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MILANO - ROMA - VERONA

Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale: la difficile compatibilità tra la natura di ordine e l’onere motivazionale

Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale: la difficile compatibilità tra la natura di ordine e l’onere motivazionale

Cosa significa trasferimento per incompatibilità ambientale? Quando può diventare un atto illegittimo? Può essere considerata un'ulteriore sanzione? Gli avvocati Maiella e Carbutti sono stati interessati più volte in relazione a trasferimenti per incompatibilità ambientale. Tra tutti, un caso di scuola è quello di un appartenente all’Esercito il quale sollecitava un proprio trasferimento d’autorità presso altra sede a causa di una situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare tra lo stesso e la scala gerarchica. Nell’istanza presentata dal militare, questi indicava alcune sedi che avrebbero consentito da un lato il venir meno dell’incompatibilità e quindi la soddisfazione delle esigenze pubbliche ad un corretto funzionamento dell’Amministrazione; dall’altro avrebbero garantito l’unità familiare, essendo il figlio e la moglie, anch’ella militare, in servizio presso una di tali sedi.

L’Amministrazione, valutata la situazione fattuale, riteneva di traferire il militare ma in una sede diversa da quelle indicate dallo stesso. Contestualmente veniva altresì trasferita la moglie del militare, presso la medesima sede.

Avverso tali trasferimenti i coniugi proponevano distinti ricorsi al competente TAR Trieste sollevando. In particolare, ciò che veniva contestato era la sede ove i coniugi erano stati trasferiti per due ragioni: in primis si trattava della medesima città ove era stato trasferito il superiore gerarchico a causa del quale si era creata la situazione di incompatibili; il trasferimento di entrambi i coniugi altrove avrebbe significato lo spostamento dell’intero nucleo familiare, compreso il bambino di neanche un anno, nell’arco di pochi giorni e delle conseguenti difficoltà pratiche (abitazione, gestione del bambino, asilo nido, ecc.).

Per tali motivazioni venivano contestualmente presentate istanze cautelari monocratiche e collegiali per entrambi i ricorsi.

Le istanze cautelari monocratiche venivano accolte in ragione della tenera età del bambino e delle conseguenze che questi avrebbe subito a causa di un trasferimento repentino. Veniva così sospesa l’efficacia dei provvedimenti di trasferimento sono alla trattazione collegiale nella successiva camera di consiglio.

Dopo appena un mese, fissata l’udienza cautelare, il TAR decideva di respingere le istanze cautelari collegiali ritenendo i ricorsi non assistiti dal fumus boni iuris in considerazione della natura dei trasferimenti disposti, quali trasferimenti d’autorità qualificabili come ordini, e pertanto esonerati dalle garanzie procedimentali ordinariamente previste.

Il ricorso veniva infine rigettato nel merito.

 

I trasferimenti d’autorità

I trasferimenti d’autorità rientrano nel genus degli ordini e in quanto tali non sono assoggettati alle regole e garanzie procedimentali previste per i procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990 – Legge sul procedimento amministrativo.

Il trasferimento d’autorità, infatti, è un provvedimento tramite il quale l’Amministrazione movimenta il personale d’ufficio ovvero per esigenze di servizio verso una sede diversa.

È questo l’elemento che differenzia detta tipologia di trasferimenti dai trasferimenti a domanda ove il militare istante rappresenta alla propria Amministrazione una serie di motivazioni personali e familiari di diverso genere la cui soddisfazione è possibile solo attraverso il trasferimento richiesto. Nei trasferimenti a domanda, pertanto, è richiesta all’Amministrazione una valutazione ed un bilanciamento tra gli interessi dell’istante e quelli organizzativi dell’Amministrazione stessa, valutando di volta in volta quali tra questi debba prevalere. Viene così esercitato un potere discrezionale più o meno ampio da parte dell’Amministrazione controbilanciato dalle garanzie procedimentali di cui alla l. 241/90 (comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione del preavviso di rigetto, osservazioni ex art. 10 bis, accesso agli atti, ecc.).

Il trasferimento d’autorità è quindi considerato come un vero e proprio “ordine militare”, sostanziandosi in una modalità di organizzazione del personale e del servizio, e in quanto tale svincolato da oneri motivazionali da parte dell’Amministrazione nonché della comunicazione di avvio del procedimento.

 

La sentenza del TAR Lazio, n. 8311/2019, sez. III

Un’importante pronuncia di carattere maggiormente garantista per il militare è quella del TAR Lazio che, con la sentenza n. 8311/2019, ha affermato che il trasferimento d’autorità “anche se riconducibile alla categoria degli ordini, richiede comunque una motivazione e, nell’ambito di questa, una ponderazione in concreto degli interessi incisi dall’attività provvedimentale, nel contemperamento tra le specifiche esigenze personali e familiari dell’interessato con quelle di tutela del sereno svolgimento dell’attività dell’Amministrazione”.

Secondo il TAR Lazio, quindi, laddove le esigenze di servizio vengano solo genericamente individuate, con mere “formule di stile”, ed allo stesso tempo, non vengano minimamente considerate le esigenze personali e familiari del militare interessato, incorrerebbe in un provvedimento di trasferimento illegittimo per mancata indicazione delle motivazioni dalle quali emerga la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato.

 

Le sentenze nn. 184/2020 e 185/2020 del TAR Trieste, sez. I

Di diverso avviso rispetto all’orientamento su indicato, è il TAR Trieste, con le sentenze n. 184/2020 e n. 185/2020, nel rigettare i ricorsi nel merito, ha statuito che Ciò posto, viene contestata specificamente la destinazione scelta, diversa da quella (…) indicata nell’istanza. Trattasi, tuttavia, di un aspetto la cui definizione è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell’Amministrazione, secondo le sue esigenze organizzative e di copertura dell’organico, che non appare censurabile in questa sede. Né emergono indici tali da evidenziare univocamente la finalità ritorsiva del provvedimento, considerata la contemporanea destinazione alla medesima sede della compagna del ricorrente (come dallo stesso richiesto) e la circostanza per cui l’Ufficiale, con cui il ricorrente sarebbe in passato entrato in conflitto, risulta essere stato trasferito presso altro diverso Ente, senza rapporti di sovraordinazione con quello del ricorrente”.

Quanto poi alle garanzie partecipative, il TAR precisa che “non si tratta di procedimento ad istanza di parte (ma di procedimento d’ufficio, per cui l’eventuale istanza è priva di valore giuridico vincolante), né in ogni caso lo stesso sarebbe qualificabile come rigetto della domanda, giacché da questa diverge solo per quanto attiene alla destinazione del trasferimento.

In definitiva il TAR Trieste adotta le tesi secondo la quale il trasferimento d’autorità, rientrando nel novero degli ordini militari, compresi quelli per incompatibilità ambientale, “l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Tali provvedimenti, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, D.lg. 15 marzo 2010, n. 66.” (vedi, da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 02 aprile 2019, n. 2167)”.

 

Considerazioni conclusive

Indipendentemente dalla tesi adottata, ciò che è necessario ed imprescindibile è che il provvedimento di trasferimento d’autorità scaturisca da elementi fattuali certi, precisi e ben individuati dall’Amministrazione, pena l’emanazione di un provvedimento arbitrario, illegittimo e, quindi, censurabile. 

 

Cosa fare se vengo trasferito d’autorità?

CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il provvedimento di trasferimento d’autorità per un'attenta valutazione del caso.

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