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MILANO - ROMA - VERONA

Importantissima Sentenza: Accolto un RICORSO per un TRASFERIMENTO D'AUTORITA'

Importantissima Sentenza: Accolto un RICORSO per un TRASFERIMENTO D'AUTORITA'

Storica sentenza del TAR Toscana sede di Firenze che accoglie un ricorso avverso un trasferimento d’autorità. È questo il caso che hanno seguito gli avvocati Maiella e Carbutti esperti in diritto militare che hanno impugnato un trasferimento d’autorità ai danni di un Graduato dell’Esercito. Questa è una sentenza molto importante perché riguarda l’accoglimento di un ricorso in tema di trasferimenti d’autorità, storicamente difficili da contestare in sede giurisdizionale.

In questo breve approfondimento verrà descritto brevemente il caso, verrà fatto un inquadramento della normativa e della giurisprudenza in tema di trasferimenti d’autorità e si effettueranno delle considerazioni sull’opportunità di tali trasferimenti che vengono dichiarati illegittimi addirittura dalla giurisprudenza amministrativa, storicamente non avvezza ad accogliere tali ricorsi.

 

IL CASO

Il caso riguarda un militare, paracadutista, che per motivi disciplinari (non a seguito di giudicato penale) veniva trasferito d’autorità dalla sua attuale sede di servizio presso un’altra distante centinaia di chilometri. La motivazione addotta dal Ministero della Difesa ed in particolare dal Dipartimento impiego del personale militare – ufficio Graduati e Militari di Truppa si soffermava principalmente sul fatto che il militare aveva perso l’idoneità al lancio e, come tale, non più in possesso dei requisiti prescritti di permanenza all’interno di un reparto paracadutisti. Nella procedura di trasferimento, tra l’altro disposta con molta fretta (in soli 20 giorni), veniva proposto al militare un trasferimento a domanda presso un’altra sede di servizio, molto più distante da quella precedentemente individuata per il trasferimento d’autorità. Il militare non accettava il trasferimento a domanda e decideva di rivolgersi allo studio legale degli Avvocati Maiella e Carbutti per la tutela dei propri diritti.

 

LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, accoglieva il ricorso in tutte le censure proposte, con particolare riferimento al fatto che “a) (…); b) come la necessità di considerare le esigenze personali del ricorrente risulti ammessa dallo stesso atto impugnato e dalla stessa difesa articolata dall’Amministrazione in giudizio (che ha rilevato come le nuove designazioni di impiego siano effettuate secondo una logica di “massima tutela delle ragioni del dipendente”); c) come l’esigenza di un’effettiva considerazione delle esigenze personali del militare trasferito risulti di particolare evidenza in un contesto in cui il preannuncio di una nuova designazione d’impiego risulta essere intervenuto, non nel corso di una programmazione a scadenza almeno annuale (come avviene di solito nell’Amministrazione militare), ma a brevissima distanza (circa 20 giorni) dall’intervento del provvedimento di trasferimento; d) come pertanto risulti evidente come le ragioni personali del ricorrente risultassero suscettibili della massima considerazione e non potessero essere definite solo dal generico riferimento al fatto che si trattasse di esigenze non “dissimili da quelle sperimentate da tutto il personale militare che si trovi a dover affrontare un cambio di sede di servizio nel corso della propria vita professionale”, risultando evidente come, al contrario, la scansione temporale designazione/trasferimento venga ad individuare un contesto eccezionale che non risulta per nulla assimilabile alla scansione ordinaria dei provvedimenti “ordinari” di trasferimento; e) come peraltro risulti evidente come la possibilità di un trasferimento a OMISSIS prospettata al ricorrente in via alternativa non risulti sostanzialmente percorribile e non incida sostanzialmente sul pregiudizio alla sfera familiare del ricorrente che deriva dal dover affrontare un trasferimento scolastico del figlio sostanzialmente inatteso e che risulta di difficile gestione; f) come pertanto risulti evidente, pur in un contesto in cui risulta pacifica la possibilità di non motivare analiticamente il provvedimento di trasferimento (…), come sia del tutto mancata una considerazione effettiva delle necessità familiari dello stesso originate dai brevissimi tempi del procedimento; g) come si tratti, con tutta evidenza, di una considerazione effettiva delle esigenze familiari del ricorrente che necessita di una valutazione più concreta ed effettiva di quella che ha trovato espressione nella proposta di alternativa destinazione a OMISSIS. (…)”.

