Ultime sentenze vittime del dovere: prescrizione, status e benefici economici
Tra le ultime sentenze in materia di vittime del dovere si segnalano tre pronunce ottenute dallo Studio Legale Avvocati Maiella e Carbutti (clicca qui per i contatti) davanti ai Tribunali del Lavoro e alle Corti d'Appello. Le decisioni affrontano con rigore il tema della prescrizione dello status di vittima del dovere, offrendo chiarimenti rilevanti tanto per gli operatori del diritto quanto per i soggetti coinvolti.
Ne emerge un punto fermo sull'imprescrittibilità dello status, distinto dalla prescrizione dei benefici economici spettanti alle vittime del dovere, che segue regole differenziate a seconda della prestazione considerata.
Le pronunce forniscono inoltre una concreta applicazione dei criteri per il riconoscimento dello status e per la quantificazione dell'invalidità permanente alla luce delle tabelle vittime del dovere (clicca qui per leggere la tabella aggiornata), utili per determinare l'entità delle prestazioni dovute.
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- Lo status di vittima del dovere come situazione giuridica imprescrittibile
Il primo nodo interpretativo affrontato riguarda la prescrizione dell'azione per il riconoscimento dello status. Non di rado, infatti, l'istanza amministrativa viene respinta perché ritenuta tardiva, in quanto presentata oltre dieci anni dall'evento lesivo.
La massima ormai stabile è la seguente: la condizione di vittima del dovere ha natura di status, e da tale natura consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in quello status trovano il proprio presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Di conseguenza prescrivono i soli effetti economici, secondo le regole proprie di ciascuna prestazione. Il principio è stato applicato sia dal Tribunale del Lavoro di Milano nella pronuncia del luglio 2025, sia dal Tribunale del Lavoro di Roma nella sentenza del maggio 2026, entrambe rese in giudizi patrocinati dallo Studio.
La conseguenza pratica è rilevante: il rigetto dell'istanza fondato sulla sola tardività non preclude il riconoscimento dello status in sede giudiziale.
1.1. La speciale elargizione: attenzione al dies a quo
Un chiarimento importante riguarda il momento da cui decorre la prescrizione della speciale elargizione, prestazione a carattere unitario soggetta al termine decennale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per le vittime del dovere e le categorie equiparate, il termine decorre — quanto ai fatti anteriori al 1° gennaio 2006 — dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006 (23 agosto 2006), e non dal riconoscimento dello status, la cui azione di accertamento resta invece imprescrittibile.
La ragione è che il d.P.R. 243/2006 ha disciplinato compiutamente il diritto alla speciale elargizione, prevedendo la formazione e l'aggiornamento di una graduatoria unica nazionale a domanda degli interessati: da quella data l'interessato avrebbe potuto attivarsi presentando domanda di inserimento in graduatoria.
Nei due giudizi decisi a Milano e a Roma, in applicazione di questo criterio, la domanda relativa alla speciale elargizione è stata dichiarata prescritta, mentre sono stati riconosciuti gli altri benefici.
1.2. Gli assegni vitalizi sono prestazioni periodiche
Assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio seguono una logica differente: formano oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito. Per essi vale quindi la regola generale della prescrizione decennale riferita ai singoli ratei, come per le prestazioni previdenziali.
In concreto, gli arretrati sono dovuti per i dieci anni antecedenti alla domanda amministrativa: la prescrizione non estingue il diritto, ne limita la retroattività economica.
- I presupposti per il riconoscimento dello status
La normativa di riferimento è l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che individua diverse fattispecie tipizzate: contrasto ad ogni tipo di criminalità, servizi di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture civili e militari, operazioni di soccorso, tutela della pubblica incolumità, azioni subite in contesti di impiego internazionale anche non ostili.
La norma richiede la contestuale ricorrenza di tre circostanze: che il soggetto sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente; che ciò sia avvenuto in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto; che sia l'effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di uno degli eventi elencati.
2.1. Perché il comma 563 non richiede un rischio straordinario
Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti dell'Amministrazione è che il servizio prestato non presenterebbe alcuna condizione di impiego straordinaria o eccezionale, trattandosi di normale attività di istituto.
Le pronunce respingono questa impostazione valorizzando la differenza strutturale tra i due commi:
- il comma 564 richiede espressamente che l'invalidità dipenda da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, e presuppone quindi circostanze o eventi di natura straordinaria, ulteriori rispetto al rischio tipico dell'attività;
- il comma 563 non contiene analoga previsione. Per l'ipotesi della lettera a) costituisce presupposto sufficiente che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità, o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali.
Nei casi trattati dallo Studio gli eventi lesivi si erano verificati nel corso di attività operative di contrasto al crimine — interventi su segnalazione, accompagnamenti e accertamenti, operazioni di inseguimento, aggressioni subite da soggetti fermati — e sono stati ricondotti dai giudici alla lettera a) del comma 563.
2.2. L'orientamento sulla concretizzazione della speciale pericolosità
Va segnalato, per completezza, un indirizzo più restrittivo secondo cui non è sufficiente che le lesioni siano state riportate in occasione di una delle attività tipizzate: occorre che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio di quella determinata attività.
Nella pronuncia del maggio 2026 il giudice ha dato conto di entrambi gli orientamenti e ha ritenuto integrato anche il criterio più rigoroso: la reazione aggressiva dei soggetti coinvolti negli interventi e i rischi fisici connessi alle operazioni di inseguimento rappresentano la concretizzazione della pericolosità insita in quel tipo di servizio.
