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MILANO - ROMA - VERONA

Articolo 748 DPR 90-2010: la mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR non costituisce illecito disciplinare

Articolo 748 DPR 90-2010: la mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR non costituisce illecito disciplinare

La mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR, a norma dell'art. 748 del DPR 90 del 2010, può essere considerato un illecito disciplinare? Il caso è quello di un appartenente all’Arma dei Carabinieri il quale risultava destinatario di una sanzione disciplinare di corpo – rimprovero – per aver omesso di comunicare la proposizione di un ricorso al TAR contro una diversa Amministrazione (Ministero dell’Interno) avverso il diniego alla concessione della ricompensa al valor civile, nonché dell’esito – peraltro sfavorevole per il ricorrente – dello stesso.

L’Amministrazione sosteneva che la proposizione di un ricorso al TAR da parte di un proprio dipendente rientrasse nella clausola aperta di cui all’art. 748, comma 5, lett. b), D.P.R. 90/2010, ritenendo tale azione influente sul servizio del militare stesso.

Avverso tale sanzione il ricorrente proponeva dapprima ricorso gerarchico e, a seguito del rigetto di quest’ultimo, un ricorso al TAR Liguria, ritenendo infondata la contestazione mossagli.

Il TAR Liguria accoglieva il ricorso presentato dal ricorrente ritenendo la proposizione di un ricorso al TAR circostanza evento personale e non influente sul servizio e, pertanto, la mancata comunicazione dello stesso non costituisce illecito disciplinare.

Avvero tale sentenza l’Amministrazione non proponeva appello.

 

L’art. 748, comma 5, lett. b), D.P.R. 90/2010

L’art. 748, D.P.R. 90/2010, titolato Comunicazioni dei militari, ha ad oggetto una serie di casi in cui il militare è onerato di comunicare un determinato evento/circostanza/fatto alla propria Amministrazione. In mancanza di ciò, il militare incorrerà in un illecito disciplinare e sarà quindi passibile di una sanzione disciplinare.

Il comma 5, lett. b), prevede specificatamente che il militare è onerato altresì dare comunicazione “degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”. La previsione qui riportata è, ictu oculi, generica e lascia ampio – forse eccessivo – margine discrezionale all’Amministrazione. Non vengono infatti determinati i limiti ovvero i parametri entro i quali l’Amministrazione può muoversi nel determinare cosa debba essere considerato influente sul servizio e cosa no.

Ulteriore profilo problematico relativo all’art. 748 è la modalità con la quale il militare deve rendere detta comunicazione. È sufficiente una comunicazione informale (per messaggio, telefono, per vie brevi, ecc.) ovvero è sempre necessaria una comunicazione per iscritto? La recente giurisprudenza, previa valutazione del caso specifico, considera valide anche le comunicazioni informali, purché lo scopo venga comunque raggiunto, ovvero notiziare la propria Amministrazione affinché non vi siano disservizi di alcun tipo.

 

La sentenza

Il TAR Liguria, nell’accogliere il ricorso nel merito, ha statuito che “appare di tutta evidenza come la proposizione di un ricorso non possa essere considerato un evento in cui il militare sia stato coinvolto, dovendosi piuttosto ritenere lo stesso quale protagonista dell’evento stesso”. Secondo il Tribunale, poi, appare altresì evidente che la proposizione di un ricorso al TAR “costituisce espressione del diritto inviolabile della difesa [e, pertanto] non possa avere, nel caso di specie, alcun riflesso sul servizio. Invero, la circostanza che i provvedimenti impugnati non provenissero dai superiori gerarchici del militare ed anzi che gli stessi fossero imputabili ad una diversa branca dell’amministrazione, nonché la circostanza che tali provvedimenti attenessero alla concessione di ricompense rende evidente come nessun riflesso sul servizio potesse avere la notizia del ricorso proposto dal ricorrente contro tali atti. Ancora più palese è l’assenza di riflessi sul servizio della mancata comunicazione degli esiti del ricorso stesso. In questo caso, stante l’avvenuta reiezione del ricorso, la posizione dell’amministrazione è rimasta inalterata onde l’assoluta estraneità di tale informazione al servizio”.

Il militare ricorrente ha così visto accolto il proprio ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione del rimprovero, nonché della sanzione stessa.

 

Considerazioni conclusive

Il TAR Liguria, nella valutazione del caso concreto, ha poi fornito una importata chiave di lettura e di interpretazione dell’art. 748, comma 5, lett. b, D.P.R. 90/2010, giungendo ad affermare che l’obbligo di comunicazione del militare è legato all’“attinenza al servizio” e non già al “rapporto di servizio”. “Il servizio costituisce, infatti, l’attività posta in essere dalla amministrazione al fine di perseguire i compiti pubblici alla stessa affidati. Pertanto i riflessi sul servizio devono essere intesi come quelli che involgono l’attività posta in essere dal reparto di appartenenza, ovvero dalla forza armata cui il militare appartiene. Del tutto diverso è il rapporto di servizio del militare di talché se talvolta gli eventi attinenti il rapporto di servizio possono avere influssi sul servizio della forza armata, si pensi al caso della malattia ovvero dell’infortunio, nel caso di specie tale attinenza difetta”.

 

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