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MILANO - ROMA - VERONA

Mobbing militare e rimedi

Mobbing militare e rimedi

Quando si configura il mobbing militare? In realtà di cosa si stratta? Si può parlare di reato autonomo oppure dobbiamo considerare più fattispecie delittuose nel loro insieme? Sempre più spesso molti militari ed appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile si rivolgono allo Studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti per comprendere se quanto accadutogli possa configurare condotte illecite e ricadenti nel cd. Mobbing. In questo breve approfondimento andremo a delineare i lineamenti essenziali e cercheremo di comprendere cosa si può fare per porvi rimedio ma soprattutto quando realmente si può parlare di "mobbing con le stellette".

 

QUALIFICA GENERALE

A livello generale il mobbing viene definito come quel complesso di comportamenti posti in essere a danno di un dipendente consistenti in sistematici e ripetuti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica. Con tali comportamenti si intende escludere e ledere l’equilibrio psicofisico del lavoratore in modo da indurlo all’esclusione dall’ambito/gruppo lavorativo di appartenenza.

Gli elementi integranti il mobbing sono quindi:

  1. Una serie di comportamenti a carattere persecutorio con intento vessatorio posti in essere da un soggetto in posizione di superiorità (a livello lavorativo) rispetto alla vittima;
  2. Evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, consistente sia in un danno patrimoniale (impossibilità/incapacità di svolgere il proprio lavoro) e danno alla salute (lesione dell’integrità fisica e/o psichica della vittima);
  3. Nesso di causalità tra le condotte inflitte e il pregiudizio subito dal dipendente (necessario collegamento delle condotte al contesto lavorativo in cui il soggetto è inserito).

AMBITO MILITARE

In ambito militare il mobbing deve essere distinto tra:

  • Mobbing verticale: attuato dai superiori nei confronti dei soggetti con grado inferiore;
  • Mobbing orizzontale: attuato tra soggetti con lo stesso grado.

Il problema in ambito militare sta proprio nella prova dell’aver subito comportamenti del tipo descritto: l’ambito militare è di per sé caratterizzato dalla presenza di rigide regole e ordini impartiti dai superiori, di conseguenza in un tale contesto provare che tali comportamenti/ordini siano stati posti in essere per ledere la salute del soggetto non è agevole, ma comunque non impossibile. La presunta vittima dovrà infatti provare gli elementi qualificanti il mobbing, e in particolare verrà in rilievo la prova del collegamento tra la condotta lesiva, il danno subito e il contesto lavorativo, proprio in ragione del fatto che in ambito militare è elemento essenziale il ruolo rivestito dalle parti all’interno del contesto lavorativo (grado, ruolo, posizione di superiorità, mansioni svolte), non potendosi parlare di mobbing solo in ragione del fatto che sia stato impartito un ordine, seppur severo e non gradito, da parte di un superiore.

 

RILEVANZA PENALE

Il mobbing non è contemplato dal codice penale quale autonoma fattispecie di reato, quindi per valutare se i comportamenti riferibili a tale condotta possano avere rilevanza penale, si dovrà fare riferimento ad altre fattispecie di reato (quali ad esempio quella prevista dall’art. 572 c.p., Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Allo stesso modo la condotta in esame può essere ricondottaall’196 c.p.m.p., Minaccia o ingiuria a un inferiore:

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.[…]”.

 

E' IMPORTANTE SAPERE CHE...

Va quindi premesso che il mobbing è molto difficile da dimostrare ma soprattutto che per poterlo fare è necessario che il "mobbizzato" ponga in essere una serie di azioni tendenti alla tutela di tutti gli interessi violati. Ad esempio, nel caso di ripetute e reiterate sanzioni disciplinari o di abbassamento della qualifica nella documentazione caratteristica è opportuno nonchè necessario avversare ciascun provvedimento attraverso ricorsi gerarchici o al TAR ovvero ulteriori azioni a tutela degli interessi violati.

Mai o comunque in rarissime occasioni può essere dimostrato un comportamento "mobbizzante" senza che il dipendente abbia posto in essere azioni di tutela ovvero ne abbia mostrato il totale disinteresse. E' poi necessario che tali azioni abbiano portato a risultati vittoriosi.

 

RIMEDI E RISARCIMENTO

Nel caso in cui un militare ritenga di essere vittima di mobbing può ricorrere al TAR di competenza (entro il termine prescrizionale di 10 anni) per ottenere il risarcimento del danno, ma anche al Giudice Penale per la valutazione dell’eventuale integrazione di reato delle fattispecie poste in essere dal superiore (o dal soggetto di pari grado nel caso di mobbing orizzontale).

Le conseguenze derivanti dal mobbing, anche in ambito militare, integrano un’ipotesi di malattia professionale suscettibile di valutazione da parte del medico legale. Il riconoscimento effettuato da quest’ultimo, alla presenza dei presupposti su indicati, costituisce il fondamento della pretesa risarcitoria da parte della vittima, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale e sia per il danno alla salute psico-fisica. Pertanto una volta accertata la presenza della malattia professionale e una volta provata (da parte della vittima) la sistematicità dei comportamenti, l’intento persecutorio, il danno subito e la riconducibilità dell’evento dannoso al comportamento/contesto lavorativo in cui la vittima è inserita, questa avrà diritto al risarcimento del danno.

Vedi la video spiegazione dell'avvocato Maiella

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