Il dato operativo è chiaro: la ricostruzione dell'evento e del contesto operativo va documentata con precisione, perché è su quel piano che si gioca l'esito del giudizio.
- La valutazione medico-legale e la prova dell'invalidità
Nella pronuncia milanese del luglio 2025 il giudice ha ritenuto attendibile la consulenza medica prodotta dalla parte, in presenza di contestazioni dell'Amministrazione rimaste generiche e prive di elementi peritali di segno contrario. È un passaggio significativo, che valorizza la perizia di parte quando la difesa avversaria non offre riscontri tecnici idonei.
Nei giudizi in cui viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, il quesito non riguarda soltanto la misura complessiva dell'invalidità, ma anche l'epoca di insorgenza dell'invalidità conseguente a ciascun evento e il momento di eventuale superamento della soglia rilevante per i benefici. La valutazione segue i criteri medico-legali del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, con attribuzione del valore più favorevole tra quelli determinabili in base alle tabelle applicabili.
Sul punto è utile consultare la tabella vittime del dovere e del terrorismo pubblicata dallo Studio.
- I benefici riconosciuti
Nelle pronunce di merito richiamate l'Amministrazione è stata condannata:
- al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere;
- alla corresponsione dei benefici economici, tra cui:
- assegno vitalizio mensile di € 500,00 (art. 2 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dal d.P.R. 243/2006);
- speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (art. 5, co. 3, L. 206/2004, esteso dall'art. 2, co. 105, L. 244/2007);
- arretrati nel limite decennale antecedente alla domanda amministrativa.
Entrambi gli assegni sono soggetti alla perequazione automatica prevista dall'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Su questo punto i giudici hanno chiarito che tale perequazione costituisce lo strumento strutturale di adeguamento del valore delle prestazioni: non sono perciò applicabili ulteriori meccanismi di rivalutazione. Quanto agli interessi, occorre che siano oggetto di specifica domanda.
4.1. Se l'invalidità è inferiore alla soglia di un quarto?
Assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio presuppongono un'invalidità permanente non inferiore al 25% della capacità lavorativa. Il riconoscimento dello status, invece, prescinde dalla percentuale, che rileva solo ai fini della quantificazione dei benefici economici: al di sotto della soglia resta il diritto alla speciale elargizione, proporzionale alla percentuale accertata.
- Inquadramento sistematico
Il sistema delle vittime del dovere si fonda su un corpus normativo stratificato, la cui evoluzione è stata caratterizzata da un intento perequativo volto a eliminare irragionevoli diversità di trattamento tra vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e vittime del dovere, e da un progressivo ampliamento della categoria dei soggetti aventi diritto.
Il riconoscimento dello status non è un premio né un indennizzo discrezionale, bensì una tutela che l'ordinamento riconosce a chi subisce menomazioni permanenti nello svolgimento di funzioni istituzionali esposte a rischio. Il legislatore ha configurato in capo all'interessato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, di fronte a una Pubblica Amministrazione priva di discrezionalità sia sulla decisione di erogare le provvidenze sia sulla loro misura: da qui la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Conclusione
Le pronunce richiamate costituiscono un riferimento utile, in ambito giudiziario e amministrativo, per chi si occupa di assistenza alle vittime del dovere. Resta auspicabile che il legislatore introduca meccanismi semplificati per il riconoscimento di uno status che, allo stato, viene spesso riconosciuto solo all'esito di percorsi giudiziari articolati.
Domande frequenti
La domanda può essere respinta perché presentata troppo tardi? L'azione diretta all'accertamento dello status di vittima del dovere è considerata imprescrittibile. La prescrizione incide sui benefici economici, non sul riconoscimento della condizione soggettiva.
Perché la speciale elargizione viene spesso dichiarata prescritta? Perché è soggetta al termine decennale, che per le vittime del dovere decorre — quanto ai fatti anteriori al 2006 — dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 243 del 2006, e non dal momento in cui lo status viene riconosciuto.
Che differenza c'è tra il comma 563 e il comma 564 della legge 266/2005? Il comma 563 individua le ipotesi tipizzate e non richiede la prova di un rischio ulteriore rispetto a quello degli ordinari compiti istituzionali. Il comma 564 riguarda le missioni di qualunque natura e richiede che l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative.
Gli arretrati spettano dall'evento lesivo? No. Per gli assegni vitalizi gli arretrati sono dovuti nel limite dei dieci anni antecedenti alla domanda amministrativa.
Sulle somme riconosciute spetta la rivalutazione monetaria? La perequazione automatica prevista dalla normativa previdenziale costituisce lo strumento di adeguamento del valore degli assegni: non sono applicabili ulteriori meccanismi di rivalutazione. Gli interessi vanno oggetto di specifica domanda.
Serve una percentuale minima di invalidità per il riconoscimento dello status? No: la percentuale rileva ai fini dei benefici economici.
Come contattarci
Il nostro Studio offre consulenze specialistiche in materia di cause di servizio, vittime del dovere e vittime del terrorismo, in particolare a chi:
- ha necessità di assistenza sulla domanda di vittima del dovere;
- ritiene di avere diritto a una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta;
- si è visto rigettare la domanda per intervenuta prescrizione.
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Avvertenza. Il presente contributo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere legale né consulenza professionale. Le pronunce richiamate sono riportate in forma anonima e sintetica e riguardano fattispecie concrete, non generalizzabili. Ogni posizione richiede una valutazione individuale sulla base della documentazione specifica
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