fbpx

 

DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

Accesso abusivo allo SDI - Art. 615-ter c.p. . Cosa c'è da sapere

Accesso abusivo allo SDI - Art. 615-ter c.p. . Cosa c'è da sapere

L’art. 615-ter del Codice penale, rubricato “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” è un reato che all’apparenza potrebbe sembrare “minore” o comunque di non primaria importanza. Invece, è un delitto che prevede pene severissime, soprattutto se a compierlo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Nello specifico, sono molti i militari ed appartenenti alle forze di polizia in generale che per motivi di servizio hanno accesso a sistemi informatici particolari (es. SDI) e che un eventuale abuso, nel suo utilizzo/accesso potrebbe essere inquadrato nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 615-ter c.p.

Infatti, gli Avvocati Carbutti e Maiella hanno assistito e difeso diversi militari ed appartenenti alle forze di polizia indagati o imputati per tale reato.

In questo brevissimo approfondimento, grazie all’esperienza maturata, si cercherà di fare chiarezza sul reato, sulle pene, sugli elementi caratterizzanti e su alcune questioni specifiche.

 

Cosa si intende per sistema informatico o telematico

La prima questione da affrontare, di primaria importanza, è definire cosa si intenda per sistema informatico o telematico. Il primo comma dell’art. 615-ter c.p. afferma che “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Orbene, la questione non è di poco conto dato che il legislatore, con la legge 23 dicembre 1993, n. 547 ha dato protezione al cosiddetto “domicilio informatico”, ovvero uno spazio non fisico della persona in cui risiedono comunque informazioni a lui riconducibili a cui deve essere garantita la necessaria riservatezza.

Quindi, si può definire qualunque sistema informatico “un sistema di apparecchiatura destinato a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione di tecnologie informatiche che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettronici su supporti adeguati” (Cass. Pen. Sez. VI n. 3067/99) e quindi, in parole povere un sistema che contenga o che elabori dati. In tale ottica assume rilievo quale sistema informatico anche la rete telefonica.

 

L’Elemento oggettivo

In primo luogo, bisogna soffermarsi sulla questione dell’abusività. Infatti, il primo elemento necessario, atto a configurare la fattispecie criminosa di cui all’art. 615-ter c.p. è proprio l’accesso abusivo, che va inteso in senso oggettivo, ovvero in riferimento al momento dell’accesso e alle modalità utilizzate dall’autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello ius escludendi, al fine di impedire accessi indiscriminati a nulla rilevando le finalità che si propone l’autore e l’uso successivo dei dati, che se illeciti possono integrare un diverso titolo di reato (Cass. Pen. Sez. V n.40078/99).

Se, invece, ci riferiamo ad un soggetto comunque autorizzato ad accedervi, dobbiamo necessariamente riferirci alle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o attuando azioni ontologicamente diverse da quelle di cui era stato incaricato.

Nel caso di interesse per il personale militare o delle forze polizia, si deve far riferimento al comma 3, dove si fa esplicito riferimento a sistemi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. In questo caso la pena è addirittura da tre a otto anni. Per la configurabilità di tale fattispecie, il soggetto, pur essendo autorizzato e pur rispettando le prescrizioni impartite dal titolare deve permanere nel “sistema” per ragioni estranee al servizio. In ogni caso per la configurabilità di tale fattispecie è necessario che il sistema sia di interesse militare o comunque relativo all’ordine pubblico.

Ed è proprio questo il punto centrale che riguarda il personale in divisa.

Infatti, un accesso al già menzionato sistema (tipicamente il cosiddetto SDI), nei modi contrari alla legge, configura un’ipotesi delittuosa molto grave con inevitabili risvolti anche sul servizio e sulle conseguenze disciplinari.

 

Casistiche

Tra le casistiche comuni troviamo ad esempio l’accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui o l’accesso alla casella di posta elettronica del dipendente da parte del superiore dato che, come detto, ciò che il legislatore ha intesto proteggere è costituito dal domicilio informatico.

Altra fattispecie è quella di un dipendente di una banca che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico, invia ad altro dipendente non abilitato a prenderne cognizione dati riservati della propria clientela.

Per quanto concerne il personale militare si fa ovviamente riferimento, soprattutto a sistemi di catalogazione di informazioni giudiziarie. In tale caso potrebbe configurare il delitto di cui all’art. 615-ter , 3° co. , il soggetto militare o appartenente alle forze di polizia che accede a tale sistema unicamente per scopi personali e non per motivi di servizio.

 

Per contattare gli Avvocati Carbutti e Maiella

In caso di assistenza, consulenza o tutela legale puoi CONTATTARCI via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure via Telefono, WhatsApp o Telegram chiamando il 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).

 

Invece, per saperne di più sugli istituti di DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

Ti potrebbe interessare anche...

Guarda anche i nostri approfondimenti VIDEO

 

I nostri Video esplicativi

Ciao! Contatta via WhatsApp gli avvocati Maiella e Carbutti oppure scrivi studiolegale.cm@hotmail.com

Contattaci
Close and go back to page