Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”. Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa che è stato via via interessato da diverse pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo. Alcune riguardano l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo. Innanzitutto, partiamo con l’affermare che la categoria delle vittime del dovere comprende tutti quei soggetti che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività connesse con il servizio. Tale disciplina è volta a dare pieno riconoscimento e sostegno soprattutto ai dipendenti delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza e Polizia di Stato) che, nel corso di attività di servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla salute ed alla integrità psicofisica. Ovviamente bisogna approfondire nel dettaglio l’istituto, in quanto, da tale definizione potrebbe derivare una similitudine non corretta con la causa di servizio. In realtà, causa di servizio e vittime del dovere sono due istituti diversi e paralleli.
LE NORME DELLE VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI
La norma che ha dato una prima definizione alle “vittime del dovere” è la legge 27 ottobre 1973, n. 629 “Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia”, dove all’art. 1 afferma che vanno considerate vittime del dovere i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.Con la successiva Legge 466/1980, ovvero la Legge 13 Agosto 1980, n. 466 “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” , viene ampliata la platea dei destinatari sancendo che sono da considerarsi vittime del dovere i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso. Il riconoscimento dello status avviene allorquando gli stessi, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
Il successivo art. 1, co. 562 della legge 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili.
A ciò si aggiungono anche gli equiparati alle vittime del dovere che al co. 563 del già menzionato articolo 1 della legge 266/2005 individua in coloro che abbiano contratto un’infermità permanentemente invalidante o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
I BENEFICI
Per quanto concerne i benefici si rimanda alla specifica tabella presente sul nostro portale (CLICCA QUI) . volendo riassumerli, la legge 266/2005 ha altresì stabilito una progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il DPR 7 luglio 2006, n. 243: a partire dal 1.1.2007 viene prevista una speciale elargizione pari a 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese. Più avanti tratteremo la questione dell’equiparazione dell’assegno vitalizio a quello spettante per le vittime del terrorismo.
Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^ mensilità.
Altri benefici:
dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata.
1) l’esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
2) l’assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
5) l’esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta;
6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
PRESCRIZIONE
In merito alla prescrizione della domanda di vittima del dovere si richiama un altro precedente approfondimento (CLICCA QUI)
MODALITA’ DI CALCOLO INVALIDITA’
Sul sistema di calcolo è intervenuta una recente sentenza della Cassazione civile, Sez. Unite 24/02/2022 n. 6214 che ha specificato chiaramente che:
"alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge"; Inoltre, "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4".
Tale arresto giurisprudenziale ha quale diretto effetto il fatto che tutti i riconoscimenti precedenti alla citata disposizione normativa potranno essere rivalutati con benefici anche importanti. Pertanto, laddove la valutazione fosse stata effettuata in base ai criteri di cui al 243/2006 anziché al più vantaggioso DPR 181/2009, sarà necessario procedere ad un ricalcolo ed un conseguente conguaglio.
CONTATTACI per sottoporci il tuo caso.
EQUIPARAZIONE VITTIME DEL DOVERE E VITTIME DEL TERRORISMO
Come si è avuto modo di vedere la questione dell’equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo è stata via via graduale, anche se non semplice. Anche in questo caso, sono stati molto importanti gli arresti giurisprudenziali che hanno finalmente equiparato gli importi dell’assegno vitalizio. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con diversi arresti giurisprudenziali, che il trattamento economico relativo all’assegno vitalizio per le vittime del dovere debba intendersi equiparato a quello delle vittime del terrorismo nella misura di € 500 rivalutabili.
Pertanto, nel caso si percepisca ancora un importo di € 258,23 (rivalutati) CONTATTACI per avere informazioni a riguardo e far elevare l’assegno a 500 € (rivalutabili).
PER RICEVERE ASSISTENZA SUL RICONOSCIMENTO O SU DI UN EVENTUALE RIGETTO O ANCORA SULLE MODALITA' DI RICALCOLO
Per ricevere assistenza o consulenza in merito alla presentazione della domanda di riconoscimento di vittima del dovere, ovvero in esito ad un rigetto, CONTATTA pure lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero chiamando al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) oppure CLICCA QUI.
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