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MILANO - ROMA - VERONA

Causa di servizio: è possibile una rivalutazione?

Causa di servizio: è possibile una rivalutazione?

Per le cause di servizio già riconosciute, è possibile una rivalutazione in peius? E' possibile che una patologia già riconosciuta quale causa di servizio possa essere non più riconosciuta dipendente da causa di servizio? Molto spesso accade che L’Amministrazione neghi il riconoscimento della causa di servizio, pur producendo il militare idonea documentazione a corredo della propria istanza, contestando l’assenza di nesso causale tra il servizio svolto dal militare e la patologia insorta.

Quando invece l’Amministrazione ritenga di riconoscere la sussistenza del nesso causale e quindi accogliere l’istanza presentata dal militare, è possibile che riaprire in un secondo momento la posizione per giungere ad una determina sfavorevole?

 

Il caso

Il caso è quello di un militare dell’Esercito Italiano che, avendo richiesto il riconoscimento della causa di servizio, si è visto dapprima riconoscere la dipendenza dal servizio della patologia sofferta; per poi vedere la propria posizione riaperta – a distanza di quasi 20 anni – con rideterminazione negativa.

Peraltro, dopo circa un decennio dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il militare iniziava a soffrire di una patologia connessa ed ulteriore, per la quale veniva ritenuta sussistente una correlazione eziopatogenica per interdipendenza.

Ma andiamo per gradi.

Sino al 2002, la disciplina in materia di riconoscimento della causa di servizio era contenuta nel Regio Decreto n. 1024 del 15.04.1928. Solo in data 07.01.2002 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 il D.P.R. 461/2001 – tuttora vigente, seppure abbia subito lievi modifiche nel tempo – con il quale veniva abrogata la precedente disciplina ad eccezione degli artt. 19, 20 e 21 del Regio Decreto.

Avverso il provvedimento che determinava il nuovo rigetto della medesima istanza già accolta, il ricorrente proponeva ricorso lamentando sostanzialmente l’illegittimità nell’operato dell’Amministrazione per aver riaperto un procedimento ormai concluso e definito, peraltro applicando una normativa successiva alla conclusione del procedimento stesso.

Invero, sia il Regio Decreto – all’art. 16 – che il D.P.R. 461/2001 – all’art. 12 – sanciscono il medesimo principio fondamentale, ovvero che la determinazione circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è definitiva.

La riapertura del procedimento in questione non veniva anticipata da alcun tipo di istanza da parte del militare.

 

Considerazioni conclusive

 

L’operato dell’Amministrazione è inusuale e genera quesiti circa la legittimità sia della procedura adottata che del contenuto della statuizione.

Certo è che ciò pone diversi dubbi circa la tutela offerta dall’ordinamento alle posizioni come quella rivestita dal militare che, a distanza di oltre due decenni, si è trovato a proporre ricorso avverso un provvedimento che, senza alcuna motivazione, in modo irragionevole ed ingiustificato, ha totalmente ribaltato quanto già era stato determinato in modo definitivo.

È pertanto auspicabile che l’Autorità adita ponga chiarezza in merito.

 

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