La cancellazione delle sanzioni disciplinari militari, che la legge chiama «cessazione degli effetti», è disciplinata dall'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Il militare in servizio può chiedere che le sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella sua documentazione personale vengano eliminate, a condizione che siano trascorsi almeno due anni di servizio effettivamente prestato dalla comunicazione dell'ultima sanzione senza riportarne altre, nemmeno di stato.
L'istanza si indirizza al Direttore Generale per il Personale Militare e viene istruita dall'Ente di servizio, che raccoglie il parere del Comandante di Corpo e quello dell'Autorità gerarchica superiore. La pratica deve arrivare alla Direzione Generale entro 45 giorni e la decisione deve intervenire entro sei mesi. L'accoglimento non è automatico, perché l'Amministrazione valuta in modo discrezionale l'intero percorso del militare, e non ha effetto retroattivo.
Le regole applicative sono contenute nella circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 5 dicembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, pubblicata in appendice alla Guida Tecnica «Procedure disciplinari» del Ministero della Difesa, 8ª edizione, aggiornata con la variante 3. La circolare non si applica agli Appuntati e Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell'Arma.