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Concorso pubblico - Prove fisiche : cosa succede in caso di malore del condidato

Concorso pubblico - Prove fisiche : cosa succede in caso di malore del condidato

Di certo le prove fisiche in un concorso pubblico, soprattutto se il candidato è preparato, difficilmente costituiscono un motivo di esclusione. Tuttavia, durante l'effettuazione della prova, diverse sono le variabili che possono accadere. Un esempio può essere il caso di un partecipante al concorso indetto dal Ministero dell’Interno per l’accesso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante lo svolgimento delle prove di efficienza fisica – nello specifico, si trattava della prova delle trazioni alla sbarra – accusava un malore. Il candidato veniva quindi trasportato presso la struttura ospedaliera pubblica più vicina al luogo in cui stavano svolgendo dette prove. I sanitari intervenuti accertavano il deterioramento dello stato di salute del candidato collegando lo stesso proprio all’esercizio fisico svolto durante la prova concorsuale.

A causa del mancato completamento della prova, la Commissione esaminatrice giudicava il soggetto non idoneo per mancato superamento della prova in questione, determinandone l’esclusione.

Avverso il provvedimento di esclusione il candidato proponeva ricorso al competente TAR Lazio lamentando l’illegittimità della determina della Commissione per non aver considerato la causa del mancato completamento dell’esercizio fisico, ovvero il malore.

Il caso appena illustrato genera diverse domande: è possibile l’esclusione in tali casi? Il malore costituisce ragione di legittima esclusione dal concorso? Come ci si può tutelare?

 

Le fasi concorsuali

I concorsi pubblici per l’ingresso nelle Forze Armate e Forze di Polizia sono articolati di numerose prove di vario genere: valutazione dei titoli, prove preselettive, prove scritte e/o orali, visite mediche, prove psicoattitudinali, prove di efficienza fisica.

Una prima fase preliminare all’accesso al concorso di interesse attiene alla valutazione dei titoli dei candidati. In determinati casi il possesso di alcuni titoli costituisce elemento imprescindibile per la partecipazione al concorso stesso; in altri casi, invece, ai singoli titoli viene attribuito un punteggio, predeterminato da una competente Commissione a tal fine nominata, e dalla somma totale dei punteggi attribuiti verrà stilata una graduatoria infra-concorsuale che, unitamente ai successivi punteggi ottenuti dai candidati concorrerà alla formazione della graduatoria finale.

È frequente poi che l’afflusso di partecipanti sia molto elevato, per evitare quindi che ciò gravi eccessivamente sulla procedura concorsuale, il bando può prevedere – e così normalmente accade – una prova preselettiva. Solo in caso di superamento di detta prova i partecipanti potranno entrare nel vivo della procedura concorsuale.

Le prove scritte e/o orali consentono all’Amministrazione di valutare la preparazione culturale dei candidati – in materie predeterminate ed individuate nel bando di concorso. Per garantire trasparenza ed imparzialità i parametri ed i criteri di valutazione dovranno essere predeterminati e verbalizzati dalla Commissione giudicatrice.

Le visite sono finalizzate ad accertare l’insussistenza di patologie che rendano il soggetto non idoneo allo svolgimento del servizio al quale ambisce. È quindi richiesta la produzione di referti esami di routine (esami del sangue, ecc.) nonché la produzione di eventuale documentazione relativa alla sussistenza di patologie.

Le prove psico-attitudinali costituiscono, forse, la fase concorsuale più delicata. Il soggetto viene sottoposto ad una serie di test/colloqui/domande le cui risposte, complessivamente considerate, consentiranno di stilare il profilo psicologico del candidato in termini di idoneità a rivestire il ruolo ambito. L’aspetto problematico di questa fase è legato all’ampia discrezionalità esercitata da parte dell’Amministrazione: non vi sono risposte giuste o sbagliate, né punteggi predeterminati. Una Commissione di esperti (tra i quali anche psicologi) sarà quindi chiamata a valutare se il profilo psicologico emerso dai test svolti sia conforme al ruolo per il quale il soggetto concorre.

Le prove di efficienza fisica si sostanziano in diverse prove che hanno lo scopo di valutare la preparazione fisica dello stesso sulla base di parametri oggettivi quali la potenza (forza) ed il consumo massimo di ossigeno (resistenza).

 

La sentenza del TAR Lazio, n. 9620/2020, sez. I bis.

La pronuncia del TAR Lazio ha elaborato un importante postulato: “Emerge dal certificato medico prodotto che la lesione accusata dal ricorrete è direttamente ed immediatamente riconducibile alla prova fisica, in parte, sostenuta. Ebbene, tale evenienza, deve configurarsi una tipica ipotesi di forza maggiore in cui, per cause contingenti, il candidato, nel caso di specie, non ha potuto proseguire ed effettuare la seconda trazione alla sbarra. Pertanto, era precipuo onere della p.a., avuta la dimostrazione e conferma del certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica nell’immediatezza del fatto, che l’incidente è avvenuto nell’ambito della prova fisica ed a causa della stessa, di procrastinare l’esame al termine della prognosi indicata dai sanitari. Ciò si conforma alla finalità ed allo scopo della procedura concorsuale volta ad accertare le reali condizioni fisiche dei candidati i quali, nelle ipotesi di incidenti comunque connessi alla prova fisica, hanno titolo a ripetere la prestazione proprio perché la mancata conclusione dell’esame non significa, né può significare una inidoneità fisica escludente, ma solo una temporanea ed estemporanea inabilità”.

Il TAR è quindi giunto ad affermare che il malore durante lo svolgimento delle prove fisiche deve essere considerato alla stregua di una qualsiasi altra causa di forza maggiore che impedisca lo svolgimento/conclusione della prova. Ne consegue che anche in tal caso al soggetto dovrà essere data la possibilità di effettuare nuovamente la prova così interrotta, e solo in esito a questa lo stesso potrà essere giudicato idoneo ovvero non idoneo. 

Il ricorrente vedeva così accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di esclusione dal concorso con conseguente riammissione allo svolgimento della prova non superata e le successive prove non ancora effettuate.

 

Considerazioni conclusive

 

Le peculiarità di ogni fase concorsuale portano ad una serie estremamente eterogenea di ipotesi di esclusione, ognuna delle quali dovrà essere esaminata in riferimento al caso specifico, alla fase medesima ed alla lex specialis contenuta nel bando di concorso.

Solo in tal modo si potrà valutare la legittimità/illegittimità dell’esclusione e pertanto ricorrere agli strumenti messi a disposizioni dall’ordinamento per la tutela della posizione soggettiva del candidato.

 

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