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DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

Secondo lavoro (attività extraprofessionale) per i militari. E' legittimo?

Secondo lavoro (attività extraprofessionale) per i militari. E' legittimo?

E’ possibile per un militare effettuare un secondo lavoro? Quali sono i limiti? Che documentazione bisogna produrre al proprio comando per non avere problemi? Cosa rischio se non comunico? Posso essere retribuito? Quali sono le sanzioni disciplinari e amministrative che si rischiano in caso di mancata comunicazione / autorizzazione? Molti militari e appartenenti alle forze di polizia, anche ad ordinamento civile, ci rivolgono domande circa l'esercizio di attività lavorativa extraprofessionale (secondo lavoro) oltre a quella istituzionale. Molti sono i problemi connessi con tale richiesta e molti sono anche i rischi e le conseguenze di una mancata od omessa autorizzazione. Possiamo subito affermare, tranquillizzando i lettori che richiedere l’autorizzazione per esercitare un secondo lavoro è più semplice del previsto, tuttavia con alcune accortezze ben precise.

In primis va inquadrata la fattispecie, ovvero la norma che disciplina questa particolare materia è rinvenibile nell'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 dove sancisce comunque una incompatibilità con alcune professioni o mestieri per il pubblico dipendente. Questa norma stabilisce, infatti, che i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ovvero anche incarichi occasionali che non siano compresi nei doveri d'ufficio.

Innanzitutto, vediamo i criteri per riuscire ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività extraprofessionale. Essa deve essere:

- compatibile con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio;

- svolta al di fuori dell'orario di servizio;

- effettuata senza carattere di continuità ed assiduità;

- meramente isolata e saltuaria.

Infatti, tale prestazione lavorativa dovrà essere inquadrata nel cosiddetto lavoro occasionale che prevede una retribuzione massima di € 5000 all'anno ed un impegno di non più di 30 giorni annui.

COME CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere sempre richiesta ad un organo di vertice, per quanto al personale militare, questo compito è devoluto alla Direzione generale del personale militare che deve autorizzare espressamente l'attività prima che questa abbia inizio.

QUANDO L'AUTORIZZAZIONE NON È NECESSARIA?

La normativa disciplina anche ipotesi in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione e per le quali risulta invece necessaria una semplice comunicazione al proprio dirigente, ma sia ben chiaro che ogni settore pubblico ha disciplinato la questione e quindi, per lo specifico settore militare, troviamo:

- Attività a titolo gratuito;

- Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;

- Partecipazioni a convegni e seminari laddove si configuri quale evento a scopo divulgativo;

- Attività di formazioni diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

attività sportiva dilettantistica;

- Iscrizioni in albi professionali (se consentita in base al tipo di professione)

ED UN MILITARE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA'?

Anche in questo caso la risposta è affermativa, tuttavia con delle limitazioni in relazione alla tipologia di società, agli incarichi nella stessa e all'Amministrazione di appartenenza; ad esempio, quale criterio generale un militare o comunque un pubblico impiegato non può costituire società di persone (ad eccezione della Società in Accomandita Semplice in qualità di socio accomandante) e non può rivestire le cariche di amministratore o membro del Consiglio di amministrazione. Poi, pur non essendo prevista l'autorizzazione ministeriale, specifiche norme interne alle diverse amministrazioni disciplinano la forma di comunicazione di questa tipologia di partecipazione

E SE STO GIA' EFFETTUANDO UN'ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE?

Attenzione! in questo caso l'amministrazione non solo può procedere disciplinarmente ma può chiedere la restituzione delle somme percepite in qualità di compenso al pubblico dipendente.

IL SUPPORTO DELLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI

Il supporto, la consulenza e la tutela degli avvocati Carbutti e Maiella non si sostanzia solo nel contestare eventuali provvedimenti di diniego all’esercizio dell’attività extraprofessionale, ovvero richieste illegittime da parte dell’amministrazione, ma si offre una consulenza completa a 360° che va dall’analisi delle concrete possibilità di esercitare un secondo lavoro a quali sono i percorsi migliori per evitare rischi di rigetti o restituzione somme da parte dell’amministrazione. Lo studio, infatti, offre consulenza anche in merito alla valutazione di fattibilità per l’eventuale costituzione di società di capitali per i pubblici dipendenti. Per ricevere una consulenza non attendere di ricevere eventuali comunicazioni dall’amministrazione, potrebbe essere troppo tardi per porvi rimedio. CONTATTACI immediatamente. Per ricevere assistenza o per fissare una semplice consulenza contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure via Telefono, WhatsApp o Telegram chiamando il 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).

 

Per saperne di più ti consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

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