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Transito dei militari nei ruoli civili: cosa prevede la circolare del Ministero
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Transito dei militari nei ruoli civili: cosa prevede la circolare del Ministero

Se sei un militare delle Forze Armate o dell’Arma dei Carabinieri e stai considerando il transito nei ruoli civili, questo articolo ti fornirà una panoramica completa delle procedure e dei requisiti da soddisfare per fare domanda. Il transito dei militari all’impiego civile è disciplinato da normative precise, tra cui il Decreto Legislativo 66/2010 e il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002, che regolano sia i criteri di inidoneità sia il mantenimento dello stipendio tramite assegni ad personam.

Inoltre, se ti stai chiedendo quali siano le patologie per il transito all’impiego civile o se convenga passare all’impiego civile, è importante sapere che la domanda può essere presentata da chi è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare. Le condizioni mediche devono essere valutate da una commissione medica competente e possono dipendere o meno dal servizio.

Un altro aspetto cruciale è lo stipendio nel transito ai ruoli civili, che prevede il mantenimento della posizione economica acquisita come militare, tramite un assegno che sarà gradualmente riassorbito dagli incrementi futuri.

La tabella per il transito dei militari ai ruoli civili (clicca qui per vederla) definisce le posizioni disponibili e le modalità di inquadramento, che variano a seconda della Forza Armata di appartenenza. Per esempio, la sede di assegnazione per i militari transitati dipende dalla carenza di organico, ma ci sono anche deroghe per chi ha particolari esigenze sanitarie o familiari.

Se hai subito lesioni o patologie per essere riformato, oppure se stai valutando un ricorso come ex militare transitato nell’impiego civile, è fondamentale comprendere i tuoi diritti e le procedure da seguire. La rinuncia al transito nell’impiego civile è possibile, ma deve essere formalizzata per iscritto e trasmessa agli organi competenti, inclusi l’Ente e il Comando di appartenenza.

In questo articolo ti offriremo una visione dettagliata sui criteri di assegnazione della sede per i militari transitati all’impiego civile e sulle fasi della procedura, con un’attenzione specifica agli aspetti disciplinari che possono emergere durante il transito basandoci sugli aspetti salienti relativi alla Circolare del Ministero della Difesa del 2023 (clicca qui per scaricare la versione integrale sul sito del Ministero) e riguardanti le procedure del transito del personale militare nei corrispondenti ruoli civili. Lo studio degli avvocati Maiella e Carbutti, che da anni affrontano tematiche relative al diritto militare e assistono il personale che transita da militare nei ruoli civili dell’amministrazione difesa (clicca qui per leggere un articolo relativo ad un nostro caso di successo), fornisce assistenza a tutto il personale militare e civile (per quest’ultimo lo studio vanta diversi casi di successo in merito all’applicazione dell’art. 42bis e della legge 104 al personale transitato - Clicca qui per saperne di più).

 

I principali riferimenti normativi

Art. 930 del Decreto Legislativo 66/2010 ("Codice dell'Ordinamento Militare")

La norma principale che disciplina il transito del personale militare al personale civile. Regola la procedura e le modalità attraverso cui il personale non idoneo al servizio militare può essere inquadrato nei ruoli civili della Difesa. Viene inoltre definito che il personale transitato mantiene la propria posizione economica tramite un assegno ad personam e non può rientrare nel ruolo militare.

Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002

Attua l'art. 930 del Codice dell'Ordinamento Militare e stabilisce le modalità operative per il transito, inclusi l'inquadramento del personale in soprannumero, il mantenimento del trattamento economico e il vincolo di permanenza di 5 anni nella sede assegnata.

Legge 266/1999, Art. 14 comma 5

È il fondamento normativo originario che stabilisce il diritto del personale militare non idoneo di transitare nei ruoli civili.

 

Soggetti che Possono Presentare Domanda

Il personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri che viene giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato a seguito di una decisione della competente commissione medica può presentare domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Le cause di inidoneità possono dipendere o meno dal servizio.

