SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO, DI STATO E PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
Gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti in Diritto Militare, offrono assistenza su tutto il territorio nazionale in tema di procedimenti disciplinari di corpo e di stato, non solo al personale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare (COM) – e del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUROM), ma altresì al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato ai sensi del D.P.R. 737/1981 e D.P.R. 782/1985; e Polizia Penitenziaria ai sensi del D.lgs. 449/1992 e D.P.R. 82/1999).
Le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili ai militari sono richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore. Si tratta di sanzioni di minor gravità rispetto alle sanzioni di stato, ma certamente di pari interesse. Avverso le sanzioni di corpo è esperibile il ricorso gerarchico e, solo qualora questo non abbia effetto favorevole per il militare, sarà possibile ricorrere al TAR o al Presidente della Repubblica. La corretta predisposizione del ricorso gerarchico è vincolante per il ricorso al TAR: solo le doglianze ivi contenute potranno essere prospettate al TAR competente. Le sanzioni di stato, se irrogate dall'organo centrale possono essere impugnate mediante ricorso al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica. Diversamente, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile tutte le sanzioni sono impugnabili alternativamente con ricorso gerarchico o al TAR.
Affidatevi quindi ad un esperto per non incorrere in un esito certamente negativo. Infatti, tra le cause di rigetto dei ricorsi vi è una scarsa conoscenza delle norme di diritto che sono alla base del procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari di stato delle quali possono essere destinatari i militari sono: sospensione disciplinare dal servizio, sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, cessazione dalla ferma o dalla rafferma, perdita del grado per rimozione.
Nel caso della Polizia di Stato si avranno richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione.
La Polizia penitenziaria invece può essere oggetto di una sanzione tra la censura, pena pecuniaria deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione.
COME POSSIAMO OFFRIRVI ASSISTENZA E TUTELA LEGALE?
Indipendentemente dalla sanzione, l’Avv. Maiella e l'avv. Carbutti, grazie alla loro pluriennale esperienza nel settore, offrono assistenza sia nel procedimento disciplinare attraverso la redazione delle memorie , difesa tecnica nel procedimento disciplinare di stato (art. 1370 comma 3 bis, c.o.m., introdotto dal D.lgs. 173/2019), redazione ricorsi gerarchici ed al TAR.
Gli avvocati Maiella e Carbutti, oltre ad aver maturato una considerevole esperienza nel settore sono gli autori di uno dei manuali più importanti in tema di Diritto Amministrativo Militare (Clicca qui per scoprire di più sul Manuale).
Guarda i nostri brevi video per avere delle maggiori indicazioni o suggerimenti per la predisposizione di memorie difensive o per conoscere di più sulle sanzioni disciplinari.
COME CONTATTARCI
Per ricevere un consulto legale sulla tua pratica disciplinare, ancora pendente, o già conclusa, non esitare a contattare lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti, contattandoci all’indirizzo email studiolegale.cm@hotmail.com ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).
Oppure compila il FORM qui sotto