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MILANO - ROMA - VERONA

Art. 42bis D. Lgs. 151 del 2001: il TAR accoglie le tesi degli avvocati Maiella e Carbutti

Art. 42bis D. Lgs. 151 del 2001: il TAR accoglie le tesi degli avvocati Maiella e Carbutti

Tra le tantissime problematiche affrontate dagli avvocati Maiella e Carbutti, vi è certamente quello che riguarda l’applicazione dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 (per i requisiti clicca qui), norma finalizzata al trasferimento temporaneo del dipendente pubblico per tre anni finalizzato alla tutela dei minori di tre anni. In una recente ordinanza del TAR Piemonte, il collegio ha condiviso in pieno la tesi dello studio legale patrocinante il ricorso ottenendo non solo una significativa vittoria ma anche la condanna delle spese a carico del Ministero soccombente.

Il decreto legislativo n. 151 del 2001, noto per aver introdotto riforme significative nel campo delle tutele lavorative per la genitorialità e la famiglia in Italia, include tra le sue disposizioni l'articolo 42-bis. Questo articolo specifico riveste un'importanza cruciale nella legislazione italiana poiché si occupa del trasferimento temporaneo dei lavoratori dipendenti pubblici per la tutela di minori di tre anni. L'articolo stabilisce che i genitori lavoratori possano richiedere un trasferimento temporaneo in un'altra sede di lavoro più vicina al proprio domicilio per motivi legati alla cura dei propri figli di età inferiore ai tre anni.

La normativa riconosce così l'importanza fondamentale del sostegno familiare nei primi anni di vita del bambino, garantendo al contempo che tale supporto possa essere fornito senza compromettere la stabilità occupazionale dei genitori. Il trasferimento è inteso come una misura temporanea, revocabile e soggetta a specifici requisiti procedurali e di ammissibilità che mirano a bilanciare le necessità del lavoratore con quelle organizzative del datore di lavoro. Tuttavia, come recita la stessa norma, il datore di lavoro, in presenza di tutti i requisiti, può negare il beneficio unicamente per eccezionali esigenze.

Questa disposizione è stata novellata nel 2015 da un successivo intervento legislativo che ha di fatto limitato il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Tuttavia, a seguito dell’introduzione dell’art. 40, comma 1, lett q) d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, per il solo personale delle forze di polizia (quindi ne sono escluse l’esercito, la marina e l’aeronautica), prevede che l’amministrazione di appartenenza lo possa negare per mese esigenze di servizio (Clicca qui per leggere l'articolo relativo all'applicabilità della norma alle sole Forze di polizia).

In tale contesto appare ancor più necessario ed opportuno rivolgersi ad avvocati esperti nella specifica materia per poter ottenere, eventualmente la giusta tutela.

 

Il ricorso al TAR e l’accoglimento

in caso in questione riguarda un ricorso presentato da un militare contro il Ministero della Difesa, relativo al rigetto di una richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. 151 del 2001. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, sospendendo temporaneamente gli effetti del provvedimento impugnato.

I motivi che hanno portato all’accoglimento dell’istanza cautelare riguardano sostanzialmente tre motivi: 

- l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’eventuale patologica scopertura di organico dell’Ente di appartenenza (…)

- l’Amministrazione ha fondato il proprio provvedimento, tra l’altro, sull’art. 45, comma 31 bis, D.lgs. n. 95/2017, come introdotto dall’art. 40 del D.lgs. n. 172/2019, che tuttavia pare applicabile alle sole forze di polizia,

- l’Amministrazione non avrebbe motivato in modo congruo in ordine alla possibilità di impiegare il ricorrente presso la sede di servizio richiesta.

Inoltre, il Ministero è stato condannato anche alla refusione delle spese legali. Aspetto non meno importante dato che, come spesso accade, il militare è costretto ad accollarsi le spese legali per avviare un ricorso avverso un provvedimento illegittimo.

 

Cosa fare in caso di diniego o preavviso di rigetto?

CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il trasferimento, il rigetto o il preavviso di rigetto per un'attenta valutazione del caso. Lo studio legale è disponibile per offrirti consulenza ed assistenza anche per la presentazione dell'istanza e delle osservazioni in caso di preavviso di rigetto.

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