Diventa sempre più frequente per i militari, domandarsi quali siano le possibilità per prendere una “pausa” dal servizio, fruendo di qualche tipo di aspettativa o assenza giustificata dal servizio. Infatti, nel corso della carriera, il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e più in generale quello delle Forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare, può trovarsi di fronte a diverse situazioni che mutano il quadro familiare e professionale e che rendono necessaria una “pausa di riflessione”. Molto spesso, tale esigenza nasce per guardarsi intorno e ricercare un nuovo impiego o lavoro, una nuova professione o aprire un’attività imprenditoriale.
Partiamo subito con il dire che le norme specifiche del Comparto difesa e sicurezza sono molto più stringenti rispetto a quelle di tutto il comparto pubblico; pertanto, non risulta semplice districarsi attraverso un corpus normativo che non rende semplice la scelta di una “pausa di riflessione”.
La soluzione a cui molti tendono è certamente quella dell’aspettativa, la quale permette un periodo di “pausa” dal servizio. L’istituto dell’aspettativa è conosciuto in tutti gli ambiti lavorativi, tuttavia, non tutti sanno che l’aspettativa per i militari è un istituto molto complesso, che ne esistono di varie tipologie e che per richiederlo, l’istituzione necessita di specifici requisiti che devono ricorrere in capo al dipendente.
Partiamo subito con il dire che esistono due tipologie di aspettative: quella retribuita e quella senza assegni ovvero non retribuita.
Le aspettative retribuite sono sostanzialmente due: quella per motivi sanitari e quella per la frequenza di un dottorato di ricerca. L’aspettativa non retribuita più importante e maggiormente rilevante è quella concessa per motivi privati.
Tutte le tipologie di aspettative sono state trattate dal MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE degli Avvocati MAIELLA e CARBUTTI disponibile QUI. Ad ogni buon conto, in questo breve approfondimento faremo un brevissimo riassunto di quelle più importanti e poc’anzi citate.
ASPETTATIVA PER LA FREQUENZA DI DOTTORATO DI RICERCA
L’art. 911 del D. Lgs. 66 del 2010 rubricato “dottorato di ricerca”, sancisce che “Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione”. In buona sostanza si tratta di un istituto che permette al militare la frequenza di un dottorato di ricerca universitario. È importante precisare che, a differenza del passato e prima del 2010, tale dottorato non assurge più a diritto soggettivo, pertanto, l’Amministrazione ha la facoltà di valutare da un lato l’attinenza con la professione e la professionalità del militare anche in un’ottica di possibile sviluppo di impiego e di carriera negando la richiesta anche in presenza di particolari situazioni di organico e di impiego.
Ad esempio, potrà essere negato un dottorato in teologia dato che non è attinente all’impiego, così come potrà essere negato un dottorato in diritto amministrativo se il profilo di carriera e di impiego del militare non ne può consentire un proficuo sfruttamento futuro in riferimento alla conoscenza acquisita.
Altro importante aspetto è certamente quello secondo cui il militare non dovrà congedarsi entro i due anni successivi dalla ripresa in servizio, pena la restituzione degli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa.
Infatti, al militare a cui verrà concessa l’aspettativa competerà il trattamento economico spettante al momento del posizionamento in questa particolare posizione amministrativa. Una volta rientrato in servizio verrà operata una ricostruzione di carriera sia economica che giuridica.
ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI
L’art. 901 del D. Lgs. 66 del 2010 disciplina l’aspettativa per motivi privati:
“1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.
- L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
- La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
- Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
- Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
- Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento”.
Erroneamente, in molti ritengono che tale aspettativa possa essere richiesta anche per esercitare un’attività extraprofessionale (2° lavoro). In realtà ciò non è possibile. Anzi, tutte le tipologie di aspettativa non lo permettono se non facendo riferimento alla più generale disciplina dell’attività extraprofessionale indicata nel D. Lgs. 165 del 2001 e nelle diverse direttive ministeriali.
L’aspettativa per motivi privati può essere richiesta esclusivamente per far fronte a situazioni particolari e che non possono essere affrontate con altri istituti specifici. Tale tipologia di aspettativa è residuale rispetto ad altri istituti e non può essere sostitutiva.
Ad esempio, potrà essere richiesta per sopperire ad esigenze familiari e di salute dei propri congiunti, ma non potrà essere chiesta, per ricercare un altro lavoro.
Come afferma lo stesso articolo 901 del C.o.m. tale tipologia di aspettativa, una volta richiesta e concessa, determina importanti riflessi sulla carriera e sulle aspettative del militare. Pertanto, prima di richiederla sarà necessario approfondire nel dettaglio le motivazioni, verificare che non vi siano altri istituti alternativi e che soprattutto non vi siano particolari aspettative di carriera da parte del richiedente.
ASPETTATIVA PER ESERCITARE UN’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE O UN SECONDO LAVORO
L’art. 18 della L. 183 del 2010 afferma che: “1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
- Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”.
Tale disposto ha suscitato molti dubbi applicativi soprattutto per il personale del comparto sicurezza e difesa. Infatti, non appena pubblicata in Gazzetta ufficiale, molti militari l’hanno invocata per chiedere un’aspettativa nei termini indicati al fine di avviare un’attività professionale e imprenditoriale.
A seguito di alcuni ricorsi in esito a rigetti dei Ministeri competenti, sebbene alcuni TAR abbiano accolto tali ricorsi aprendo la strada ad una nuova tipologia di aspettativa, il Consiglio di Stato , con una sentenza del 2017 ne ha definitivamente precluso ogni applicazione al mondo militare e quello delle forze di polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare e ciò in virtù dello specifico status di militare che contrae, di fatto, molti diritti normalmente accessibili al personale pubblico in generale.
Pertanto, se un militare volesse concedersi un periodo di aspettativa per ripensare la propria vita professionale o per avviare un’attività imprenditoriale, cosa fare?
Abbiamo provato ad analizzare tale domanda in altri due approfondimenti che a questo punto vi consigliamo di leggere qui:
Autorizzazione al secondo lavoro - Problematiche e Assistenza qualificata
Secondo lavoro (attività extraprofessionale) per i militari. E' legittimo?
CONTATTARE GLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI
Per assistenza o per fissare una consulenza, CONTATTA subito lo Studio Legale Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero 351-8799894 (avv. Maiella) oppure al numero 345-2238661 (avv. Carbutti) .
Per saperne di più sull'ASPETTATIVA E SULL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI e su gli altri istituti di DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)
Ti potrebbe interessare anche...
Guarda anche i nostri approfondimenti VIDEO