Altri Casi Specifici Ammessi

  1. Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) che risultano idonei ma non vincitori nelle procedure di immissione nei ruoli permanenti e che successivamente diventano inidonei al servizio militare incondizionato.
  2. Volontari in ferma triennale (VFP3) che hanno completato la ferma ma sono esclusi dal servizio permanente per inidoneità.
  3. Volontari annuali o quadriennali che hanno subito lesioni riconosciute dipendenti dal servizio e classificate nelle categorie IV o V della Tabella "A" allegata al D.P.R. 834/1981.
  4. Ufficiali di grado maggiore o tenente colonnello, i quali, se esprimono il consenso, possono essere inquadrati in posizioni apicali non dirigenziali nei ruoli civili.

Inquadramento in Soprannumero

Il personale che transita è inquadrato come soprannumerario nell'organico civile fino al riassorbimento, che avviene tramite la cessazione di altre unità per qualsiasi causa. Durante il periodo di soprannumero:

- Non ci sono modifiche nelle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di destinazione.

- Il personale mantiene la propria posizione economica acquisita come militare tramite un assegno ad personam, che viene riassorbito con gli incrementi salariali futuri.

- L'ex militare non può essere riammesso nel ruolo militare di provenienza né essere iscritto nel Ruolo d'Onore ai sensi degli articoli 804 e 805 del Codice dell'Ordinamento Militare.

Mobilità

Il personale transitato ha l'obbligo di rimanere nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Durante questo periodo, il personale non può essere destinato a comando presso altre amministrazioni, tranne alcune eccezioni per il personale delle Capitanerie di Porto. Al termine dei 5 anni, il personale può partecipare a procedure di mobilità interne.

 

Criteri per il Transito

  1. Personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri:

   - Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato da una commissione medica, sia per cause di servizio che per motivi non legati al servizio, può fare domanda di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

   - La richiesta di transito deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del giudizio medico che certifica la permanente inidoneità al servizio militare e la contestuale idoneità al servizio civile.

  1. Volontari in ferma prefissata (VFP):

   - VFP4 idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli permanenti, che successivamente diventano inidonei al servizio militare incondizionato, possono richiedere il transito.

   - VFP3 e VFP1, che completano la ferma e vengono esclusi dal servizio permanente a causa di inidoneità, hanno anch'essi diritto a richiedere il transito.

  1. Personale che ha subito ferite o lesioni:

   - I volontari in ferma prefissata, sia annuali che quadriennali, che hanno subito ferite o lesioni che hanno causato un’infermità classificata nella IV o V categoria della tabella "A" allegata al D.P.R. 834/1981, possono anch'essi presentare domanda per il transito.

  1. Ufficiali di grado maggiore o tenente colonnello:

   - Anche gli ufficiali di grado maggiore o tenente colonnello, o gradi equivalenti, possono fare domanda di transito a condizione che accettino di essere inquadrati nelle posizioni apicali non dirigenziali del personale civile, come specificato nell’allegato 1 della circolare.

 

Idoneità al Transito

- Il personale interessato deve essere giudicato idoneo al transito in base al giudizio della commissione medica. Tale giudizio determina la compatibilità delle condizioni fisiche dell'interessato con le funzioni civili che potrebbe svolgere nel Ministero della Difesa.

 

Inquadramento in sovrannumero del personale civile transitato

Il personale transitato viene inquadrato in soprannumero nell'organico della Forza Armata di provenienza, mantenendo il grado rivestito al momento del passaggio nei ruoli civili. Questo significa che la posizione del dipendente è eccedentaria rispetto alla dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della Difesa, fino al riassorbimento.

Dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'ex militare diventa a tutti gli effetti un dipendente civile e deve essere impiegato dal dirigente responsabile in base al proprio profilo professionale.

Il personale transitato ha l'obbligo di rimanere nella sede di assegnazione per almeno 5 anni. Durante questo periodo, non può essere destinato a "comando" presso altre amministrazioni, salvo eccezioni previste per il personale proveniente dal Corpo delle Capitanerie di Porto. Solo al termine di questo periodo, il personale può partecipare alle procedure di mobilità.

