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MILANO - ROMA - VERONA

Riconoscimento status vittime del dovere ed equiparati. Termine di prescrizione decennale?

Riconoscimento status vittime del dovere ed equiparati. Termine di prescrizione decennale?

Molte sono state le domande di militari ed appartenenti a corpi armati dello Stato hanno rivolto agli avvocati Carbutti e Maiella in riferimento alla delicata problematica del riconoscimento dello status di vittima del dovere e sull'applicabilità della prescrizione decennale. In particolare, chi sono le vittime del dovere? E' un diritto che si prescrive in dieci anni? Quali sono le ultime sentenze in tema di vittime del dovere? Quali sono i requisiti per richiederne lo status? Quando fare domanda? È un diritto prescrittibile? Quali sono i benefici per lo status di vittima del dovere?

Lo studio Legale degli avvocati Carbutti e Maiella, tra i migliori e più importi studi legali italiani che tratta questioni legate al Diritto Militare, grazie all’esperienza maturata dai predetti legali nella trattazione delle domande di cause di servizio e riconoscimento dello status di vittime del dovere a favore dei militari delle diverse Forze Armate, ha provato a riassumere brevemente i punti maggiormente salienti e le domande più frequenti.

 

Chi sono le vittime del dovere? - Per vittime del dovere, si intendono i militari, i membri delle forze dell’ordine e, in generale, i dipendenti pubblici, che siano deceduti o abbiano riportato un’invalidità permanente per effetto diretto di lesioni o ferite riportate svolgendo attività di servizio.

 

Vittime del dovere

La legge individua come vittime del dovere, innanzitutto:

  • i Magistrati ordinari;
  • i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (polizia di Stato), del Corpo degli Agenti di Custodia (Polizia penitenziaria);
  • i funzionari di Pubblica Sicurezza;
  • il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
  • i Vigili del Fuoco;
  • gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso

i quali siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti, per effetto diretto di ferite o lesioni subite prestando attività in operazioni di contrasto al terrorismo o a ogni tipo di criminalità; in servizio di ordine pubblico; nell’espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specifici delle operazioni di polizia preventiva o repressiva; nello svolgimento di attività di soccorso.

Sono considerati vittime del dovere, inoltre, tutti gli altri dipendenti pubblici che siano deceduti o che abbiano riportato invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • in attività di contrasto a ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza a infrastrutture, sia civili che militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non necessariamente ostili.

 

Chi sono i soggetti equiparati alle vittime del dovere

Alle vittime del dovere sono equiparati nel trattamento tutti coloro che abbiano riportato infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni operative o ambientali.

Per il riconoscimento del beneficio nei confronti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, dunque, devono ricorrere congiuntamente due circostanze specifiche: l’aver riportato lesioni invalidanti o alle quali è conseguito il decesso in occasione di missioni di qualunque natura e le particolari condizioni operative o ambientali in cui le missioni si sono svolte. In relazione a quest’ultimo elemento, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini del riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere, sarà sufficiente provare che l’operatore sia rimasto invalido in conseguenza di una delle attività codificate, di cui si è detto (contrasto alla criminalità e al terrorismo, ordine pubblico…), ovvero dimostrare che le particolari condizioni ambientali o operative, affrontate durante lo svolgimento della missione assegnata, siano risultate tali, da innalzare i rischi di invalidità, rispetto a quelli che generalmente sono riconducibili allo svolgimento degli ordinari compiti d’istitut

Il concetto di vittima del dovere ha, quindi, delle caratteristiche speciali, rispetto alla più generica causa di servizio e, pertanto, deve essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio per la necessità che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario (Consiglio di Stato sez. III, 07/05/2019, n.2927): la ratio della disciplina, infatti, è proprio quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, a quei  soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente (ex multiis, Cons. St., sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915; Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2019, n. 816).

Affinché, dunque, possa essere riconosciuto il diritto all'elargizione prevista per le vittime del dovere, non è sufficiente che l'evento letale (o potenzialmente letale) sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto. La giurisprudenza in materia ritiene, infatti, indispensabile che l'evento risulti anche dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, o all'espletamento di attività di soccorso, e soprattutto che il rischio a cui si è esposti vada oltre quello ordinario; in sostanza, per l'erogazione dello speciale beneficio, è necessario che l'evento sia avvenuto nell'ambito di attività estranee al normale attività addestrativa o operativa e che il rischio vada oltre quello ordinario del servizio svolto.

 

Qual è il Giudice competente in caso di controversie? – Sebbene si tratti quasi sempre di questioni riguardanti dipendenti pubblici o soggetti a essi equiparati, competente a conoscere delle cause relative alle vittime del dovere è il giudice del lavoro.

La posizione della vittima del dovere è stata configurata dal legislatore come un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui si è detto, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze, che alla misura di esse.

Tale diritto non viene fatto rientrare, quindi, nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la p.a. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Inoltre, il diritto in oggetto ha natura prevalentemente assistenziale, sicché la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (cfr. Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 23300, 16 novembre 2016).

 

Quali sono i benefici previsti dall’ordinamento? – Per i soggetti, come sopra individuati, l’ordinamento ha predisposto una serie di benefici, tra cui:

  • Un importo pari a circa € 2.000,00 per ogni punto di invalidità da attribuirsi alla patologia o alla lesione riportate. In caso di decesso, l’invalidità sarà considerata pari al 100%;
  • Un assegno vitalizio mensile, esentasse, se l’invalidità contratta è pari o superiore al 25%;
  • Due annualità di pensione, comprensive di tredicesima, in favore dei superstiti della vittima del dovere;
  • Il diritto all’assistenza psicologica;
  • L’esenzione per le spese sanitarie e farmaceutiche.

 

Modalità e tempistiche per la richiesta del riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato – La domanda per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere e dei benefici sopra indicati può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti;
  • dai conviventi a carico della vittima deceduta, negli ultimi tre anni precedenti l’evento;
  • dal convivente more uxorio;
  • in assenza dei soggetti appena elencati, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

Competente alla trattazione delle pratiche di tutte le forze di Polizia, in cui rientrano anche i militari, di Carabinieri, Guardia di Finanza e gli agenti di Polizia municipale è il Ministero dell’Interno; per tutti gli altri militari, competente sarà il Ministero della Difesa, Per i Vigili del Fuoco, è competente invece il Dipartimento Vigili del Fuoco e Soccorso Pubbl.e Difesa Civile, sempre del Ministero dell’Interno.

Infine, per tutti gli altri dipendenti pubblici, la domanda dovrà essere indirizzata alla amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni hanno erroneamente inteso dare un termine prescrizionale alla richiesta del beneficio rigettando tutte quelle istanze proposte entro 10 anni da quando si è verificato l’evento lesivo. In realtà sono diverse le sentenze che affermano il contrario.

 

PER RICEVERE ASSISTENZA SUL RICONOSCIMENTO O SUL RIGETTO

Per ricevere assistenza o consulenza in merito alla presentazione della domanda di riconoscimento di vittima del dovere, ovvero in esito ad un rigetto, CONTATTA pure lo Studio Legale degli avvocati Carbutti e Maiella inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero chiamando al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) oppure CLICCA QUI.

Per saperne di più sugli altri istituti di DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

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