Un argomento che certamente interessa il personale militare e che purtroppo, occupa molti casi, riguarda la questione della sospensione precauzionale dal servizio disciplinata dagli artt. 914 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). La problematica è molto importante perché, molto spesso, tale istituto viene confuso con un provvedimento disciplinare. Come noto, i provvedimenti disciplinari per il personale militare sono tipizzati nell’ordinamento e non possono esserne contemplati di ulteriori. Pertanto, è bene precisare che la sospensione precauzionale deve essere distinta da un provvedimento disciplinare di stato o di corpo in quanto trattasi di istituti diversi che ben possono coesistere.
Quali sono le norme che regolano la sospensione precauzionale? Quali sono, se vi sono, le ultime sentenze? Quanto può durare la sospensione precauzionale? Quali sono gli effetti giuridici ed economici della sospensione precauzionale?
Queste sono alcune tra le domande poste agli avvocati esperti in diritto militare Selene Maiella e Pasquale Carbutti ed alle quali si darà una brevissima risposta, significando che ogni caso dovrà essere analizzato ed approfondito in maniera specifica al fine di comprendere se il comportamento dell’amministrazione possa essere contraddistinto da violazione di legge o eccesso di potere e che quindi l’operato dell’amministrazione abbia travalicato i poteri a lei assegnati.
Purtroppo, tale provvedimento, sebbene non si possa parlare più propriamente di un provvedimento disciplinare è molto invasivo per il militare che lo subisce dato che, non solo comporta una sospensione dal servizio con effetti giuridici relativi all’avanzamento di carriera, ma riguarda anche una riduzione della massa stipendiale del 50%e riflessi sul successivo trattamento di quiescenza.
Pertanto, il militare che subisce tale provvedimento si vedrà decurtare il trattamento economico per l’intera durata della sospensione oltre a subire gli effetti giuridici nel corso del tempo che constano nella interruzione degli avanzamenti di grado, nella mancata maturazione di eventuali scatti stipendiali e non ultimo una contribuzione ed una validità del periodo di sospensione ridotto anch’esso della metà ai fini pensionistici.
Ma vediamo nel dettaglio gli articoli del Codice dell’Ordinamento Militare che disciplinano la sospensione precauzionale:
Art. 914 – “Sospensione a seguito di condanna penale”
L’art. 914 afferma che “La sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario”.
Sul punto nulla quaestio perché fondamentalmente riguarda una posizione amministrativa prevista unicamente per coloro che dovranno espiare pene detentive a seguito di condanna.
Va comunque detto che tale ipotesi è del tutto residuale.
Art. 915 – “Sospensione precauzionale obbligatoria”
L’art. 915 afferma che “1.La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: a) il fermo o l'arresto; b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale; c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio; d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
- La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza”.
Come afferma lo stesso articolo è una sospensione obbligatoria, e come tale, non soggetta ad alcuna discrezionalità amministrativa. In questi casi si pone un obbligo a carico dell’amministrazione che, in presenza dei casi espressamente tipizzati dall’ordinamento non potrà che applicare la sospensione dal servizio.
Art. 916 – “Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale”
L’art. 916 stabilisce che: “1.La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.”
Questo articolo, sebbene, parrebbe non lasciare dubbi interpretativi, reca in sé tantissime questioni e necessità di approfondimento perché bisogna comprendere quali siano i reati da cui possa derivare la perdita del grado. Ed infatti, se prendiamo a riferimento i reati contemplati nel Codice penale di pace e di guerra, è facile individuarli in quanto trattasi comunque di pena accessoria e come tale espressamente indicata, se prevista, per ogni reato.
La questione si complica nel caso si tratti di un reato previsto dal Codice penale “ordinario”.
Sul punto, una sentenza relativamente recente afferma che: “La motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio che può essere disposta ai sensi dell'art. 916, d. lg. 15 marzo 2010 n. 66 nei confronti del militare imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado non richiede un giudizio prognostico circa l'idoneità in concreto dell'imputazione a comportare la perdita del grado (ovvero sulla base di un prevedibile esito del relativo procedimento giudiziario), ma la diversa valutazione relativa al rapporto tra la gravità del reato, in sé considerato, e la perdita del grado; detto provvedimento, infatti, a differenza dell'eventuale successivo provvedimento disciplinare è intrinsecamente privo di carattere sanzionatorio e viene adottato con valutazione discrezionale della medesima Amministrazione circa il comportamento posto in essere dal proprio dipendente”. (T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 28/11/2016, n.752) .
Da tale affermazione risulta evidente che, in quanto sospensione discrezione, e quindi, con un onere concreto di valutazione da parte dell’Amministrazione, si dovrà necessariamente attendere un sindacato, appunto, discrezionale che non necessariamente sarà incentrato dall’idoneità in concreto a comportare la perdita del grado ma, più che altro relativa al rapporto tra fatto e gravità del reato contestato.
Art. 917 – “Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare”
L’art. 917 stabilisce che: “1.La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
- La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.”
Anche in questo caso è importante notare come la sospensione precauzionale sia un’attività assolutamente discrezionale da parte della pubblica amministrazione che può sospendere il dipendente nel caso sia stato avviato contestualmente un procedimento disciplinare per fatti da cui possano derivare la massima sanzione della perdita del grado per rimozione.
MA QUANTO PUO’ DURARE UNA SOSPENSIONE PRECAUZIONALE?
Una delle domande più importanti riguarda la durata della sospensione precauzionale. Sul punto l’art. 919 del Codice dell’Ordinamento Militare afferma che “1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
- Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
- Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
- a) sospende l'imputato [dal servizio] o dall'impiego ai sensi dell'articolo 917;
- b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.
Stando al disposto di cui all’art. 919 la sospensione non potrà avere una durata superiore ai 5 anni. Tuttavia, è possibile per fatti di eccezionale gravità, procedere ad una sospensione ultra-quinquennale sempre tenendo a riferimento le garanzie procedimentali di cui all’art. 917 del D. Lgs. 66 del 2010. (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2018, sent. n.2873
Come si è potuto notare un provvedimento recante la sospensione precauzionale, pur non essendo propriamente un provvedimento disciplinare, è un istituto che lede in maniera determinate le aspettative lavorative del dipendente e come tale meritevole di necessaria analisi per comprendere se sussistono margini per impugnare il provvedimento.
COME CONTATTARE GLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI
A tal proposito gli Avvocati Selene Maiella e Pasquale Carbutti offrono un’ampia tutela ed assistenza legale su tali provvedimenti e sulle sanzioni disciplinari irrogate al personale militare e delle forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare.
Per assistenza o per fissare una consulenza, CONTATTA subito lo Studio Legale Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero 351-8799894 (avv. Maiella) oppure al numero 345-2238661 (avv. Carbutti) .
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