 

Termini per la presentazione della domanda

- La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, unito al giudizio di idoneità al transito nei ruoli civili unitamente alla documentazione circostanziata nel punto 5. Sottoparagrafo a. della circolare del 2023

 

Modalità di presentazione

- La domanda deve essere inoltrata tramite l’Ente o il Comando presso cui il militare richiedente è in forza. L'Ente o il Comando ha il compito di raccogliere la domanda e trasmetterla agli organi competenti senza ritardo, e comunque entro 15 giorni dalla sua protocollazione.

L’Ente o Comando a cui è in forza il militare è responsabile della corretta trasmissione della domanda e della documentazione allegata. L’Ente deve indicare il nominativo della persona incaricata del trattamento dei dati personali di carattere sanitario e fornire i contatti necessari per la gestione della procedura di transito. Questa persona deve essere legittimata a trattare i dati sanitari in forza del consenso informato fornito dall'interessato.

Il rispetto dei tempi di trasmissione e della completezza della documentazione è cruciale per evitare ritardi o rigetti nella definizione della pratica di transito.

 

Casi di inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità della domanda

- Inammissibilità: la domanda viene dichiarata inammissibile se non rispetta i presupposti oggettivi definiti nella circolare. Ad esempio, se l'interessato non soddisfa i requisiti specificati per la domanda di transito, la richiesta sarà rigettata senza ulteriore esame.

- Irricevibilità: la domanda è considerata irricevibile se non viene presentata entro 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare. Questo termine è perentorio e previsto dall'art. 2 comma 2 del Decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

- Improcedibilità: la domanda diventa improcedibile se l’interessato non presenta la documentazione necessaria per l’istruttoria entro 15 giorni dalla notifica di richiesta di integrazione documentale. In mancanza della documentazione integrativa richiesta, la Direzione Generale per il Personale Civile non può proseguire con l’istruttoria, dichiarando quindi la domanda improcedibile.

 

Procedura in caso di ricorso alla Commissione Medica di II istanza

In questi casi L'Ente/Comando presso cui è in forza il militare deve informare tempestivamente la Direzione Generale per il Personale Civile riguardo alla presentazione del ricorso;

La Direzione Generale, una volta ricevuta la notifica del ricorso, sospende e chiude la procedura di transito in corso, in attesa del nuovo giudizio.

Se il ricorso porta a un nuovo giudizio di inidoneità permanente e il personale decide di presentare una nuova domanda di transito, questa deve essere presentata nuovamente entro 30 giorni dalla notifica del giudizio definitivo della Commissione Medica di II istanza.

 

Criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione

Un aspetto importantissimo della circolare è quello disciplinato al punto 7 in cui vengono definiti i criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Questi criteri variano in base alla Forza Armata di appartenenza, come indicato negli annessi 1, 2, 3 e 4 della circolare.

 

Esercito (Annesso 1):

- Il criterio prioritario è l’Ente di servizio presso cui il militare era in forza al momento della notifica del giudizio di inidoneità, a condizione che vi siano posizioni organiche disponibili per il profilo professionale assegnato.

- Se non ci sono posizioni disponibili presso l'Ente di servizio, si considera l'Ente dislocato nella stessa regione.

- In assenza di disponibilità, si prende in considerazione un Ente in una regione limitrofa.

 

Marina Militare (Annesso 2):

- La sede di prima assegnazione è determinata principalmente in base alle  esigenze funzionali  della Marina Militare.

- Si privilegia il ripianamento delle  carenze organiche  nelle unità di servizio (Enti, Distaccamenti, Reparti) in cui il personale transitato può essere impiegato in base al proprio profilo professionale.

- È possibile derogare ai criteri per  gravi situazioni sanitarie personali , per casi di  compensazione  o per particolari  esigenze sociali .

 

Aeronautica Militare (Annesso 3):

- Il criterio principale è l’ Ente presso cui il militare prestava servizio  alla data di notifica del giudizio di inidoneità, qualora vi siano posizioni disponibili per il profilo assegnato.

