Un militare impiegato in missioni internazionali si ammala di una patologia tumorale del sistema linfatico. Chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo. L'Amministrazione nega, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ritenendo non dimostrato il collegamento tra la malattia e l'attività prestata. Il giudice amministrativo di primo grado conferma il diniego. In appello, però, la decisione viene ribaltata.
Il punto giuridico è tanto semplice quanto decisivo: per determinate patologie tumorali e per determinati contesti operativi, il militare non deve dimostrare il nesso di causalità tra la malattia e il servizio. È l'Amministrazione a dover dimostrare il contrario. Questo articolo spiega, in termini accessibili, come funziona questo meccanismo probatorio, quali sono i presupposti da provare e quando un parere del Comitato di verifica può essere considerato illegittimo.
Il caso in sintesi
La vicenda riguarda un militare dell'Esercito impiegato in due missioni all'estero. A distanza di alcuni anni dall'inizio dell'impiego operativo, gli viene diagnosticata una patologia oncologica di tipo linfoproliferativo.
Il militare presenta domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deducendo l'esposizione, nei teatri operativi, a micro e nanoparticelle di metalli pesanti, a sostanze inquinanti e a solventi chimici, oltre alle condizioni di stress connesse al contesto operativo.
L'Amministrazione respinge la domanda. Il diniego si fonda sull'assunto che la patologia non possa essere correlata all'esposizione lamentata e che non esistano evidenze scientifiche sufficienti a stabilire quel collegamento.
In grado di appello il giudice amministrativo dispone una verificazione tecnica affidata a un istituto oncologico di rilievo nazionale. All'esito, l'appello viene accolto e gli atti di diniego annullati.
Il quadro normativo: perché queste patologie seguono regole speciali
Il sistema ordinario del riconoscimento della causa di servizio e dell'equo indennizzo è disciplinato dal d.P.R. n. 461 del 2001. In linea generale, in quel sistema, è il dipendente a dover offrire elementi a sostegno del collegamento tra l'infermità e l'attività lavorativa.
Per una categoria specifica di situazioni, però, il legislatore è intervenuto in modo diverso. L'art. 603 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e la relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010) hanno innovato il sistema per le infermità o patologie tumorali contratte:
- per le particolari condizioni ambientali e operative connesse a missioni, sia entro sia fuori i confini nazionali;
- dal personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove viene stoccato il munizionamento.
Rilevano inoltre, in materia, il d.P.R. n. 37 del 2009 e il d.P.R. n. 40 del 2012, che tipizzano i fattori di rischio riconducibili a questi contesti.
La ragione di questa disciplina speciale è pratica prima ancora che giuridica: dimostrare in concreto, caso per caso, il legame tra un'esposizione avvenuta anni prima e una neoplasia insorta successivamente sarebbe, per il singolo, una prova quasi impossibile. Il legislatore ha quindi considerato quel rischio come insito nella prestazione del servizio in determinati ambienti.
Il principio: una presunzione relativa a favore del militare
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, quando si accerta una patologia tumorale in un militare esposto a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a favore del soggetto una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità.
"Relativa" significa che la presunzione può essere superata: ma solo se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria, e cioè la dimostrazione specifica di una genesi extra-lavorativa della malattia.
Quando il parere del Comitato di verifica è viziato
È questo il passaggio di maggiore impatto pratico. Secondo l'orientamento richiamato, i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio risultano viziati per eccesso di potere quando si fondano esclusivamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza, o con alto grado di credibilità razionale, la correlazione tra la neoplasia e l'esposizione ai fattori di rischio.
In altri termini: non basta dire che "la scienza non lo prova". Per negare il beneficio, il parere deve dare atto, alternativamente, che:
- il richiedente non ha assolto il proprio onere probatorio nei termini sopra indicati; oppure
- alla luce della letteratura medico-scientifica e di tutte le circostanze concrete del caso, la patologia deve ritenersi di origine extra-lavorativa.
Un diniego motivato con formule generiche sui "fattori di rischio comuni" della patologia, senza confrontarsi con il servizio effettivamente prestato dal militare, è quindi esposto a censura.
Il ruolo della verificazione tecnica nel giudizio
Nel caso in esame, il giudice d'appello non si è limitato a valutare gli atti amministrativi: ha disposto una verificazione, affidandola a un istituto oncologico, con un quesito preciso sulla configurabilità di un nesso di causalità o di concausalità rilevante tra la patologia e il servizio prestato.
La relazione ha richiamato la letteratura epidemiologica di confronto tra la popolazione dei militari impiegati in missioni estere e quella dei militari mai impiegati in missione, rilevando un incremento di incidenza di patologia tumorale nel primo gruppo e, con specifico riferimento alla patologia in esame, una differenza statisticamente significativa. Il verificatore ha inoltre ritenuto compatibile, sul piano temporale, l'intervallo tra l'inizio dell'impiego operativo e la diagnosi.
Il dato decisivo è di metodo: il verificatore ha concluso che non sussistevano elementi idonei a escludere il nesso eziologico. E poiché l'onere della prova contraria gravava sull'Amministrazione, questo è bastato per l'accoglimento della domanda.
FAQ
Che cos'è l'equo indennizzo? È un beneficio economico riconosciuto al dipendente che abbia riportato un'infermità dipendente da causa di servizio, secondo i presupposti e le tabelle previsti dalla normativa di settore. Presuppone il previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Devo dimostrare io che la malattia dipende dal servizio? Per le patologie tumorali contratte nei contesti operativi tipizzati dalla legge, no. L'interessato deve dimostrare il servizio svolto, le particolari condizioni ambientali od operative e il carattere tumorale della patologia. Il nesso causale, a quel punto, si presume, salva la prova contraria dell'Amministrazione.
Il principio vale per qualsiasi malattia? No. Il meccanismo opera per le infermità o patologie tumorali connesse alle particolari condizioni ambientali od operative indicate dalla norma. Per le altre infermità restano applicabili le regole ordinarie in materia di causa di servizio.
Vale solo per chi ha svolto missioni all'estero? No. La normativa considera anche l'impiego in missioni sul territorio nazionale e l'impiego nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio del munizionamento.
Il Comitato di verifica ha dato parere negativo: è tutto finito? No. Il parere confluisce in un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. Se la motivazione si limita a richiamare l'assenza di studi scientifici certi, senza confrontarsi con la posizione concreta del militare, può risultare viziata.
Che cos'è la "verificazione" disposta dal giudice? È un accertamento tecnico che il giudice amministrativo può disporre affidandolo a un organismo qualificato, per acquisire elementi specialistici sui fatti di causa. Si svolge in contraddittorio tra le parti, che possono nominare propri consulenti tecnici.
La pronuncia commentata è una decisione pubblica (sent. Consiglio di Stato n. 06486 del 2026) di cui si dà conto a fini informativi. Lo Studio non ha assistito le parti nel giudizio.
Come può aiutarti lo Studio
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L'attività comprende l'esame preliminare della documentazione sanitaria e di servizio, la valutazione della sostenibilità della posizione, la predisposizione delle istanze e delle memorie procedimentali e l'impugnazione dei provvedimenti di diniego.
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