Nelle Forze armate la sicurezza sul lavoro è regolata dal D.Lgs. 81/2008, che si applica anche al personale militare nei limiti di compatibilità fissati dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dal relativo Testo unico regolamentare (D.P.R. 90/2010). Una recente sentenza della Corte di cassazione penale ha chiarito un punto decisivo: l'addestramento militare, anche quando impartito tramite affiancamento a personale esperto, non sostituisce l'informazione e la formazione sui rischi lavorativi previste dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
La pronuncia va oltre il tema della formazione. Chiarisce chi risponde, lungo la catena di comando, quando un infortunio nasce da un rischio mai valutato. Il comandante di un'unità può essere datore di lavoro anche senza autonomia di spesa e, se non ha i mezzi per eliminare un rischio, deve sollecitare chi può intervenire, adottare misure provvisorie o sospendere l'attività. Per i vertici della Forza armata, invece, il ritardo nell'attuare le norme di sicurezza equivale a un'omissione, e nessuna circolare interna può rinviarne l'applicazione.