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MILANO - ROMA - VERONA

Limite di età nei concorsi pubblici

Limite di età nei concorsi pubblici

La questione del limite d'età nei concorsi pubblici è da sempre stato un problema che ha impedito a molti la partecipazione a diversi bandi, soprattutto per quelli riguardanti le Forze Armate e le Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che civile. Ma cosa dice la giurisprudenza? E' vero che il limite di età nei concorsi pubblici può essere considerato illegittimo? Cosa si può fare?  Conviene fare ricorso al bando? Come detto e come noto i bandi di concorso per l’accesso nelle Forze Armate e di Polizia prevedono un limite d’età per l’accesso alla procedura selettiva e, di conseguenza, nel Corpo di interesse.

È stata spesso messa in dubbio la legittimità di tale limitazione per contrarietà ai principi costituzionali e sovra-nazionali circa la parità di trattamento, divieto di discriminazione e pari opportunità.

La domanda alla quale cercheremo di risponder è quindi la seguente: il limite di età per l’accesso nelle Forze Armate e di Polizia è legittimo? E si, in che termini lo è?

 

La normativa

Il dubbio sulla legittimità del limite d’età sorge in relazione alla Direttiva 2000/78/CE, datata 27.11.2000, del Consiglio che ha come obiettivo quello di stabilire in ambito lavorativo un quadro generale per la lotta alle discriminazioni basate sulla religione, le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

È però la stessa Direttiva che lascia margine d’azione agli Stati Membri nell’individuazione di ipotesi in cui la differenza di trattamento non costituisca discriminazione in relazione al contesto lavorativo in cui i candidati verranno inseriti.

La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 216/2003, riprendendo sostanzialmente quanto già previsto nel contesto europeo, prevede espressamente “un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”.

Così fissati i principi europei e nazionali, come interpretarli in riferimento alle Forze Armate e di Polizia? La giurisprudenza è intervenuta in più occasioni.

 

La casistica

La prima pronuncia ha avuto ad oggetto il limite dei 35 anni d’età per l’accesso al Corpo di Polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, proprio in relazione alla Direttiva 2000/78/CE. La corte di Giustizia (sentenza del 15.11.2016, causa C-258/15) considerava legittimo il limite d’età in quel caso fissato in quanto: “non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (…). Orbene, l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica (…). La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico (…)”. Secondo la Corte, dunque, è la tipologia delle funzioni che i partecipanti andranno a svolge a giustificare un limite d’età.

Anche la giurisprudenza italiana si è espressa in tal senso: se il requisito del limite d’età è proporzionato e funzionale a garantire il corretto espletamento delle funzioni da parte dei candidati/idonei vincitori del concorso, allora il limite così stabilito dovrà ritenersi legittimo (Corte d’Appello di Milano, sez. lavoro, n. 695/2019).

 

Considerazioni conclusive

Il limite d’età pur essendo considerato ingiusto da molti – e certamente in determinati casi può così risultare – non è però di per sé illegittimo. Il concetto di ingiustizia non può infatti sempre essere affiancato al concetto di illegittimità laddove, come ribadito dalla giurisprudenza, la limitazione sia dettata da specifiche esigenze delle Forza Armata o di Polizia che ha specifiche necessità operative e di servizio tali da poter, in determinate ipotesi, giustificare il limite d’età.

Sarà quindi legittimo un limite d’età stabilito, ad esempio ai 25 anni – ai quali dovranno aggiungersi l’eventuale periodo di servizio militare svolto dal candidato – laddove detto limite sia funzionale a garantire l’idoneità fisica del partecipante che dovrà svolgere attività prettamente operativa.

Si tratta di una conclusione non soddisfacente per coloro che ambiscono ad entrare nel comparto difesa. Lo è ancor di più se si rapporta, a diritto o meno, il limite d’età per l’accesso quale garanzia del livello minimo di prestazioni che il candidato deve offrire alla propria Amministrazione, al controllo circa il perdurare dei medesimi requisiti minimi anche nel corso della carriera.

In definitiva, è fondamentale valutare caso per caso, concorso per concorso, se in quello specifico caso il limite d’età identificato dal bando sia necessario e proporzionato rispetto alla posizione ambita dai candidati.

 

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