È possibile ricorrere avverso l’esclusione dalle prove psicoattitudinali previste nei concorsi pubblici per l’ingrasso nelle carriere iniziali delle Forze Armate, Carabinieri, Forze di polizia e guardia di finanza? Quante possibilità ci sono per riuscire ad ottenere una sentenza di accoglimento? È sufficiente dimostrare di aver prestato servizio presso un’altra forza armata per evidenziare la contraddittorietà dell’amministrazione? A queste domande gli avvocati Carbutti e Maiella cercheranno di rispondere riferendosi ad un caso concreto.
Il caso è quello di un partecipante (già VFP1) al concorso pubblico per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) escluso dalla procedura selettiva per inidoneità alle prove psicoattitudinali di cui all’art. 10 del bando di concorso.
Il giudizio espresso dalla Commissione istituita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno valutava il candidato “scarso” nelle caratteristiche “adattabilità/flessibilità” e “aspettative e aspirazioni professionali” in quanto “entrambe afferenti all’area dell’adattabilità al contesto militare”.
Il candidato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il giudizio di inidoneità, adducendo di aver sempre riportato il giudizio di “eccellente” durante il periodo di servizio svolto quale VFP1 nell’Esercito e che, pertanto, il giudizio di inidoneità espresso era frutto di una valutazione meramente astratta e parziale.
Il Consiglio di Stato, esprimendo il proprio parere obbligatorio e vincolate, riteneva che il ricorso infondato.
Le prove psicoattitudinali
Le prove psicoattitudinali sono, forse, la fase maggiormente problematica dei concorsi per l’accesso alle FFAA in quanto non hanno ad oggetto la verifica di requisiti oggettivi, bensì l’attitudine del soggetto a svolgere l’incarico ambito. Si tratta in sostanza di una serie di test/domande/colloqui che mirano a valutare se il candidato presenti un profilo conforme alla posizione che dovrà rivestire una volta vinto il concorso.
Le prove psicoattitudinali sono quindi caratterizzate da una soggettività nella valutazione della Commissione/esaminatore la cui censurabilità è estremamente difficoltosa.
La soggettività che è tipica di questa tipologia di prove, però, non può mai sfociare nell’arbitrarietà, dovendo il giudizio conformarsi ai generali principi di ragionevolezza, correttezza ed imparzialità.
Il parere n. 527/2019 del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, concludeva che il ricorso dovesse essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare in quanto “il giudizio di inidoneità è specificamente motivato attraverso l’indicazione sia delle aree attitudinali nelle quali è stata rilevata l’insufficienza, sia delle caratteristiche attitudinali che hanno mostrato carenza. Pertanto, alla luce del consolidato orientamento del Consiglio di Stato per cui “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità...”(cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5016/2016) (…). Inoltre, la selezione dalla quale il ricorrente è stato escluso è riservata solo ai candidati VFP1, perciò è irrilevante il giudizio da essi riportato nel corso della relativa attività, in quanto la selezione era diretta ad individuare, tra tali candidati, quelli più idonei all’attività di VPF4. (…) È pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto del concorso. Inoltre, il raggiungimento di un giudizio di idoneità per l’attitudine alla vita militare da parte del candidato non dimostra che tale idoneità sia ancora posseduta al momento delle prove psicoattitudinali e comportamentali di altro concorso, anche considerata l’ irripetibilità degli accertamenti tecnici effettuati in ogni concorso, in quanto non può “rilevare l’idoneità eventualmente ritenuta in altra selezione, attesa la riferibilità dei singoli accertamenti al momento in cui gli stessi sono effettuati” (Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2079)”.
In conclusione
Il Consiglio di Stato ha escluso che un precedente giudizio di idoneità a svolgere il servizio militare possa costituire elemento vincolante e pregiudizievole in sede di nuova valutazione relativa ad un diverso concorso pubblico.
Questo, però, non implica che il precedente giudizio di idoneità, unitamente ad altri fattori, possa consentire una valutazione circa la ragionevolezza e legittimità del giudizio di non idoneità successivamente espresso.
In questi casi, quindi, è sempre consigliato rivolgersi ad un team di esperi – legali, psicologi, medici legali – che possano valutare proprio la correttezza del giudizio espresso in sede concorsuale.
Tra l’altro giova segnalare che un ricorso avverso l’esclusione dalle prove psicoattitudinali è certamente uno tra i più impegnativi e difficili in quanto coinvolge una serie di competenze e professionisti che dovranno analizzare e studiare il caso concreto.
Cosa fare se vengo escluso da un concorso pubblico per inidoneità alle prove psicoattitudinali?
CONTATTA subito lo Studio Legale Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351-8799894 (avv. Maiella) oppure al numero 345-2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per un'attenta valutazione del caso.
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