Pertanto, per tali ragioni, il TAR ha quindi accolto il ricorso condannando addirittura il Ministero alle spese processuali per 1500 € oltre oneri di legge e ordinando alla stessa amministrazione, senza rideterminazione, l’annullamento del provvedimento d’impiego.

  

IL TRASFERIMENTO D’AUTORITA’

I trasferimenti d’autorità, nell’attuale orientamento maggioritario, rientrerebbero negli ordini militari ed in quanto tali non assoggettabili alle regole e garanzie procedimentali previste per i procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990 – Legge sul procedimento amministrativo. In particolare, come tali, non sarebbero soggetti nemmeno al sindacato del Giudice Amministrativo se non per eccesso di potere per abnormità o macroscopico errore nella valutazione del fatto.

Tuttavia, va anche detto che tale impostazione è solo giurisprudenziale, non rilevando nella normativa alcuna limitazione alla necessità di motivazione degli atti amministrativi. Ed infatti, l’art. 3 della L. 241 del 1990 si muove in tal senso, affermando chiaramente che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale devono essere motivati ad eccezione di quelli normativi ed a carattere generale. Orbene, parrebbe evidente che tale ricomprensione non faccia alcun distinguo, andando ad inglobare anche quelli relativi al trasferimento del personale, nell’ambito delle Forze Armate e dei Corpi armati. Ed infatti, l’obiettivo del legislatore è stato proprio quello di rendere sempre più forte la trasparenza nell’azione amministrativa proprio per evitare che essa potesse eccedere quel contorno normativo entro il quale muovere ogni decisione[1]

Il trasferimento d’autorità, infatti, è un provvedimento tramite il quale l’Amministrazione movimenta il personale d’ufficio ovvero per esigenze di servizio verso una sede diversa.

È questo l’elemento che differenzia detta tipologia di trasferimenti da quelli a domanda, ove il militare istante rappresenta alla propria Amministrazione una serie di motivazioni personali, familiari o ex lege (es. art. 42 bis D. Lgs. 151 del 2001 o Art. 33 co. 5 L. 104 del 1992) di diverso genere la cui soddisfazione è possibile solo attraverso il trasferimento richiesto.

Quale semplice ed immediata conclusione, l’unico elemento che permetterebbe al giudice amministrativo di sentenziare una illegittimità di tale provvedimento è l’abnormità o il macroscopico errore nella valutazione dei fatti.

In tal senso va quindi inquadrata la sentenza del TAR Toscana sede di Firenze che tuttavia, apre ad importanti riflessioni.

 

RIFLESSIONI

Questa sentenza mette in evidenza alcuni aspetti della dinamica amministrativa su cui effettuare delle opportune considerazioni: la prima è senz’altro il fatto che il Ministero ed in particolar modo il Dipartimento impiego del personale militare, pur nella discrezionalità amministrativa che gli compete, ha provato ad adottare un provvedimento di trasferimento d’autorità in presenza di interessi superiori come quelli di un minore, non essendoci, in concreto, reali e prioritarie esigenze di servizio della Forza Armata. La seconda considerazione è che nell’adottare tale provvedimento, è stato proposto, senza un motivo logico, prima che giuridico, il trasferimento a domanda presso una sede altrettanto lontana rispetto a quella inizialmente individuata per il trasferimento d’autorità. Laddove il militare avesse accettato, non solo avrebbe peggiorato la sua condizione personale, ma non avrebbe nemmeno percepito le indennità previste per il trasferimento d’autorità. È evidente che se il militare avesse ricevuto un trasferimento d’autorità presso una sede vicina o comunque realmente gradita, non solo non avrebbe creato nocumento all’interesse del minore, ma avrebbe, in concreto, permesso all’amministrazione di raggiungere il suo scopo (trasferire il militare per carenza del requisito), non corrispondere alcun onere economico e soprattutto evitare all’amministrazione di incorrere in una illegittimità con condanna alle spese processuali a carico del contribuente.

[1] P. Carbutti, in Manuale Esplicativo di Diritto Amministrativo Militare, di P. Carbutti, S. Maiella, Keyeditore, Milano, 2022, p. 144

 

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