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DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

Il trasferimento ex art. 78, comma 6, T.U.E.L. è ontologicamente temporaneo

Il trasferimento ex art. 78, comma 6, T.U.E.L. è ontologicamente temporaneo

Al pubblico dipendente in generale ed al militare in particolare, spetta il trasferimento per ricoprire un incarico elettorale? Quando può essere negato? Cosa succede nel caso di passaggio ad un nuovo status? Gli Avvocati Maiella e Carbutti , esperti in Diritto Amministrativo e nelle procedure di trasferimento del personale militare, sono stati interessati più volte da militari che si sono candidati alle elezioni amministrative o politiche. Inoltre, grazie alle numerose vittorie sia in sede Amministrativa che Giurisprudenziale in tema di Trasferimenti, gli Avvocati Maiella e Carbutti, illustreranno brevemente l'istituto qui in commento. Per prima cosa si faccia chiarezza:  l’art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali) prevede che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.

Con questo tipo di trasferimento si vuole garantire al soggetto la possibilità di espletare tutte le funzioni pubbliche elettive che gli sono state affidate. Tra i beneficiati vi sono quindi anche il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che siano stati incaricati di funzioni elettive per il cui espletamento è necessario il trasferimento a causa della lontananza dal luogo in cui il soggetto presta servizio e della frequenza con la quale devono essere svolte tali funzioni elettive.

L’interesse, in ogni caso, prevalente è quello dell’Amministrazione e delle sue esigenze organizzative e di funzionamento, con la conseguenza che se il trasferimento dovesse cagionare danno all’Amministrazione, questo non potrà essere concesso.

Avendo una finalità ben precisa, quella di consentire lo svolgimento della carica elettiva, ha natura temporanea ovvero, in ragione della sua durata – anche molto ampia – può considerarsi trasferimento definitivo? Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza.

 

Il caso

Il caso era quello di un Assistente Capo della Polizia di Stato che aveva richiesto ed ottenuto il trasferimento in parola per l’espletamento del mandato elettivo quale consigliere comunale, per 5 anni.

Al termine del primo mandato, l’Assistente Capo chiedeva, e ancora una volta otteneva, il rinnovo anche del trasferimento, per ulteriori 5 anni.

Al termine del secondo mandato, l’Assistente Capo non veniva rieletto, ma veniva nominato delegato del Sindaco.

L’Amministrazione non ritenendo detto nuovo incarico alla stregua della qualifica di amministratore locale, e comportando un impegno saltuario, avviava il procedimento per il rientro presso la sede d’origine del dipendente.

Il dipendente, pertanto, impugnava il provvedimento di rientro in sede al competente TAR Lecce, il quale accoglieva in primo grado il ricorso.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Amministrazione.

 

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3615/2020

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza del TAR Lecce, statuiva che: “nella corretta chiave di indagine pubblicistica (…) è da evidenziare la natura ontologicamente temporanea e precaria dei provvedimenti di trasferimento adottati non in base a esigenze organizzative proprie dell’Amministrazione o nell’ambito delle ordinarie pianificazioni dei movimenti del personale, ma in base ad altre ragioni (elettorali, assistenziali, di tutela degli handicap o della genitorialità) le quali – in base ad espresso dettato del Legislatore – hanno dato rilievo da far appunto premio sull’interesse pubblico di settore, evidentemente contrapposto o comunque non coincidente.

Da ciò deriva che, una volta venuta meno la situazione di base che ha determinato la deroga, la deroga non ha più ragione di perdurare, riespandendosi le ragioni di pubblico interesse che presiedono all’ordinato governo del personale pubblico e dei suoi movimenti.

In termini piani, il trasferimento del personale pubblico ex art. 78 TUEL in connessione col mandato elettorale locale è ontologicamente temporaneo e di per sè ( cioè in mancanza di successive determinazioni espresse di motivata conferma, che nella fattispecie non sussistono) non può dar luogo ad alcuna stabilizzazione.

D’altra parte, sul piano dei principi, il trasferimento in questione non si correla ad esigenze personali dell’eletto ma alla necessità di consentire il pieno espletamento del mandato conferitogli dagli elettori, di talché una volta cessato il mandato stesso il ripristino della situazione anteriore non lede alcuna aspettativa personale meritevole di particolare tutela ai sensi dell’ordinamento”.

 

Considerazioni conclusive

La concessione del trasferimento ex art. 78, comma 6, T.U.E.L. ha quindi natura temporanea e non fa insorgere in capo al militare/dipendente alcun diritto ad una movimentazione definitiva nel luogo di interesse, costituendo una mera deroga al normale impiego del personale.

In linea generale va anche detto che ogni situazione è a se stante, motivo per cui ciascun provvedimento di rigetto o preavviso dovrà essere valutato attentamente al fine di fornire una valida risposta alla proponibilità di un eventuale ricorso. Per questo motivo è necessario affidarsi ad avvocati che vantano una lunga e consolidata esperienza nel campo del diritto militare e del diritto amministrativo.

 

Cosa fare se vengo escluso da un concorso pubblico?

CONTATTA subito lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero al numero 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti) ed inviaci il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art. 78, comma 6, T.U.E.L., per un'attenta valutazione del caso.

 

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