Una sentenza storica sull’art. 42 bis del d. lgs. 151 del 2001 che amplia la possibilità di effettuare un’istanza ai sensi della predetta norma al fine di vedersi riconosciuto il diritto di essere trasferiti temporaneamente per assolvere i propri compiti genitoriali in favore dei propri figli con età inferiore ai tre anni.
Questa decisione avrà effetti importanti non solo per tutti i pubblici dipendenti ma ovviamente anche per i militari e gli appartenenti alle Forze di Polizia.
Nell’ottica di fornire sempre adeguata informazione gli avvocati Maiella e Carbutti hanno predisposto un riassunto della sentenza al fine di delinearne i concetti principali.
LA SENTENZA n. 99 del 2024
La Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 99 del 4 giugno 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una parte dell'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001. Come noto questo articolo regolamenta il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni. La sentenza è stata emessa a seguito di una questione di legittimità Costituzione sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della stessa Carta Costituzionale.
Attualmente, l'articolo 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 prevede che i dipendenti pubblici con figli minori di tre anni possano essere trasferiti temporaneamente a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, a condizione che vi sia un posto vacante e disponibile. Tale norma intende facilitare l'unità familiare e il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita del bambino.
Nel caso che ha portato alla sentenza riguarda una dipendente del Comando dei Vigili del Fuoco, residente con la sua famiglia nella città metropolitana di Napoli, il quale aveva richiesto un trasferimento temporaneo a Napoli, richiesta che è stata rigettata dall'amministrazione per mancanza di posti vacanti e perché il coniuge lavorava in una regione diversa dalla Campania.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana ha accolto il ricorso del dipendente, ritenendo che la disposizione dell'articolo 42-bis dovesse essere interpretata in maniera non strettamente letterale, per evitare situazioni irragionevoli. Tuttavia, il Ministero dell'Interno ha appellato la decisione, sostenendo che la norma richiedeva che il coniuge lavorasse nella stessa provincia o regione per consentire il trasferimento.
La Corte Costituzionale ha esaminato la questione sollevata dal Consiglio di Stato e ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42-bis, comma 1, nella parte in cui limita il trasferimento temporaneo alla provincia o regione in cui l'altro genitore lavora, escludendo la possibilità di trasferimento nella provincia o regione in cui risiede il nucleo familiare.
La Corte ha ritenuto che la disposizione fosse irragionevole e non in linea con i principi costituzionali di tutela della famiglia e della genitorialità. La restrizione al trasferimento solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore non tiene conto della complessità della vita familiare moderna, caratterizzata da mobilità lavorativa e tecnologie che facilitano il lavoro a distanza e i trasporti.
La Corte ha sottolineato che il fine dell'istituto del trasferimento temporaneo è favorire la ricomposizione dei nuclei familiari e garantire che entrambi i genitori possano prendersi cura dei figli nei primi anni di vita. Pertanto, la norma dovrebbe consentire il trasferimento anche nella provincia o regione di residenza del nucleo familiare, oltre che in quella di lavoro dell'altro genitore, pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».
COSA CAMBIA?
La Sentenza della Corte Costituzione apporta un vero e proprio cambiamento in quelle che saranno le possibilità per un genitore di accudire il proprio figlio in tenera età perchè amplia sensibilmente la platea di coloro che potranno accedervi. Innanzitutto, la domanda potrà essere fatta anche per una sede diversa da quella dove l'altro genitore lavora, ovvero nella sede dove c'è la residenza familiare. Inoltre, la sentenza n. 99 del 2024, pur operando un'aggiunta che pare riguardi solo le casistiche di genitori entrambi lavoratori, lascia qualche dubbio nella sua parte dispositiva in cui pare vada a creare due requisiti: da un lato la semplice residenza comune e dall'altra la necessità di un'attività lavorativa svolta dall'altro genitore in una diversa Provincia o Regione. Quindi il nostro consiglio, nel caso vi siano dubbi interpretativi è sempre quello di inoltrare la domanda e quindi, a seguito di un eventuale rigetto, valutare la possibilità di ricorrere al Giudice Amministrativo.
Cosa fare in caso di diniego o preavviso di rigetto?
CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il trasferimento, il rigetto o il preavviso di rigetto per un'attenta valutazione del caso. Lo studio legale è disponibile per offrirti consulenza ed assistenza anche per la presentazione dell'istanza e delle osservazioni in caso di preavviso di rigetto.
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