Una malattia degenerativa della colonna vertebrale, come artrosi o discopatie, si riconosce dipendente da causa di servizio solo se il servizio ne è stato causa o concausa efficiente e determinante. Non basta che abbia favorito la comparsa dei sintomi. Lo ha affermato il TAR Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, con la sentenza n. 2820/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, respingendo il ricorso di una dipendente della Polizia di Stato.
Massima
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede che l'attività lavorativa sia stata causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità. Non è sufficiente che il servizio abbia costituito soltanto l'occasione in cui i sintomi si sono manifestati o accentuati.
La classificazione tabellare attribuita dalla Commissione medica ospedaliera indica il grado della menomazione e non dimostra il nesso causale. L'omesso preavviso di rigetto non rende annullabile il diniego quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il caso
La ricorrente presta servizio nella Polizia di Stato dal 1989. Nel corso della carriera ha svolto piantonamento, vigilanza e ordine pubblico con equipaggiamento individuale, oltre a mansioni di trasporto e movimentazione di materiali. Dal 2000 al 2019 la sua attività è stata prevalentemente burocratica.
La dipendente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per una patologia degenerativa della colonna vertebrale: cervico-unco-artrosi, spondilo-artrosi dorso-lombare e discopatie multiple. L'equo indennizzo è una prestazione economica riconosciuta al dipendente pubblico che subisce una menomazione permanente dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio.
La Commissione medica ospedaliera (CMO), cioè l'organo sanitario che accerta l'infermità e ne valuta la gravità, ha ascritto la patologia all'ottava categoria della tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, organo tecnico chiamato a pronunciarsi sul nesso tra infermità e servizio, con parere del 28 aprile 2022 ha invece attribuito la malattia a fattori degenerativi costituzionali e all'età.
Il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza con decreto del 7 marzo 2023. La dipendente ha impugnato il decreto e il parere davanti al giudice amministrativo, che ha disposto una verificazione, cioè un accertamento tecnico affidato a un organismo pubblico terzo. La relazione è stata depositata il 5 giugno 2026.
La decisione
Con la sentenza n. 2820/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Quinta, ha deciso il ricorso in modo sfavorevole alla dipendente. Si tratta di una pronuncia di primo grado.
Il TAR ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva al giudice di accertare direttamente la dipendenza da causa di servizio e il diritto all'equo indennizzo. Secondo il Collegio, l'interessato è titolare di un interesse legittimo, cioè di una posizione tutelata attraverso il controllo sulla legittimità del provvedimento, e non di un diritto accertabile in via diretta.
Il motivo fondato su difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità del giudizio tecnico è stato respinto alla luce della verificazione. Dall'accertamento è emerso che le attività operative non erano state determinanti, potendo al più favorire la comparsa dei sintomi.
È stata respinta anche la censura sulla contraddizione tra il giudizio della CMO e il parere negativo del Comitato. La categoria tabellare misura la gravità della menomazione, mentre il nesso causale spetta alla valutazione del Comitato. I due giudizi, quindi, non sono in contrasto.
Il TAR ha escluso anche il vizio di recepimento passivo del parere senza richiesta di riesame ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Quanto al preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio ne ha riconosciuto l'obbligo, ma ha ritenuto il vizio non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della stessa legge.
La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori se dovuti. Il compenso e le spese del verificatore sono stati posti definitivamente a suo carico, con obbligo di rimborsare le somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione.
Il principio di diritto
Il servizio deve essere causa o concausa efficiente e determinante dell'infermità. Se una patologia ha natura degenerativa e costituzionale, le attività svolte non bastano a fondare il riconoscimento quando hanno inciso solo sulla manifestazione o sull'aggravamento dei sintomi.
Il preavviso di rigetto è la comunicazione con cui l'Amministrazione, prima di respingere un'istanza, indica i motivi ostativi e consente all'interessato di presentare osservazioni. Il TAR afferma che il procedimento su istanza di parte, non gestito da un ente previdenziale, è soggetto a tale obbligo.
L'omissione, tuttavia, non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato al parere del Comitato e non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. Nel caso deciso, la ricorrente non aveva indicato in giudizio ulteriori elementi di fatto decisivi capaci di mutare il giudizio tecnico.
Implicazioni pratiche per militari e forze di polizia
Le artrosi e le discopatie sono tra le patologie più frequenti nel contenzioso sulle cause di servizio del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La sentenza offre criteri utili per valutare con realismo le prospettive di un ricorso.
Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio tecnico riguarda la completezza dell'istruttoria, l'esatta rappresentazione dei fatti e la coerenza delle conclusioni. Il giudice può disporre una verificazione, le cui conclusioni vanno contrastate con argomenti tecnici specifici, ad esempio attraverso una consulenza di parte.
Nella vicenda esaminata il TAR ha valorizzato proprio l'assenza di contestazioni tecniche efficaci alla relazione del verificatore. Ne deriva che la sola descrizione generica delle mansioni operative difficilmente basta a superare un parere negativo.
Dalla sentenza si possono trarre alcune indicazioni operative:
- limitare la domanda giudiziale all'annullamento del diniego, evitando la richiesta di accertamento diretto del diritto;
- documentare già in sede amministrativa mansioni, frequenza, durata, eventi traumatici e microtraumatismi ripetuti;
- esaminare con attenzione l'eventuale presenza di fattori alternativi, come età e predisposizione costituzionale;
- in caso di omesso preavviso di rigetto, indicare in giudizio gli elementi di fatto decisivi che avrebbero potuto cambiare la valutazione;
- considerare il rischio economico, comprese le spese della verificazione che possono essere poste a carico di chi perde.
Conclusioni e orientamento difensivo
La pronuncia consolida un orientamento rigoroso, sfavorevole al personale su tutti i profili esaminati: nesso causale, rapporto tra CMO e Comitato, riesame e preavviso di rigetto. Per le patologie degenerative della colonna, l'onere di dimostrare il ruolo determinante del servizio resta impegnativo.
Sul piano difensivo, la fase amministrativa risulta decisiva. Una documentazione dettagliata delle concrete modalità di servizio e un supporto medico-legale adeguato possono incidere sia sul parere del Comitato sia sull'eventuale giudizio.
Ogni vicenda va valutata sulla base dei fatti concreti e del contenuto dei provvedimenti. Un esame preliminare degli atti consente di selezionare i casi con concrete prospettive e di impostare correttamente le censure.
Domande frequenti
L'artrosi della colonna può essere riconosciuta come causa di servizio per un poliziotto?
Sì, ma solo se il servizio è stato causa o concausa efficiente e determinante della malattia. Se la patologia è attribuita a fattori degenerativi costituzionali e all'età, e il servizio ha solo favorito la comparsa dei sintomi, il riconoscimento viene negato.
Se la CMO mi ha dato l'ottava categoria della tabella A, ho diritto all'equo indennizzo?
Non automaticamente. La classificazione tabellare della Commissione medica ospedaliera indica solo la gravità della menomazione. Il nesso tra malattia e servizio è valutato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere può essere negativo.
Il Ministero ha respinto la mia domanda senza preavviso di rigetto: il diniego è nullo?
Non necessariamente. L'obbligo di preavviso previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 sussiste, ma il diniego non è annullabile se il contenuto non poteva essere diverso. Occorre indicare in giudizio elementi di fatto decisivi che avrebbero potuto cambiare il giudizio tecnico.
Posso chiedere al TAR di riconoscermi direttamente la causa di servizio?
Secondo questa sentenza no. L'interessato è titolare di un interesse legittimo e la domanda di accertamento diretto è inammissibile. Il ricorso va limitato alla richiesta di annullamento del diniego e del parere del Comitato.
Quanto si rischia economicamente facendo ricorso contro il diniego della causa di servizio?
In caso di soccombenza si può essere condannati alle spese di giudizio e anche al pagamento del compenso e delle spese del verificatore, se il giudice ha disposto una verificazione. Nel caso esaminato le spese di giudizio sono state liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
La pronuncia commentata è una decisione pubblica (sent. TAR Sicilia - Palermo, sez. V, n. 02820/2026) di cui si dà conto a fini informativi. Lo Studio non ha assistito le parti nel giudizio.
Come può aiutarti lo Studio
Lo Studio Legale Maiella e Carbutti assiste militari, appartenenti alle Forze di polizia nelle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, anche per patologie osteoarticolari e degenerative.
L'attività comprende l'esame preliminare della documentazione sanitaria e di servizio, l'eventuale accesso agli atti, la ricostruzione documentata delle mansioni svolte, la predisposizione di osservazioni nel procedimento, il coordinamento con consulenti medico-legali di parte e l'eventuale ricorso al TAR.
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