La recente sentenza del TAR Piemonte, Sezione Terza, n. 1672 del 22 ottobre 2025, la cui difesa è stata patrocinata dagli avvocati Maiella e Carbutti, affronta una questione di grande rilievo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ribadendo il valore sostanziale di tale istituto come strumento di trasparenza e di tutela del diritto di difesa.
Il caso trae origine dal ricorso di un militare dell’Esercito che aveva presentato due distinte istanze di accesso agli atti, finalizzate a ottenere copia della documentazione relativa agli incarichi e alle attività effettivamente svolte, utile per contestare alcune valutazioni caratteristiche. La prima istanza era stata rigettata con motivazioni ritenute insufficienti; la seconda, più dettagliata e circoscritta a specifici periodi e documenti, non aveva ricevuto alcuna risposta, determinando un silenzio significativo da parte dell’Amministrazione.
Il TAR, adito per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del diritto di accesso, ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza delle doglianze e ordinando all’Amministrazione di consentire la presa visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti.
Il Tribunale ha inoltre condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce all’accesso un ruolo fondamentale non solo come strumento di trasparenza amministrativa, ma anche come garanzia effettiva del diritto di difesa, soprattutto nei procedimenti che incidono sulla carriera e sulla valutazione professionale del personale militare.
Principi in materia di accesso agli atti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi trova la propria disciplina negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nel D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che ne regola le modalità di esercizio.
L’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge 241/1990 definisce l’accesso come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. La successiva lettera b) individua gli “interessati” come “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
La stessa legge, all’articolo 25, comma 3, stabilisce che “la decisione sulla richiesta di accesso è comunicata al richiedente nel termine di trenta giorni”, imponendo così all’Amministrazione un preciso dovere di provvedere in modo espresso e motivato.
Tale obbligo si collega ai principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e trova fondamento costituzionale anche negli articoli 24 e 113, che garantiscono rispettivamente il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che l’Amministrazione non può rigettare un’istanza di accesso per la sola mancanza di indicazioni formali o di estremi precisi dei documenti richiesti, quando tali informazioni non siano nella disponibilità dell’istante. In questi casi, l’obbligo di collaborazione e trasparenza impone all’Amministrazione di agevolare il diritto di conoscenza, soprattutto quando l’accesso è funzionale alla tutela di una posizione giuridica individuale.
Il D.P.R. n. 184/2006, agli articoli 5 e seguenti, conferma questo principio, stabilendo che la richiesta può essere presentata anche in modo informale, purché sia individuabile l’oggetto e sia riconoscibile l’interesse diretto, concreto e attuale. La mancata adozione di un provvedimento entro trenta giorni equivale, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 241/1990, a un silenzio significativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
In questo quadro normativo, il diritto di accesso rappresenta un presidio di legalità e trasparenza, ma anche un diritto strumentale al pieno esercizio della difesa, la cui limitazione è ammissibile solo in presenza di motivi specifici e proporzionati, come la tutela della sicurezza, del segreto militare o della riservatezza di terzi, ai sensi dell’articolo 24 della stessa legge 241.
Analisi della sentenza
Il TAR Piemonte ha applicato in modo rigoroso tali principi al caso concreto, rilevando anzitutto l’illegittimità della motivazione con cui l’Amministrazione aveva giustificato la mancata risposta alla seconda istanza. Secondo il Collegio, la tesi ministeriale, secondo cui la seconda richiesta era meramente “ripetitiva” della prima, era priva di fondamento, poiché l’istanza del 17 maggio 2025 presentava una maggiore specificità e delimitazione dell’oggetto. Essa, infatti, individuava puntualmente la tipologia di atti e il periodo temporale a cui tali documenti si riferivano, collegandoli espressamente alle schede valutative oggetto di contestazione.
Tale elemento, osserva il Tribunale, era sufficiente a riattivare il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso, non potendo il silenzio essere giustificato dalla pretesa identità con la precedente istanza. Scrive il TAR: “il ricorrente ha operato una specificazione dei documenti già genericamente richiesti… con la conseguenza di attivare, in capo all’amministrazione, l’obbligo di adottare un provvedimento espresso previa valutazione della nuova istanza”.
Il giudice amministrativo ha poi respinto la tesi della “genericità” dell’istanza, affermando un principio di grande importanza pratica: “non potrebbe richiedersi all’istante di indicare specificamente gli estremi degli atti oggetto dell’istanza di accesso, atteso che trattasi di informazioni che non sono nella disponibilità della parte ed il cui reperimento costituirebbe onere inesigibile”. In altre parole, l’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento della richiesta alla conoscenza di dati che solo essa possiede, poiché ciò comporterebbe una compressione irragionevole del diritto all’informazione e, di riflesso, del diritto di difesa.
Quanto all’oggetto dell’accesso, il TAR ha tuttavia precisato che esso deve limitarsi ai documenti effettivamente pertinenti alla posizione del richiedente. Non sussiste, infatti, un interesse diretto, concreto e attuale per ottenere atti relativi a missioni o esercitazioni cui il militare non ha partecipato, trattandosi di informazioni prive di rilevanza difensiva. In tal senso, il Tribunale ha confermato la correttezza parziale del precedente rigetto limitatamente a tali punti, bilanciando così l’esigenza di trasparenza con quella di proporzionalità.
La decisione rappresenta un punto fermo nel delicato equilibrio tra potere pubblico e diritto individuale alla conoscenza, riaffermando che l’accesso difensivo costituisce un diritto sostanziale, non subordinato a formalismi eccessivi, e che l’Amministrazione militare, al pari di ogni altra, è tenuta a osservare i principi di leale collaborazione, trasparenza e motivazione.
In definitiva, la sentenza del TAR Piemonte si pone come un’importante riaffermazione del principio di legalità procedimentale e della piena tutela del militare nel proprio rapporto con l’Amministrazione, ricordando che il diritto di accesso non è un atto di cortesia, ma un diritto soggettivo pubblico, la cui negazione o compressione incide direttamente sulla possibilità di difendersi e di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.
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