Nel contesto del diritto penale militare, il reato di procurata infermità e simulazione rappresenta un grave illecito commesso da un militare che si procura o simula malattie o imperfezioni al fine di eludere l'obbligo del servizio militare. Questo comportamento, che può includere l'uso di certificati medici falsi, mira ad indurre in errore le autorità militari e la pubblica amministrazione. In questo articolo, esploreremo le disposizioni normative che regolano questa materia, comprese le sanzioni previste per tali reati. Inoltre, analizzeremo la giurisprudenza pertinente e la correlazione con il reato di truffa. Se hai bisogno di consulenza legale qualificata in materia di diritto penale militare, ti consigliamo di rivolgerti a uno studio legale specializzato come quello degli Avvocati Maiella e Carbutti, che offrono assistenza legale esperta in questo campo. Infatti, gli avvocati Maiella e Carbutti, possono offrirti assistenza legale qualificata non solo nel procedimento penale ma anche in quello disciplinare.
Il caso vede un militare viene indagato dalla procura militare relativamente all'utilizzo di diversi certificati medici ritenuti falsi o comunque effettuati da un medico compiacente ed in ogni caso tendenti ad indurre in errore la pubblica amministrazione. Ma vediamo brevemente di cosa si tratta:
Tale ipotesi ricorre quando un militare si procura o simuli infermità, inabilità, imperfezioni volte a rendersi temporaneamente o permanentemente inidoneo a prestare servizio, comportamenti che possono realizzarsi anche tramite semplici dichiarazioni false.
Va subito detto che tali fattispecie delittuose sono comunque e strettamente correlate ad un’altra fattispecie che è quella del reato di “truffa” (ex. Art. 640 c.p.) e di “truffa militare” (ex. Art. 234 c.p.m.p.) (CLICCA QUI per approfondimenti sul reato di Truffa militare).
NORMATIVA
La normativa di riferimento è contenuta nel Libro II, Capo IV, Titolo II, agli articoli da 157 a 163 c.p.m.p..
Art. 157 c.p.m.p.,Procurata infermità al fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare: il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (comma 1).
Art. 158 c.p.m.p., Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo di servizio militare:
- Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
- La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
- Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [160, 162, 163, 242; 115 c.p.m.g.].
Art. 159 c.p.m.p., Simulazione d’infermità:Il militare, che, simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità [ 160, 162, 163, 242; 115 c.p.m.g.].
PENA
Il reato è punito con la reclusione militare:
- Da 6 a 15 anni nel caso della procurata infermità permanente;
- Fino a 5 anni nel caso della procurata infermità temporanea;
- Fino a 3 anni se la simulazione è funzionale ad indurre in errore i superiori o fino a 1 anno se la simulazione è funzionale a sottrarsi ad un particolare servizio.
I REATI
Per quanto riguarda la simulazione è previsto che questa sia idonea ad ingannare ma non rileva se la malattia simulata comporti incapacità totale o parziale a svolgere il servizio. La Cassazione ha infatti affermato che la condotta tipica nel caso dell’art. 159 c.p.m.p. si identifica nel fatto del “ ‘militare che simula infermità o imperfezioni in modo da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare’, prevedendo due ipotesi di gravità decrescente in relazione al fine perseguito dall’agente: simulazione commessa per ‘sottrarsi all’obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto’[…], e simulazione commessa ‘per sottrarsi ad un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità […]”. (Corte di Cassazione, sez. I penale, 25/09/2000, n. 5272).
Per quanto riguarda invece la condotta volta a procurarsi una menomazione tale da procurarsi una impossibilità temporanea o permanente al servizio, sono rilevanti tutte quelle condotte volte a tal fine indipendentemente dall’intenzione originaria del soggetto, ovvero indipendentemente dal tipo di menomazione che intendeva infliggersi.
GIURISPRUDENZA
La Cassazione penale ha affermato che con questa tipologia di reati si incrimina “da un lato l’automutilazione, ovvero una qualsiasi procurata infermità, imperfezioni, inabilità allo svolgimento del servizio; dall’altro lato, la simulazione di infermità o imperfezioni aventi idoneità ingannatoria, cioè ‘in modo tale da indurre in errore i superiori o altra autorità militare” (Corte di Cassazione, sez. I penale, 25/09/2000, n. 5272). Affinché questa seconda ipotesi sia configurabile è “sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e lucrare indebitamente le connesse licenze, non essendo neppure necessario che egli insceni i sintomi della patologia dedotta” (Corte di Cassazione, sez. I penale, 26/06/2009, n. 33866).
Inoltre, per quanto concerne la competenza si segnala una risalente sentenza secondo cui per “il reato di simulata infermità previsto dall'art. 159 c.p.m.p. si perfeziona nel momento in cui l'autorità militare è indotta in errore circa l'esistenza della infermità simulata, con la conseguenza che esso non si consuma nel luogo in cui viene rilasciata la certificazione medica attestante la malattia, ma nel luogo in cui, a seguito della presentazione di detta certificazione, si verifica l'induzione in errore del comando di appartenenza del militare. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza)” (Cassazione penale sez. I, 13/02/2001, n.16611).
Infine, per quanto concerne la correlazione con il reato di truffa, una recente sentenza ha affermato che “incorre nell'imputazione per il reato di truffa colui che, con artifizi e raggiri consistiti nella redazione di false certificazioni mediche a giustificazione delle assenze dal servizio per visite o prestazioni ambulatoriali asseritamente avvenute, si procuri l'ingiusto profitto costituito dall'indebita retribuzione delle giornate nelle quali si assenti dal lavoro ingiustificatamente. Difatti, integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta”. (trib. Trento, sent. 397 del 2017).
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