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Vittime del Dovere: esenzione IRPEF su tutte le pensioni — la svolta della Circolare INPS n. 51/2026
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Vittime del Dovere: esenzione IRPEF su tutte le pensioni — la svolta della Circolare INPS n. 51/2026

Per anni, le vittime del dovere e i loro familiari hanno visto riconoscersi l'esenzione fiscale soltanto in parte: limitata, cioè, alla pensione direttamente collegata all'evento che aveva causato la menomazione o la morte in servizio. Con la Circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, quella stagione si chiude definitivamente. L'Istituto recepisce l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e aggiorna la propria prassi amministrativa in senso favorevole ai beneficiari.

Vediamo cosa cambia, chi ne beneficia e cosa occorre fare per far valere i propri diritti — anche per gli anni pregressi.

 

Chi sono le vittime del dovere

La locuzione "vittima del dovere" designa, nel nostro ordinamento, le persone che hanno subìto una menomazione permanente nell'adempimento del proprio dovere istituzionale, ovvero i familiari di coloro che hanno perso la vita in servizio. La disciplina di riferimento si articola principalmente sulla Legge 13 agosto 1980, n. 466, e sulla Legge 20 ottobre 1990, n. 302. A esse si affiancano le previsioni in materia di soggetti equiparati, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si tratta di una platea eterogenea: appartenenti alle forze di polizia, militari, vigili del fuoco, magistrati, funzionari pubblici e chiunque abbia subìto conseguenze permanenti — o abbia perso la vita — nello svolgimento di funzioni istituzionali in contesti di rischio. A essi si aggiungono i familiari superstiti, che dell'ordinamento previdenziale sono parte a pieno titolo.

 

Il beneficio fiscale: cosa prevede la legge

L'art. 1, comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha esteso alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il beneficio principale consiste nell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) sui trattamenti pensionistici.

La norma — nella sua formulazione letterale — non pone alcun requisito di correlazione tra il trattamento pensionistico e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Nonostante ciò, l'INPS aveva adottato, fin dal 2017, un'interpretazione restrittiva: con i messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017, l'Istituto aveva circoscritto l'esenzione ai soli trattamenti pensionistici direttamente causati dall'evento lesivo o mortale.

 

La Cassazione corregge il tiro: orientamento consolidato

Nel corso degli anni, un numero crescente di beneficiari ha contestato in giudizio la posizione restrittiva dell'INPS. La Corte di Cassazione ha progressivamente elaborato un orientamento uniforme e contrario all'interpretazione dell'Istituto.

Con la sentenza n. 15121/2024, la Corte ha precisato che la norma estende i benefici fiscali «a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere». L'ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025 ha quindi cristallizzato tale principio in forma di diritto vivente, affermando che l'esenzione dall'IRPEF «non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo».

La Corte ha inoltre evidenziato la coerenza di tale lettura con la ratio legis sottesa alla normativa del 2004, individuabile nell'intento di garantire ai beneficiari strumenti di tutela e sostegno concreti, non meramente simbolici.

L'Agenzia delle Entrate aveva già anticipato la svolta con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, invitando i propri Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.

 

La Circolare INPS n. 51/2026: cosa cambia concretamente

Con la Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, emanata congiuntamente dalla Direzione Centrale Pensioni, dal Coordinamento Generale Legale e dalla Direzione Centrale Bilanci, e condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'INPS supera definitivamente i messaggi del 2017 e allinea la propria prassi amministrativa all'orientamento della Suprema Corte.

La regola è ora la seguente: a decorrere dall'anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici erogati dall'INPS a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati e dei loro familiari superstiti sono esenti da IRPEF, da addizionale regionale e da addizionale comunale — anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status. Il beneficio riguarda tutte le forme di pensione, compresi i trattamenti liquidati con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata.

L'INPS applica l'esenzione in qualità di sostituto di imposta, a partire dal primo rateo utile in pagamento, con rimborso d'ufficio delle ritenute già operate a decorrere da gennaio 2026. Le istruzioni operative di dettaglio per la presentazione delle istanze saranno fornite dall'Istituto con un successivo messaggio.

 

Cosa fare adesso: indicazioni pratiche

Per l'anno di imposta 2026, non è necessaria alcuna iniziativa immediata da parte del beneficiario: l'INPS provvede autonomamente all'applicazione dell'esenzione e al rimborso delle ritenute già operate.

Diverso è il caso degli anni di imposta anteriori al 2026. Per tali periodi, i soggetti interessati — ove abbiano subìto ritenute fiscali su trattamenti che avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione — devono presentare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, mediante le modalità ordinarie previste dalla normativa tributaria.

In questo contesto, è fondamentale verificare con attenzione i termini di decadenza per la richiesta di rimborso, nonché raccogliere la documentazione necessaria a comprovare lo status di vittima del dovere, di soggetto equiparato o di familiare superstite. Un'assistenza legale qualificata può fare la differenza nel recupero di quanto non dovuto negli anni pregressi.

 

FAQ — Le domande più frequenti

Chi ha diritto all'esenzione IRPEF come vittima del dovere?
Le vittime del dovere e i soggetti equiparati di cui alla L. 466/1980, alla L. 302/1990 e all'art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005, nonché i loro familiari superstiti.

L'esenzione si applica a tutte le pensioni o solo a quella collegata all'evento?
Secondo la nuova istruzione INPS — conforme all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione — l'esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, indipendentemente dalla correlazione con l'evento costitutivo dello status.

Da quando decorre la nuova disciplina?
Dall'anno di imposta 2026. Per gli anni precedenti è necessario presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Cosa devo fare per ottenere il rimborso delle ritenute già operate nel 2026?
Nulla, per il 2026: l'INPS provvede d'ufficio al rimborso delle ritenute applicate da gennaio 2026. Per le modalità di presentazione dell'istanza di ricostituzione del trattamento, l'Istituto pubblicherà istruzioni operative con un successivo messaggio.

Per gli anni anteriori al 2026, a chi mi devo rivolgere?
Occorre presentare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate, con le modalità ordinarie. È opportuno verificare i termini di decadenza applicabili e raccogliere la documentazione idonea a comprovare lo status.

È utile farsi assistere da un legale?
Sì, specialmente per il recupero delle ritenute relative agli anni pregressi, dove la corretta impostazione della domanda di rimborso e la verifica dei termini di decadenza possono risultare determinanti.

 

Come può aiutarti lo Studio Legale Maiella & Carbutti

Lo Studio Legale Maiella & Carbutti è specializzato in diritto militare e diritto amministrativo militare, con consolidata esperienza nell'assistenza alle vittime del dovere e alle loro famiglie. Supportiamo i clienti nella verifica della propria posizione previdenziale e fiscale, nella predisposizione delle istanze di rimborso per gli anni pregressi e in ogni fase del rapporto con l'Amministrazione e con l'Agenzia delle Entrate.

Se sei una vittima del dovere, un soggetto equiparato o un familiare superstite e vuoi verificare se e come puoi beneficiare della nuova disciplina — anche con riferimento agli anni anteriori al 2026 — contattaci per una consulenza.

CONTATTA lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure compila il modulo di contatto sul nostro sito.

 

Nota: Il presente articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Ogni caso presenta caratteristiche proprie che richiedono una valutazione individuale da parte di un professionista. I riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati alla data di pubblicazione.

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