La cancellazione delle sanzioni disciplinari militari, che la legge chiama «cessazione degli effetti», è disciplinata dall'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Il militare in servizio può chiedere che le sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella sua documentazione personale vengano eliminate, a condizione che siano trascorsi almeno due anni di servizio effettivamente prestato dalla comunicazione dell'ultima sanzione senza riportarne altre, nemmeno di stato.
L'istanza si indirizza al Direttore Generale per il Personale Militare e viene istruita dall'Ente di servizio, che raccoglie il parere del Comandante di Corpo e quello dell'Autorità gerarchica superiore. La pratica deve arrivare alla Direzione Generale entro 45 giorni e la decisione deve intervenire entro sei mesi. L'accoglimento non è automatico, perché l'Amministrazione valuta in modo discrezionale l'intero percorso del militare, e non ha effetto retroattivo.
Le regole applicative sono contenute nella circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 5 dicembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, pubblicata in appendice alla Guida Tecnica «Procedure disciplinari» del Ministero della Difesa, 8ª edizione, aggiornata con la variante 3. La circolare non si applica agli Appuntati e Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell'Arma.
Che cos'è la cancellazione delle sanzioni disciplinari militari
La cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo è lo strumento con cui un militare in servizio può far eliminare dalla documentazione personale le annotazioni relative alle punizioni ricevute. Lo prevede l'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare, che ha preso il posto dell'art. 75 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
Una sanzione di corpo trascritta nella documentazione personale può incidere sugli avanzamenti, sui punteggi nei concorsi interni e nelle procedure di trasferimento, oltre che sui giudizi della documentazione caratteristica. Quando la sanzione non è stata impugnata, oppure il ricorso non ne ha ottenuto l'annullamento, l'art. 1369 offre una via diversa: non contesta la legittimità della punizione, ma consente di rimuoverne gli effetti per il futuro dopo un periodo di buona condotta.
Il testo dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare, rubricato «Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo», è il seguente:
«1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
- Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
- In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.»
Quali sanzioni si possono cancellare
L'art. 1369 riguarda esclusivamente le sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella documentazione personale, cioè il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore. Le sanzioni disciplinari di stato restano fuori dall'istituto. Il richiamo non entra in gioco perché, in base all'art. 1359, comma 3, del Codice, non viene trascritto. Possono essere oggetto di istanza le sanzioni inflitte dal 1° gennaio 1980 in poi, dato che per quelle precedenti è già intervenuto il condono previsto dalla legge 20 maggio 1986, n. 198.
Perché la cancellazione non ha effetto retroattivo
La cessazione degli effetti opera ex nunc, cioè soltanto dal momento dell'accoglimento in avanti. Le conseguenze che la sanzione ha già prodotto, ad esempio su una valutazione o su una graduatoria già definite, restano valide e non vengono rimesse in discussione.
Perché la cancellazione non è automatica
Il decorso dei due anni consente di presentare la domanda, ma non garantisce che venga accolta. La circolare ministeriale qualifica il provvedimento come premiale e richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio non discende automaticamente da un comportamento semplicemente «normale» del dipendente: l'Amministrazione compie una valutazione discrezionale del complessivo percorso di servizio.
Cosa è cambiato con la circolare DGPM del 5 dicembre 2022
La circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2022 0725054 del 5 dicembre 2022 è oggi il riferimento per applicare l'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare. È in vigore dal 1° gennaio 2023 e ha abrogato la precedente circolare del 26 settembre 2014, insieme alla vecchia Appendice II della Guida Tecnica «Procedure disciplinari», 7ª edizione del 2021.
La Direzione Generale ha motivato il nuovo testo con l'elevato numero di domande e con l'esigenza di rafforzare l'istruttoria riducendo i tempi. Le novità più rilevanti per il militare riguardano il calcolo del biennio, che deve essere di servizio effettivamente prestato, e il termine entro cui la pratica deve raggiungere la Direzione Generale, fissato in 45 giorni dalla presentazione. Sono state inoltre precisate la composizione dei pareri, che devono provenire da due persone distinte, la trasmissione esclusivamente telematica, la sorte dei documenti in caso di accoglimento e le condizioni per ripresentare la domanda dopo un rigetto.
