Come è possibile cancellare le sanzioni disciplinari per il personale militare? È possibile cancellare la sanzione disciplinare dopo due anni dall’ultima sanzione? Cosa è possibile fare se l’Amministrazione nega la cancellazione? Quali sono i motivi per negare la cancellazione? In questo breve articolo, gli Avvocati esperti in diritto militare Pasquale Carbutti e Selene Maiella faranno chiarezza sulle disposizioni e sui possibili rimedi in caso di rigetto.
Una sanzione disciplinare di corpo o di stato comminata al personale militare appartenente all’Esercito, ai Carabinieri, alla Marina, all’Aeronautica o alla Guardia di Finanza, determina una serie di conseguenze negative sulla carriera come ritardi negli avanzamenti di grado, decurtazione di punteggio in concorsi interni o per trasferimenti di sede ovvero ancora, possibilità di una flessione nel giudizio della valutazione caratteristica.
Quindi, laddove un militare decida di non impugnare con ricorso la sanzione disciplinare irrogata ovvero, in esito a tale rimedio, non si abbia un accoglimento con conseguente annullamento della sanzione disciplinare, egli potrà avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1369 del D. Lgs. 66 del 2010.
L’art. 1369 del D. Lgs. 66 del 2010
L’articolo 1369 del C.o.m. afferma che: 1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
- Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
- In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Dall’analisi letterale della norma sembrerebbe che qualunque sanzione disciplinare sia di corpo che di stato possa essere eleminata dalla documentazione personale trascorsi due anni senza che il militare abbia subito una ulteriore sanzione senza che questa abbia ulteriori riflessi sulla carriera del militare.
Nella realtà dei fatti la questione è molto più complicata.
La procedura per la cancellazione delle sanzioni disciplinari
In primo luogo, perché la norma in commento è applicabile alle sole sanzioni disciplinari di corpo e non a quelle di stato ed in secondo luogo il diritto non è automatico, ma è sempre subordinato ad un’attività discrezionale della pubblica amministrazione.
Vediamo il perché.
Il Ministero della Difesa ha emanato una circolare nel 2014, annessa ora anche alla Guida tecnica per le sanzioni disciplinari ed. 2021 - 7^ edizione, affermando che tale riferimento normativo risulta applicabile alle sole sanzioni disciplinari di corpo venendo di fatto escluse le sanzioni disciplinari di stato.
Inoltre, viene disciplinata la procedura da seguire per chiederne la cancellazione. In particolare, il militare, dopo due anni dall’inflizione dell’ultima sanzione disciplinare (in tale periodo non devono essere comminate nemmeno sanzioni di stato) può chiederne la cancellazione presentando apposita istanza diretta alla Direzione Generale del Personale militare. È importante notare che i due anni dovranno essere completi e, stando a tali disposizioni, non dovranno essere compresivi di eventuali periodi valutati con una “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica” solo nel caso in cui il militare “non ha prestato alcun servizio” in quanto “ricoverato in luogo di cura” o “in licenza di convalescenza” o per “altro motivo di assenza” oppure perché “in forza assente”.
Dopo la presentazione dell’istanza, la scala gerarchica dovrà poi esprimere un parere motivato sulla possibilità o meno che al militare venga concessa la possibilità di cancellare le/la sanzioni/e disciplinari/e. Tuttavia, tale istanza prevede l’espressione di pareri da parte della scala gerarchica del militare stesso nei quali, sarà necessario tener conto del:
- numero e frequenza dei provvedimenti disciplinari, considerando per ognuno la gravità,
- la recidività e l’intenzionalità della mancanza sanzionata;
- tenore del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo,
- riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli
- effetti;
- rendimento in servizio, desunto anche dalla consultazione della documentazione
- caratteristica, attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi
- un sicuro miglioramento dell’interessato;
- eventuali pendenze di carattere penale, nonché procedimenti già definiti e passati in
- giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza;
- eventuali pendenze amministrative che possano avere rilevanza disciplinare, comprese
- quelle di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
- 309 (detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale), nonché
- eventuali sanzioni amministrative già irrogate ancora oggetto di valutazione
- disciplinare;
- eventuali sanzioni disciplinari di stato;
- ogni altro sicuro elemento che possa concorrere a determinare il proprio parere.
Altra questione importante è che la relativa richiesta dovrà essere inviata all’Ente preposto alla valutazione entro 60 giorni dalla relativa presentazione e la decisione dovrà essere comunicata al militare entro 180 giorni dalla presentazione.
Rimedi in caso di rigetto
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, la Direzione Genarle dovrebbe provvedere a comunicare all’interessato un preavviso di rigetto contente le motivazioni e quindi concedere al militare la possibilità di presentare le proprie osservazioni a norma dell’art. 10 bis della L. 241 del ’90. In esito ad un rigetto definitivo si potrà proporre ricorso al TAR ovvero Straordinario al Presidente della Repubblica in caso sussistano i presupposti.
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