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MILANO - ROMA - VERONA

Uso di Sostanze Stupefacenti: Sanzione disciplinare o rimozione?

Uso di Sostanze Stupefacenti: Sanzione disciplinare o rimozione?

Cosa succede ad un militare o ad un appartenente alle Forze di Polizia sorpreso a fare uso di sostanze stupefacenti? È possibile una sola sanzione disciplinare di corpo o una sospensione dal servizio oppure si rischia il posto di lavoro attraverso la destituzione o la perdita del grado per rimozione? C’è una differenza sostanziale tra una contestazione effettuata ad un militare ed un’altra effettuata ad un appartenente alle Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile? Cosa succede a Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e appartenenti alla Polizia di Stato?

Purtroppo, non esistono risposte univoche ma, grazie all’esperienza ed ai casi trattati dagli avvocati militari Maiella e Carbutti è possibile fornire certamente un orientamento.

Nel caso qui in commento parleremo quindi dell’uso occasionale di stupefacenti e delle conseguenze disciplinari e lavorative.

 

LE NORME

Sebbene parrebbe essere una problematica che non dovrebbe coinvolgere il personale delle Forze Armate e Forze di polizia, non è infrequente che gli organi centrali del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero degli Interni, prendano in esame vicende disciplinari relative proprio all’uso di sostanze stupefacenti da parte di personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di stato.

Infatti, i TAR e il Consiglio di Stato si sono più volte espressi su vicende relative a destituzioni e perdite del grado per rimozione, senza però definire un criterio univoco.

Ma andiamo per gradi.

Il primo distinguo deve essere fatto in relazione al personale in ferma prefissata e quello in servizio permanente. Infatti, per i primi esiste una norma specifica che ne disciplina espressamente il proscioglimento. Ed infatti, l’Art. 957 c.o.m., rubricato “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma” prevede che questa possa avvenire in caso di : ”esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; […]

  1. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
  2. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

 Di contro, per il personale in servizio permanente, non esiste una norma sanzionatoria specifica, fatta eccezione per quanto sancito all’art. 732 del DPR 90 del 2010 in cui viene affermato genericamente che il militare “ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. 3. In particolare deve: (…) d) astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico;”. Mentre, al punto 6. Per il personale dell’Arma dei “Carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: (…) c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;”

In aggiunta, l’art. 6 del DPR 737 del 1981 recante le Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti afferma che in caso di “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale il dipendente della Polizia di Stato sia soggetto alla sanzione della “sospensione dal servizio”.

Quindi è legittimo il proscioglimento, la destituzione o la perdita del grado per rimozione in caso di uso di sostanze stupefacenti?

 

ILLEGITTIMITÀDEL PROSCIOGLIMENTO

Un’ interessante sentenza del TAR Lazio ha recentemente affermato che “ritenuto che l’occasionalità accertata dell’uso di cannabinoidi da parte di militare della Guardia di Finanza non costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione […] La perdita del grado sarebbe, infatti, sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la previsione di un minimo ed un massimo, entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio […]. Il consumo di sostanze stupefacenti costituisce per il militare […] violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può persino giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ma sempre nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l’addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all’addebito, per esempio, di spaccio e consumo, magari  in forma organizzata e sistematica. Invero, che simili violazioni costituiscano tutte un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile, ma che debbano tutte essere punite con la massima sanzione, come se vulnus fosse di identico livello in ogni caso, è assunto ontologicamente differente, nelle diverse ipotesi, l’incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva anche affermato che una volta evidenziato dagli esami medici l’assunzione di sostanze stupefacenti, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Amministrazione non sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale se non per “manifesta abnormità”. Ciò in ragione del fatto che l’uso anche solo occasionale di sostanze stupefacenti è idoneo ad alterare l’equilibrio psicofisico attenuando anche l’esemplarità della condotta. Si pone così in contrasto con i doveri attinenti allo status di appartenente alle forze armate e quindi influisce negativamente sulla formazione del militare. Pertanto, anche la singola assunzione è di per sé idonea a fondare un provvedimento disciplinare di questo tipo.

 

CONCLUSIONE

Dalla brevissima analisi di queste norme e delle sentenze prese in esame, si può quindi addivenire ad una possibile gradazione della gravità di un siffatto comportamento in relazione al soggetto agente.

Il primo spunto è quello relativo al fatto che in caso di accertato uso di tali sostanze, il militare in ferma prefissata debba essere prosciolto. Questo lo afferma una norma di legge contestabile solo per violazione della stessa o per illegittimità del procedimento di proscioglimento.

Il secondo è che, invece, sebbene si tratti di un comportamento biasimevole e certamente lesivo del rapporto di fiducia tra l’amministrazione ed il dipendente, l’uso di sostanze stupefacenti per il personale militare in servizio permanente, costituisce una mera mancanza disciplinare che non necessariamente può portare ad una sanzione espulsiva.

In particolare, per il personale delle Forze Armate dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, tale comportamento e sì grave, ma non tanto da meritare una eventuale perdita del grado per rimozione.

Invece, per il personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare la questione si complica e non poco.

Già l’articolo 732 del DPR 90 del 2010 afferma che tale violazione diventa “grave mancanza disciplinare” per i militari dell’Arma dei Carabinieri, con ciò lasciando presupporre una possibile sanzione di stato. Anche la disciplina per il personale della Polizia di Stato non parla di destituzione ma solo di sospensione dal servizio.

Chiaramente va sottolineato che per il personale delle Forze di Polizia una mancanza del genere contrasterebbe comunque con i compiti di specifici delle Forze di Polizia di contrasto alla criminalità e allo spaccio di tali sostanze.

Da ciò la ovvia conseguenza che una semplice, sola e isolata mancanza non dovrebbe costituire presupposto per la sanzione espulsiva, tuttavia, le amministrazioni procedono ad una ampia analisi dei pregressi disciplinari del dipendente. Pertanto, potrebbe concretizzarsi, coerentemente con quanto affermato nella sentenza del TAR precedentemente analizzata, una sanzione espulsiva in presenza di un pregresso di servizio e disciplinare non esemplare.

In ogni caso, si ribadisce il concetto che non esiste un caso uguale ad un altro, pertanto, qualunque addebito e qualunque conclusione disciplinare dovrà essere attentamente valutata al fine di individuare eventuali illegittimità non solo nel merito ma anche nell’istruttoria del procedimento.

Non va sottaciuto, per quanto concerne quest’ultimo aspetto, che la violazione di termini perentori possono portare ad un annullamento della sanzione senza possibilità di riedizione del potere amministrativo.

 

COME CONTATTARE GLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI

In tale contesto gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti nel diritto militare ed anche per ciò che riguarda il complesso e delicato tema delle sanzioni disciplinari irrogate a militari ed appartenenti alle Forze di Polizia ad Ordinamento civile e Militare, possono offrire una qualificata e professionale assistenza e tutela legale in tutte le fasi del procedimento: dinanzi all’Ufficiale inquirente, dinanzi alla Commissione disciplinare ed ovviamente patrocinando l’eventuale ricorso al TAR.

Per assistenza o per fissare una consulenza, CONTATTA subito lo Studio Legale Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero 351-8799894 (avv. Maiella) oppure al numero 345-2238661 (avv. Carbutti) . 

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