Quali sono i requisiti per chiedere la cancellazione di una sanzione disciplinare
Per presentare l'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo occorrono due anni di buona condotta, calcolati sul servizio effettivamente prestato, a partire dalla comunicazione dell'ultima sanzione ricevuta.
Da quando decorrono i due anni
Il biennio decorre dalla data in cui è stata comunicata all'interessato l'ultima sanzione, comprese eventuali sanzioni disciplinari di stato. Il giorno della comunicazione non si conteggia. Ne consegue che una nuova sanzione di corpo, o una sanzione di stato, intervenuta durante il biennio fa ripartire il calcolo dalla data della sua comunicazione.
Cosa significa servizio effettivamente prestato
Ai fini della presentazione dell'istanza contano solo i periodi in cui il militare ha effettivamente prestato servizio. Sono esclusi i periodi per i quali è stata redatta la «dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica», il cosiddetto modello C, perché il militare era ricoverato in luogo di cura, in licenza di convalescenza, assente per altro motivo o in posizione di «forza assente». La verifica spetta all'Ente che istruisce la pratica e deve risultare sia dallo specchio riepilogativo sia dai pareri dei superiori.
Chi segue una procedura diversa
La circolare del 2022 si applica a tutto il personale militare in servizio delle Forze armate, ad eccezione degli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri. Per questo personale la competenza a decidere sulle istanze è del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, come previsto dall'art. 1040 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Come si presenta l'istanza di cancellazione
L'istanza di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo si redige in carta semplice, si indirizza al Direttore Generale per il Personale Militare e si consegna all'Ente presso cui il militare presta servizio. La circolare del 2022 ne allega un fac-simile.
L'Ente di servizio istruisce la pratica, vi unisce il parere del Comandante di Corpo e la documentazione prevista e la trasmette all'Autorità gerarchica immediatamente superiore. Quest'ultima esprime il proprio parere e invia il fascicolo alla Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 3ª Divisione, tramite posta elettronica certificata, in formato pdf e possibilmente in un unico file che riporti grado, cognome e nome dell'interessato.
I due pareri devono essere formulati da persone distinte e soltanto da Autorità militari. Se il richiedente dipende da un'Autorità civile, si pronunciano le Autorità militari presenti sulla sua linea gerarchica. Solo le Autorità di vertice e gli Alti Comandanti possono delegare formalmente il proprio parere, e solo a un'Autorità di grado non inferiore a quello dei Comandanti che si esprimono sull'istanza.
Quali documenti accompagnano l'istanza
All'istanza l'Ente allega la copia del frontespizio matricolare e uno specchio riepilogativo, in ordine cronologico, di tutte le sanzioni di corpo e di stato risultanti dalla documentazione personale.
A questi si aggiunge un secondo specchio riepilogativo, completato da un rapporto sintetico, che ricostruisce le qualifiche riportate negli ultimi dieci anni di servizio, le eventuali precedenti istanze analoghe con le relative decisioni, le pendenze penali, disciplinari o amministrative, i ricorsi ancora aperti contro sanzioni disciplinari e gli encomi, gli elogi e le altre ricompense ricevute. Il rapporto sintetico è necessario quando, nel biennio successivo all'ultima sanzione, i documenti caratteristici sono stati redatti solo in parte perché non ne ricorrevano i presupposti.
Completano il fascicolo i pareri motivati del Comandante di Corpo e dell'Autorità gerarchica sovraordinata.
Come l'Amministrazione valuta l'istanza
L'esito dell'istanza di cancellazione dipende soprattutto dai pareri dei superiori e dalla loro coerenza con la documentazione personale del militare.