- Se non ci sono posti disponibili, si considera un  Ente nella stessa regione  o, in mancanza, un Ente in una  regione limitrofa .

- Anche qui sono previste deroghe in casi di  situazioni sanitarie personali gravi  o  esigenze di elevata protezione sociale .

 

Arma dei Carabinieri (Annesso 4):

- L'Arma dei Carabinieri segue criteri simili a quelli delle altre Forze Armate. Il personale viene assegnato prioritariamente all' Ente presso cui prestava servizio , a condizione che ci siano posizioni disponibili.

- Se non ci sono posizioni disponibili, si considera un  Ente nella stessa regione  o in una  regione limitrofa .

- Anche per l’Arma dei Carabinieri, le deroghe ai criteri sono possibili per gravi  situazioni sanitarie ,  compensazioni  o particolari  esigenze sociali .

 

Deroghe generali:

Per tutte le Forze Armate, la circolare prevede la possibilità di derogare ai criteri standard nei seguenti casi:

-  Gravi situazioni sanitarie  personali documentate.

-  Compensazione  tra personale transitato e altre esigenze organizzative.

-  Esigenze sociali particolarmente elevate , adeguatamente documentate, che richiedono un impiego vicino alla residenza o al domicilio del richiedente.

Queste eccezioni devono essere sottoposte all'attenzione dello  Stato Maggiore  entro  30 giorni  dalla presentazione dell'istanza di transito.

 

Mancata presentazione o rinuncia al transito

In caso di  mancata presentazione  alla data fissata per la firma del contratto:

- L’interessato è tenuto a giustificare il proprio impedimento, fornendo la documentazione necessaria. Se l’impedimento è di natura  temporanea , l’interessato deve fornire le motivazioni tramite il proprio Ente o Comando di assegnazione.

- Se l'impedimento è di natura  sanitaria , il militare deve inoltrare la relativa certificazione all’Ente o Comando di prima assegnazione. Se il periodo di convalescenza si prolunga oltre i  90 giorni , l’Ente/Comando di prima assegnazione può richiedere una nuova visita medica collegiale per verificare se l’interessato è ancora idoneo all’impiego civile.

 

Nel caso di  rinuncia al transito , l’interessato deve formalizzare la decisione per iscritto, indirizzandola:

- All’Ente o Comando presso cui è ancora in forza come militare.

- All’Ente o Comando di prima assegnazione.

- Alla Direzione Generale per il Personale Civile e alla Direzione Generale per il Personale Militare.

A seguito della rinuncia, la Direzione Generale per il Personale Civile provvede a chiudere formalmente la procedura di transito.

 

Aspetti disciplinari relativi al personale militare transitato

 

Nel dettaglio:

- La  Direzione Generale per il Personale Militare  deve fornire, entro  30 giorni  dalla conoscenza della domanda di transito, il  nulla osta disciplinare  alla  Direzione Generale per il Personale Civile . In questa comunicazione possono essere segnalati eventuali  impedimenti di natura penale o disciplinare  che possano bloccare l'avvio della procedura di transito.

- Se il militare è coinvolto in un procedimento disciplinare da cui potrebbe scaturire una  sanzione di stato , o se è soggetto a  sospensione dall'impiego , i termini del procedimento di transito possono essere sospesi, come stabilito dall’articolo 930 comma 1-ter del Codice dell’Ordinamento Militare.

- La  Direzione Generale per il Personale Militare  è inoltre tenuta a notificare l’esistenza di  procedimenti penali pendenti  che potrebbero condurre alla  perdita del grado , come previsto dall'art. 1393 del Codice dell'Ordinamento Militare.

In presenza di procedimenti penali o disciplinari che possano portare alla perdita dello stato di militare o del grado, la procedura di transito viene  rinviata  fino alla conclusione del procedimento giudiziario. A seguito di una condanna definitiva con perdita del grado, il provvedimento di transito può essere  annullato , e il rapporto di lavoro nel ruolo civile verrà risolto, con la cessazione dal servizio imputata alla causa penale o disciplinare.

 

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