L’argomento delle cause di servizio è certamente uno dei più sentiti all’interno del personale delle Forze Armate e di quello delle Forze di polizia. In particolare, i quesiti sono molteplici, ma volendo riassumere i principali si può dire che la maggior parte di essi vertono su alcuni ben precisi e sostanziali: entro quando si può inoltrare domanda di causa di servizio? Deve essere inoltrata contestualmente a quella per il riconoscimento dell’equo indennizzo? In caso di rigetto della domanda conviene fare ricorso? Fare ricorso alla Corte dei conti o al TAR? Quali le differenze tra i due gravami? Quali sono i benefici per una causa di servizio riconosciuta?
Come vediamo i quesiti su questa specifica materia sono veramente tanti. In questo brevissimo articolo proveremo a rispondere ad alcuni, rimandando a successivi approfondimenti le risposte agli altri che perverranno allo Studio legale degli Avvocati Maiella e Carbutti.
Quando presentare domanda di causa di servizio
Il militare che, durante il servizio o comunque nel suo regolare e perpetuo svolgimento abbia contratto una o più patologie che egli ritenga, appunto, connesse al servizio espletato può avanzare richiesta di riconoscimento entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento (art. 2 – DPR 461 del 2001).
Tale casistica è quella che riguarda il caso del militare che avanzi richiesta ad istanza di parte.
Infatti, la norma prevede anche la possibilità che la domanda possa essere avanzata d’ufficio tramite il Comando di appartenenza (art. 3 DPR 461 del 2001).
Infatti, qualora, nell’adempimento del servizio (o nell’esporsi per obblighi di servizio a cause morbigene), un militare abbia contratto una patologia che ne determini la totale o parziale inidoneità al servizio, o abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio, il Comandante di Corpo, nel termine previsto dall’art. 2 comma 1 del regolamento, esperiti gli accertamenti del caso, adotta un provvedimento di avvio del procedimento di ufficio, al fine della redazione del Mod. C (secondo le direttive impartite per le ipotesi di lesioni traumatiche per causa violenta), o al fine del successivo invio della documentazione di rito ai competenti Uffici di Previmil.
La differenza tra le due modalità di invio della domanda non rileva tanto nella possibilità di accoglimento di quella presentata ad istanza di parte, quanto piuttosto nella celerità e nello snellimento della procedura.
La domanda di riconoscimento di equo indennizzo
L’equo indennizzo non è altro che un beneficio economico che viene corrisposto una tantum ed è volto a “risarcire” una menomazione dell’integrità fisica causata da infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta alla tabella A o alla Tabella B di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 e ss. mm. vv.
I destinatari sono i militari in servizio ed in congedo, in caso di infermità o lesione , e gli eredi per il personale deceduto.
La domanda può essere presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della domanda di causa di servizio ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza; entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa
di servizio;
È importante specificare che il riconoscimento di una causa di servizio con il predetto modello “C” non implica automaticamente il riconoscimento dell’equo indennizzo che dovrà avvenire sempre e comunque attraverso apposita istanza di parte.
Il ricorso avverso i rigetti delle domande di causa di servizio e dell’equo indennizzo
La questione dei rimedi avverso provvedimenti di rigetto delle cause di servizio e dell’equo indennizzo è stato da sempre oggetto di acceso dibattito non solo giurisprudenziale.
Infatti, se per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve essere proposto necessariamente ricorso al TAR, avverso provvedimenti di rigetto della causa di servizio si potrà agire in giudizio al TAR ovvero alla Corte dei conti. Va segnalato, infatti, che un minoritario orientamento giurisprudenziale ritiene che il personale in servizio debba far valere il proprio diritto dinanzi al TAR competente, di contro, il personale non più in servizio potrà agire dinanzi alla Corte dei conti.
Il nostro personale consiglio è sempre quello di avvalersi di avvocati esperti nella specifica materia al fine di non vedersi pregiudicare il giusto diritto al riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.
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