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DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

I reati di insubordinazione - Artt. 186 e 189 c.p.m.p.

In altri articoli abbiamo trattato di alcuni dei reati più comuni che possono essere commessi dai superiori gerarchici nei confronti dei subordinati. In particolare, abbiamo trattato gli articoli relativi alla violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.) e alla minaccia o ingiuria contro un inferiore (art. 196 c.p.m.p.), ricompresi nel più ampio campo dell'abuso d'autorità .

In questo breve approfondimento vedremo, invece, alcuni tra i reati più comuni commessi dai subordinati nei confronti dei superiori. Si tratterà in particolare dell’insubordinazione con violenza (art. 186 c.p.m.p.) e dell’insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.).

Non tutti conoscono, infatti, cosa significhi esattamente insubordinazione e come essa possa manifestarsi. Come potremo vedere la configurazione della fattispecie delittuosa di cui ai predetti articoli è molto più frequente di quanto si possa immaginare contemplando anche comportamenti che molto spesso fanno parte del comune sentire dell’essere umano ed in particolare dell’ambiente militare. Ciò in riferimento soprattutto all’insubordinazione con minaccia o ingiuria.

Abuso d'autorità - Violenza (art. 195 c.p.m.p.), Minaccia e Ingiuria (art. 196 c.p.m.p.) contro un inferiore

In ambito militare e più specificatamente nel diritto militare si sente spesso parlare di abuso di potere da parte del superiore gerarchico, sia esso Comandante di squadra / plotone / Compagnia / Reparto / corpo. In realtà non tutti conoscono il vero significato dell’abuso di potere e a quale reato specifico si colleghi. Infatti, per la configurabilità dei reati connessi con l’abuso di potere bisogna approfondire ciascuna singola fattispecie e quindi comprendere se possano essere o meno inquadrabili quali autonomi reati, o se, invece, costituiscono ben altre forme delittuose contemplate in altre parti del codice penale militare di pace ovvero in quello ordinario.

I reati più importanti sono certamente quelli contemplati dall’art. 195 c.p.m.p. “ Violenza contro un inferiore” e dall’art. 196 c.p.m.p. “Minaccia o ingiuria ad inferiore”. Un discorso a parte, sebbene strettamente connesso con i due articoli in precedenza nominati, merita l’art. 199 c.p.m.p. “Cause estranee al servizio o alla disciplina militare”.

Le cause di giustificazione nel diritto penale militare

Quali sono le cause che non determinano la punibilità del militare in sede penale militare? Sono le stesse del rito ordinario? Cosa sono le cause di giustificazione? A quali reati si applicano?

Il tema delle cause di giustificazione nel diritto penale militare è un argomento piuttosto interessante, quanto complesso. Come noto la legge penale militare ha delle caratteristiche peculiari rispetto al diritto penale cd. “ordinario”. Ciò in ragione dei beni e degli interessi tipici dell’ordinamento militare. È proprio in tale contesto che devono essere viste le cause di giustificazione nel diritto penale militare. Prima del codice del 1941, non vi erano specifiche disposizioni in tema di cause di giustificazione se non riferite a fattispecie ben precise e per lo più interne al Codice penale militare di guerra.

In questo breve approfondimento degli avvocati Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare, verranno elencate le cause di giustificazione inserite nel codice penale militare di pace.

Art. 173 c.p.m.p. - Disobbedienza - Assoluzione per un Carabiniere perchè il fatto non sussiste

Lo studio legale degli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, esperti in Diritto Militare, hanno recentemente ottenuto una importantissima sentenza di assoluzione con formula piena perché “il fatto non sussiste” in un caso relativo ad un Carabiniere accusato di disobbedienza ex. art. 173 del c.p.m.p. presso il Tribunale Militare di Verona.

La vicenda che qui si discute riguarda un Carabiniere che, durante il servizio di pattuglia, nel mentre era impiegato nella gestione degli esiti di un sinistro stradale, viene raggiunto da una chiamata della Centrale Operativa con richiesta di recarsi in un altro luogo per verificare la chiamata di un privato cittadino che aveva sentito dei lamenti provenire dalla casa contigua. Il militare rappresentava, che oltre ad essere impiegato nella gestione del già menzionato sinistro stradale, concordemente con quanto indicato dalla stessa centrale operativa, non era il caso che si recasse in quanto era stata già preallertata un’altra pattuglia che stava raggiungendo il luogo, cosa che effettivamente si concretizzava qualche minuto più tardi. Così, di fatto, rendendo inutile il suo intervento anche qualora avesse deciso di raggiungere il sito della richiesta d’aiuto.

La richiesta di procedibilità nel Diritto Penale Militare: considerazioni sull'art. 260 c.p.m.p.

Molti militari contattano lo studio legale degli avvocati militari Selene Maiella e Pasquale Carbutti affermando di essere stati oggetto di comportamenti penalmente rilevanti da parte di altri militari, configurando in tal modo, ipotesi delittuose ricadenti del Codice penale militare di pace. Per tale ragione chiedono supporto ed assistenza legale nella redazione di denunce-querele. Tuttavia, nel diritto penale militare le condizioni di procedibilità sono diverse rispetto al c.d. rito “ordinario”. In questo articolo approfondiremo brevemente ed in maniera molto “semplice” la questione della procedibilità nei reati penali militari con particolare riferimento all’art. 260 c.p.m.p.

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