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Uso dell'uniforme di servizio per scopi privati: cosa dice la giurisprudenza
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Uso dell'uniforme di servizio per scopi privati: cosa dice la giurisprudenza

Una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna ha annullato una sanzione disciplinare inflitta a un militare per aver inviato una foto in divisa tramite WhatsApp, nel contesto di una trattativa privata.
In questo articolo analizziamo i fatti, il quadro normativo e i tre principi giuridici fondamentali che emergono dal caso: il divieto di uso privato dell’uniforme, il principio di corrispondenza tra addebito e sanzione, e il criterio di proporzionalità.
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È vietato l’utilizzo dell’uniforme di servizio per scopi privati sui social network e Whatsapp

Un militare dell’esercito italiano è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare per aver inviato, durante una trattativa privata per la vendita di un cucciolo di cane, una sua foto in uniforme militare tramite WhatsApp.

Secondo quanto emerso dagli atti, il militare avrebbe voluto rassicurare la potenziale acquirente circa la propria affidabilità, utilizzando la propria appartenenza alle Forze Armate come “garanzia”. Il cucciolo non risultava identificato con microchip, in violazione della normativa sulla tracciabilità degli animali da compagnia.

L’Amministrazione, scoperta la condotta del militare e ravvisando un comportamento non conforme ai doveri propri dello status militare, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi. A sostegno della sanzione, si è fatto anche riferimento (seppur non formalmente contestato nell’addebito disciplinare) a una presunta attività commerciale continuativa e all’uso non consentito dell’uniforme.

Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR dell’Emilia-Romagna, ritenendolo sproporzionato e fondato su presupposti non adeguatamente provati.

 

La Sentenza

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare per eccesso di potere e violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione irrogata.

Secondo i giudici, l’addebito disciplinare contestava esclusivamente un singolo episodio – la vendita del cane e l’invio della foto in uniforme tramite WhatsApp – senza alcun riferimento ad altre condotte o ad una presunta attività commerciale abituale. Tuttavia, nella motivazione della sanzione erano stati inseriti elementi ulteriori non formalmente contestati (come la reiterazione delle vendite o l’uso sistematico della divisa), in violazione del diritto di difesa.

Inoltre, pur riconoscendo che l’uso dell’uniforme in attività private è vietato dall’art. 720, comma 2, lett. b del D.P.R. n. 90/2010, il Collegio ha ritenuto non proporzionata la sospensione di due mesi per una condotta avvenuta in ambito esclusivamente privato, senza diffusione pubblica, né impatto diretto sull’immagine dell’Amministrazione.

Il TAR ha così stabilito che l’Amministrazione può riesercitare il potere disciplinare, ma dovrà farlo rispettando i limiti individuati nella motivazione della sentenza.

 

I punti chiave della sentenza

Il nucleo giuridico della sentenza ruota intorno a tre principi fondamentali:

  1. Il divieto di uso dell’uniforme in contesti privati (art. 720, comma 2, lett. b, D.P.R. n. 90/2010);
  2. Il principio di corrispondenza tra l’addebito disciplinare e la sanzione (fondamentale ai fini del rispetto del diritto di difesa);
  3. Il principio di proporzionalità nella commisurazione della sanzione disciplinare.

 

2.1. Il divieto di uso dell’uniforme per scopi privati

L’art. 720 del D.P.R. n. 90/2010 vieta al militare di indossare l’uniforme per finalità non istituzionali, in particolare:

"è fatto divieto di indossare l’uniforme fuori dai servizi o dalle attività connesse al servizio, salvo espressa autorizzazione."
La ratio è chiara: l’uniforme è simbolo dell’appartenenza alla Forza Armata e deve essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale, per evitare indebiti vantaggi personali o la compromissione dell’immagine dell’amministrazione militare.

Nel caso in esame, l’invio della foto in divisa tramite WhatsApp, sebbene avvenuto in un contesto privato e ristretto, è stato ritenuto illecito dal TAR, in quanto strumentalizzava l’immagine militare per fini personali (economici), anche se con intento apparentemente rassicurante verso l'acquirente. Non è quindi rilevante che l'applicativo WhatsApp non sia assimilabile a un social network pubblico: l'uso strumentale resta vietato anche nei rapporti interpersonali, in quanto può indurre in errore sull’ufficialità o sull’autorevolezza del soggetto.

 

2.2. Il principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione

Uno degli elementi centrali della decisione è stato il divario tra quanto formalmente contestato nell’addebito e quanto valorizzato nella motivazione della sanzione.

Il TAR ha rilevato che la condotta addebitata al militare riguardava esclusivamente:

  • la vendita di un cucciolo non dotato di microchip;
  • l’invio di una foto in divisa in una conversazione WhatsApp con l'acquirente.

L’amministrazione, invece, nella motivazione della sanzione ha fatto riferimento anche ad altre presunte vendite, all’utilizzo sistematico della divisa per scopi personali e persino a una possibile attività commerciale non occasionale — elementi mai formalmente contestati nel procedimento disciplinare.

Ciò configura una violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione, che impone all’amministrazione di irrogare sanzioni solo in relazione a fatti espressamente contestati, in modo da garantire al soggetto incolpato la piena possibilità di difendersi. Come ribadito anche dal Consiglio di Stato in diverse pronunce, spetta alla Pubblica Amministrazione l’onere di provare le violazioni contestate e di mantenerne la coerenza lungo tutto l’iter disciplinare.

 

2.3. La proporzionalità della sanzione

Pur riconoscendo l’illiceità della condotta, il TAR ha censurato la disproporzione della sanzione disciplinare inflitta: due mesi di sospensione dal servizio.

In materia disciplinare, è vero che la Pubblica Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e nella scelta della sanzione. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata, e il giudice amministrativo può intervenire quando la sanzione risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o sproporzionata rispetto alla gravità dell’addebito contestato.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto che:

  • l’invio della foto in divisa fosse effettivamente una condotta disciplinarmente rilevante;
  • tuttavia, il contesto strettamente privato e occasionale, l’assenza di diffusione pubblica, e la mancanza di prove circa un'attività imprenditoriale ricorrente, non giustificassero una sanzione tanto afflittiva.

Pertanto, il provvedimento è stato annullato per eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, con possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere disciplinare in maniera conforme ai rilievi della sentenza.

 

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