Il Comandante di Corpo deve considerare il numero, la specie e la frequenza delle sanzioni, comprese quelle di stato, valutando per ciascuna gravità, recidività e intenzionalità della mancanza. Deve poi esaminare il comportamento complessivo, con particolare attenzione al periodo successivo alle sanzioni, e il rendimento in servizio, dando più peso ai periodi recenti da cui emerga un miglioramento. Nel parere devono comparire anche le pendenze penali o disciplinari, comprese quelle relative a procedimenti penali definiti ma ancora al vaglio disciplinare, e le pendenze amministrative di possibile rilievo disciplinare, tra cui quelle per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/1990. Il Comandante tiene conto infine dei ricorsi pendenti contro sanzioni disciplinari, delle precedenti istanze, dei pareri dei diretti superiori e di ogni altro elemento certo.
L'Autorità gerarchica sovraordinata verifica che sia stata compiuta una valutazione globale della condotta, tenendo conto anche delle circostanze di tempo e di luogo che possono aver favorito la mancanza, e controlla che i dati riepilogativi siano completi ed esatti. Se condivide il parere del Comandante di Corpo, lo annota in calce; se se ne discosta, in senso favorevole o contrario, deve motivare la propria posizione e allegare i documenti su cui si fonda.
Il peso delle qualifiche caratteristiche
La circolare chiede che pareri e documentazione caratteristica siano coerenti e segnala come incongrui i giudizi apicali attribuiti in periodi in cui sono state inflitte sanzioni particolarmente gravi. Richiama inoltre l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una qualifica «nella media» non esprime di per sé un apprezzamento positivo, considerato l'appiattimento verso l'alto delle qualifiche. Nel decidere, la Direzione Generale verifica proprio la corrispondenza tra i pareri ricevuti e le qualifiche risultanti dalla documentazione personale.
Quanto tempo serve per ottenere la cancellazione
La decisione sull'istanza di cessazione degli effetti deve essere adottata entro sei mesi dalla presentazione, come stabiliscono l'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare e, con il termine di 180 giorni, l'art. 1041 del Testo unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90).
Per consentire il rispetto di questo termine, la circolare del 2022 prevede che la pratica completa arrivi alla Direzione Generale entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza; il termine di 60 giorni indicato in passato non è più in vigore. Gli Enti sono tenuti a verificare con attenzione la completezza della documentazione, e le carenze ripetute vengono segnalate ai Comandi competenti. Un eventuale preavviso di rigetto sospende il termine di conclusione del procedimento.
Cosa succede se l'istanza viene accolta
In caso di accoglimento, la Direzione Generale per il Personale Militare adotta un provvedimento con cui dispone l'eliminazione delle annotazioni. Gli organismi che custodiscono la documentazione personale tolgono i documenti originali relativi alle sanzioni, che però non vengono distrutti: sono conservati in un archivio separato dalla documentazione caratteristica e matricolare e possono essere esibiti solo per rendere conto dell'operato dell'Amministrazione in un contenzioso o per esigenze di giustizia, come le richieste dell'Autorità giudiziaria o i ricorsi.
L'Autorità gerarchica che ha istruito la pratica distrugge invece ogni documento cartaceo che riporta le sanzioni e cancella ogni traccia informatica. Conserva soltanto le lettere di trasmissione e i provvedimenti della Direzione Generale, che servono nel caso di istanze successive. In questo modo la cessazione degli effetti diventa concreta, fermo restando che le conseguenze già prodotte in passato restano valide.
Cosa fare se l'istanza viene respinta
Prima di respingere un'istanza di cancellazione, la Direzione Generale per il Personale Militare deve inviare al militare un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i motivi che ostano all'accoglimento.
Il preavviso di rigetto e le osservazioni entro 10 giorni
L'Ente di appartenenza notifica il preavviso all'interessato, che entro il termine perentorio di 10 giorni può presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Alla scadenza, l'Ente trasmette alla Direzione Generale la copia della notifica e le osservazioni, oppure l'attestazione che non sono state presentate. La comunicazione dei motivi ostativi sospende il termine di 180 giorni, che riprende a decorrere secondo le regole dell'art. 10-bis.
