In tema di idoneità ai concorsi pubblici per l’accesso alle carriere delle Forze Armate e di polizia, uno dei requisiti di sbarramento e di non idoneità che più preoccupa i candidati è certamente quello della presenza sul corpo di uno o più tatuaggi. Infatti, oggigiorno è invalsa l’abitudine per i più o meno giovani, di farsi fare dei tatuaggi senza però sapere che possono essere causa di esclusione concorsuale futura. Purtroppo, in giovane età, non tutti sanno che la presenza di un tatuaggio potrebbe creare non pochi problemi per accedere ai concorsi per l’accesso nell’Arma dei Carabinieri, nella polizia, nella Guardia di Finanza o comunque più in generale per accedere nelle scuole di formazione delle forze armate e forze di polizia (accademie, scuole marescialli e scuole di formazione).
Molto spesso vengono poste agli Avvocati Maiella e Carbutti - esperti in ricorsi avverso procedure selettive in concorsi pubblici - quali possono essere i motivi di esclusioni, se un tatuaggio possa rappresentare motivo di non idoneità o se ancora, in presenza di un tatuaggio, quali siano le caratteristiche per poter superare le visite mediche.
Infatti, molti bandi di concorso prevedono delle forti limitazioni in merito alla presenza di tatuaggi sul corpo. Limitazioni che nel corso degli anni si sono fatte sempre più stringenti.
Tuttavia, come spesso accade nei ricorsi amministrativi, non sempre gli orientamenti sono costanti nel tempo e seguono un filone consolidato.
È il caso di una recentissima e ultima sentenza del TAR Lazio che ha visto condannare l’amministrazione alle spese di giudizio e quindi accogliere un ricorso in merito all’esclusione del candidato per la presenza di tatuaggi in parti non visibili indossando le uniformi di servizio. La sentenza ha quindi dichiarato l'illegittimità dell'esclusione e della graduatoria conclusiva, riammettendo il giovane candidato.
IL CASO
Il caso qui in commento riguarda un ragazzo dichiarato non idoneo ad una procedura concorsuale per il reclutamento di allievi finanzieri per la carenza dei requisiti psico-fisici in ragione della presenza di “n. 2 tatuaggi esimenti in regione sovramalleolare destra ed al terzo distale posteriore della gamba sinistra ai sensi dell’art. 13co. 2, lett. C, punto 1 del bando di concorso”:
Il concorrente ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale.
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza breve in quanto, sempre secondo lo stesso Collegio, il più recente orientamento afferma che :“la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, conseguente onere per l’Amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.
Prosegue il TAR affermando che la disposizione del bando – in ossequio alla quale“...saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:(…) sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli)”, non appare immediatamente escludente, in quanto meramente esemplificativa dei casi in cui i tatuaggi – previa valutazione in concreto della attitudine deturpante.–- possono apparire visibili e idonei ad arrecare un nocumento alla dignità e ai valori del Corpo.
Ed infatti, conclude il Collegio, “Va pertanto ritenuta contraria al tenore del predetto quadro normativo l’interpretazione del già menzionato art. 13, comma 3, lett. c), del bando di concorso circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare. Siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.
Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza.” (TAR Lazio – sez. IV – 10840/2022)
La sentenza ha di per sé una portata storica e giuridica dirompente in quanto definisce una volta per tutte la necessarietà della valutazione dell’amministrazione in riferimento alla idoneità o meno del tatuaggio a compromettere la dignità e il decoro del militare.
In assenza di visibilità del tatuaggio è chiaro che questa non viene compromessa e con ciò a significare che l’esclusione di un candidato per la presenza di un tatuaggio in zone del corpo non visibili e coperte dall’uniforme risulta essere illegittima.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dalla sentenza qui brevemente riportata, emerge chiaramente che la presenza di un tatuaggio non è sempre causa di esclusione da un concorso pubblico per le Forze Armate e Forze di Polizia. E non lo è nemmeno se, all’interno del bando, è prevista quale causa automatica di esclusione, dovendo sempre, l’Amministrazione, valutare se tale tatuaggio è idoneo a compromettere la dignità e il decoro del militare.
È quindi consigliato rivolgersi ad un esperto del settore che esamini il caso specifico alla luce dei principi generali dell’ordinamento nonché della lex specialis contenuta nel bando di concorso per valutare la fattibilità di un eventuale ricorso avverso il giudizio di inidoneità.
COSA FARE IN CASO DI INIDONEITA’ A CAUSA DI UN TATUAGGIO?
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