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MILANO - ROMA - VERONA

La difesa nei procedimenti disciplinari di stato e l'intervento di un legale

La difesa nei procedimenti disciplinari di stato e l'intervento di un legale

Ho ricevuto l'avvio di una sanzione disciplinare di stato, cosa posso fare? Come si scrivono delle corrette memorie difensive? Posso farmi assistere da un legale/avvocato? Come si sviluppa il procedimento disciplinare di stato? A queste domande, gli avvocati Carbutti e Maiella, grazie alla loro esperienza in diritto militare possono fornire adeguate e compiute risposte. L’art. 1370, comma 3 bis, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), inserito dall’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. 173/2019, prevede espressamente: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunga al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

La disposizione è divenuta operativa in data 20.02.2020.

Se in precedenza, il militare, nel procedimento disciplinare di stato, poteva farsi assistere esclusivamente da un difensore militare, oggi, in aggiunta a detto difensore, il militare potrà richiedere e usufruire dell’assistenza di un Avvocato del libero foro, con tutte le implicazioni che ne conseguono in termini di strategia difensiva.

Si tratta di una previsione di fondamentale importanza in termini di difesa nei procedimenti disciplinari di stato, in piena conformità con il diritto di difesa sancito dalla Costituzionale all’art. 24.

 

La difesa nel procedimento disciplinare

La difesa oggi offerta al militare inquisito si differenzia sostanzialmente in ragione della tipologia di procedimento disciplinare al quale viene sottoposto.

Nel procedimento disciplinare di corpo, infatti, la difesa dell’inquisito non vede alcun tipo di ingerenza da parte di soggetti esterni al mondo militare.

Ciò non significa che il militare non possa rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto amministrativo e militare per un consulto e per l’assistenza nella redazione delle memorie difensive, ovvero dell’eventuale successivo ricorso gerarchico. Tutt’altro: una buona difesa, attraverso le memorie difensive, in seno al procedimento amministrativo ben potrà condurre ad una “assoluzione” del militare in sede disciplinare. E ancora, è necessario che il ricorso gerarchico esperito avverso una sanzione disciplinare di corpo venga correttamente redatto, inserendo tutti i motivi di doglianza, per due ordini di motivi: in primis un ricorso gerarchico correttamente redatto ha maggiori probabilità che venga accolto, con conseguente annullamento della sanzione ivi impugnata; in secondo luogo, poi, ciò che in tale sede non viene contestato, non potrà poi essere portato all’attenzione del TAR avverso il rigetto del ricorso gerarchico, così cristallizzando il petitum.

Nel procedimento disciplinare di stato, invece, a seguito della novella normativa introdotta dal comma 3 bis dell’art. 1370, c.o.m., la difesa è di più ampio spettro garantendo una collaborazione tra difensori – militare e avvocato – che accresce indubbiamente il bagaglio difensivo.

L’avvocato civile può oggi intervenire innanzi alla Commissione di disciplina ed esporre la tesi difensiva, oltre che partecipare alla redazione degli scritti difensivi ove necessario ed opportuno.

 

La ratio

Le sanzioni disciplinari di corpo (richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore) attengono a violazioni della disciplina militare di entità lieve, tanto da non avere effetti esternamente alla Forza Armata di appartenenza del trasgressore.

Le sanzioni disciplinari di stato (sospensione disciplinare dall’impiego, sospensioni dalle funzioni del grado, perdita del grado per rimozione, cessazione della ferma o della rafferma), invece, vengono inflitte in riferimento a mancanze disciplinari gravi e, di conseguenza influiscono sul rapporto di impiego intercorrente tra militare e Amministrazione di appartenenza, nei casi più gravi ponendo termine allo stesso.

Alla luce di tale distinzione, in termini di natura, gravità e implicazioni sul servizio, la ratio del comma 3 bis è proprio quella di garantire un’ulteriore difesa al militare laddove le conseguenze del procedimento disciplinare possono risultare particolarmente gravose. In altri termini: la difesa congiunta di un difensore militare – interno al mondo militare che ben ne conosce il funzionamento ed i meccanismi – e di un avvocato civile – giuridicamente preparato ed esperto del mondo del diritto e quindi attento ai tecnicismi difensivi – garantisce al militare inquisito una difesa a 360 gradi.

 

Considerazioni conclusive

È quindi sempre consigliato rivolgersi ad un avvocato qualora si venga sottoposti ad un procedimento disciplinare, sia di corpo che di stato, per avere un consulto e, nel secondo caso, per valutare una vera e propria difesa nel procedimento disciplinare.

 

Cosa fare se vengo sottoposto a procedimento disciplinare?

Contatta subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci la documentazione relativa al procedimento disciplinare per un'attenta valutazione del caso. Lo studio fornisce assistenza nel procedimento disciplinare di stato durante le riunioni con l'Ufficiale inquirente e l'eventuale Commissione di disciplina.

Per saperne di più ti consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

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