Le osservazioni sono il momento in cui far valere gli eventuali errori dell'istruttoria, come un biennio calcolato in modo scorretto, una pendenza già chiusa o pareri non coerenti con le qualifiche. Non a caso la circolare impone all'Autorità sovraordinata che dissente dal Comandante di Corpo di allegare i documenti a sostegno proprio in vista di un possibile contenzioso.
I ricorsi contro il rigetto definitivo
Contro il provvedimento definitivo di rigetto il militare può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale oppure ricorso Straordinario, se ne ricorrono i presupposti.
Quando si può ripresentare la domanda
Dopo un rigetto, una nuova istanza può essere presentata quando sono trascorsi altri due anni di servizio effettivamente prestato dalla data della domanda precedente, a condizione che nel frattempo non siano intervenute nuove sanzioni, comprese quelle di stato.
La circolare prevede una deroga quando l'unico ostacolo all'accoglimento era la pendenza di un procedimento penale, disciplinare o amministrativo, oppure di un ricorso contro una sanzione disciplinare. Se il procedimento si conclude con un proscioglimento con formula pienamente liberatoria o senza addebiti disciplinari, o se il ricorso viene accolto, il militare può ripresentare la domanda anche prima dei due anni. In questi casi è la stessa Direzione Generale a informarne l'interessato.
Domande frequenti sulla cancellazione delle sanzioni disciplinari militari
Dopo quanto tempo si può chiedere la cancellazione di una sanzione disciplinare militare?
La cancellazione di una sanzione disciplinare di corpo può essere chiesta dopo due anni di servizio effettivamente prestato dalla comunicazione dell'ultima sanzione, senza altre sanzioni di corpo o di stato nel periodo. Il giorno della comunicazione non si conta, e non si contano i periodi di ricovero, convalescenza o forza assente.
Si possono cancellare anche le sanzioni disciplinari di stato?
No. L'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare riguarda solo le sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella documentazione personale. Una sanzione di stato, anzi, impedisce di maturare il biennio e lo fa ripartire.
La cancellazione della sanzione è automatica dopo due anni?
No. Il decorso dei due anni consente soltanto di presentare l'istanza. La Direzione Generale per il Personale Militare decide in modo discrezionale, sulla base dei pareri dei superiori, del rendimento, delle qualifiche e delle eventuali pendenze.
A chi si presenta la domanda di cancellazione?
La domanda si indirizza al Direttore Generale per il Personale Militare e si consegna all'Ente presso cui si presta servizio, che la istruisce e la trasmette per via gerarchica. Per gli Appuntati e Carabinieri è competente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Quanto tempo ci vuole per avere una risposta?
La decisione deve arrivare entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, mentre la pratica deve raggiungere la Direzione Generale entro 45 giorni. Il preavviso di rigetto sospende il termine.
Dopo l'accoglimento la sanzione sparisce del tutto?
Le annotazioni vengono eliminate dalla documentazione personale e le copie cartacee e informatiche vengono distrutte. Gli originali sono conservati in un archivio separato, consultabile solo in caso di contenzioso o per esigenze di giustizia. Gli effetti già prodotti dalla sanzione prima dell'accoglimento restano validi.
Cosa si può fare dopo un preavviso di rigetto?
Entro 10 giorni dalla notifica del preavviso di rigetto si possono presentare osservazioni scritte e documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Contro il rigetto definitivo sono possibili il ricorso al TAR o il ricorso Straordinario.
Dopo un rigetto si può ripresentare la domanda?
Sì, una volta trascorsi altri due anni di servizio effettivo dalla domanda precedente e senza nuove sanzioni. Se il rigetto dipendeva solo da un procedimento o da un ricorso pendente, poi concluso a favore del militare, la domanda può essere ripresentata prima.
L'assistenza dello Studio
Lo Studio Legale Avvocati Maiella & Carbutti, con sede principale a Milano, si occupa di diritto militare e amministrativo militare. Assiste il personale delle Forze armate nella verifica dei presupposti dell'istanza di cessazione degli effetti, nella redazione delle osservazioni al preavviso di rigetto e nell'eventuale impugnazione del diniego davanti al giudice amministrativo o con ricorso Straordinario.
Per richiedere una consulenza è possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
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