Un commento pubblicato sulla bacheca di un social network, un messaggio inviato in un gruppo di colleghi, un video caricato su una piattaforma di condivisione. Sono gesti che richiedono pochi secondi e che, in alcuni casi, integrano il reato di diffamazione.
La regola generale è semplice da enunciare: si risponde di diffamazione quando si offende la reputazione di una persona comunicando con più soggetti, senza che l'offeso sia presente nel momento in cui l'offesa viene percepita. Il mezzo utilizzato non cambia la sostanza del reato, ma incide pesantemente sulla pena.
Per chi indossa una divisa il quadro si complica. Accanto alla diffamazione comune esiste una figura autonoma di diffamazione militare, con regole di procedibilità proprie. E accanto al processo penale corre, autonomo, il procedimento disciplinare, che segue tempi e logiche diverse.
Questo approfondimento dello Studio Legale Avvocati Maiella e Carbutti ricostruisce il quadro applicabile alle offese diffuse tramite social network e applicazioni di messaggistica, con attenzione specifica alla posizione del personale militare e delle forze di polizia.
Quando un'offesa online diventa reato
La diffamazione è prevista dall'articolo 595 del codice penale. La norma punisce chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
Perché il reato sussista devono ricorrere tre elementi.
La comunicazione con più persone. Non basta l'offesa rivolta a un singolo interlocutore. Occorre che il contenuto offensivo raggiunga almeno due soggetti diversi dalla persona offesa.
L'assenza della persona offesa. Se l'offeso è presente e percepisce l'offesa nell'immediatezza, si esce dal perimetro della diffamazione e si entra in quello dell'ingiuria, che dal 2016 non è più reato ma illecito civile.
La lesione della reputazione. L'espressione deve essere oggettivamente idonea a ledere la considerazione di cui la persona gode presso gli altri. Non ogni frase sgradevole raggiunge questa soglia: la giurisprudenza richiede una concreta offensività, non la semplice riconducibilità astratta della frase alla fattispecie.
Diffamazione o ingiuria: perché conta la contestualità
Nella comunicazione digitale il confine tra le due figure si è spostato su un criterio preciso: la contestualità tra la diffusione dell'offesa e la sua percezione da parte del destinatario.
Se l'offeso partecipa alla conversazione e legge l'offesa mentre viene scritta, potendo replicare immediatamente, il fatto tende a essere qualificato come ingiuria. Se invece l'offeso apprende del contenuto in un momento successivo, o se il messaggio si colloca in una dimensione più ampia di quella del rapporto interpersonale diretto, si configura la diffamazione.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la mera possibilità di lasciare un commento sotto un contenuto pubblico non equivale a un contraddittorio immediato e paritario: la vittima che assiste alla pubblicazione non per questo si trova nella posizione di chi può difendersi sul posto.
Social network, gruppi chiusi e chat: i canali non sono equivalenti
È qui che l'articolo dedicato alla diffamazione online trova la sua utilità pratica, perché la scelta del canale incide sulla qualificazione del fatto e sulla pena.
Il contenuto pubblicato su una bacheca o su un profilo
Il post pubblicato su un profilo social, il commento sotto un contenuto altrui, il video caricato su una piattaforma di condivisione rientrano, secondo un orientamento ormai consolidato, nella nozione di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" prevista dal terzo comma dell'articolo 595.
La ragione è la capacità diffusiva dello strumento: un contenuto pubblicato online può raggiungere un numero indeterminato di persone, o comunque quantitativamente apprezzabile, in tempi rapidissimi. Ciò comporta l'applicazione della forma aggravata del reato.
Va precisato che i social network non sono equiparati alla stampa in senso tecnico. Chi pubblica un contenuto offensivo su un profilo personale non può invocare le tutele riconosciute all'attività giornalistica per il solo fatto di aver utilizzato un mezzo digitale.
Un ulteriore profilo merita attenzione: la giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato anche quando il contenuto risulti in concreto letto da un numero ridotto di persone. Ciò che rileva è l'idoneità diffusiva del mezzo, non il numero di visualizzazioni effettivamente registrate.
I messaggi in una chat di gruppo
Il discorso cambia per le applicazioni di messaggistica.
Un messaggio offensivo inviato in una chat di gruppo integra il reato di diffamazione quando i partecipanti sono più di uno e manca la contestualità con la percezione dell'offeso. Su questo punto l'orientamento è stabile.
Più discusso è invece se il gruppo di messaggistica costituisca un "mezzo di pubblicità" ai fini dell'aggravante. Un indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha escluso l'aggravante, osservando che la comunicazione resta riservata a un novero di destinatari identificati e non è rivolta a un pubblico indeterminato. Non si tratta tuttavia di una questione pacifica, e la valutazione risente delle caratteristiche concrete del gruppo: numero dei partecipanti, apertura all'ingresso di terzi, prevedibilità della successiva ricondivisione del messaggio.
La distinzione non è accademica. Nella diffamazione semplice la pena massima è la reclusione fino a un anno; nella forma aggravata dal mezzo di pubblicità si sale alla reclusione da sei mesi a tre anni.
Il messaggio privato tra due persone
Il messaggio inviato a un solo destinatario non integra diffamazione, perché manca il requisito della comunicazione con più persone. Può eventualmente rilevare come ingiuria, con le conseguenze civili che ne derivano, o assumere rilievo in ambito disciplinare.
Occorre però una cautela: un messaggio nato come privato e poi inoltrato ad altri può cambiare natura, e la posizione di chi lo ha scritto va valutata alla luce della prevedibilità della diffusione.
Non è necessario fare il nome
Uno degli equivoci più frequenti riguarda l'anonimato della vittima.
La giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di indicazione nominativa non esclude il reato, purché la persona offesa risulti comunque individuabile. L'individuazione può avvenire attraverso gli elementi della vicenda concreta: la natura dell'offesa, le circostanze narrate, i riferimenti personali e temporali, il ruolo ricoperto.
Il reato è stato ritenuto configurabile anche quando l'espressione offensiva appare riferita, in assenza di nomi, a un gruppo o a una categoria determinata, se chi legge è in grado di risalire con ragionevole certezza al destinatario.
In ambito militare questo profilo assume particolare rilievo: indicare un incarico, un reparto e un periodo può essere sufficiente a rendere identificabile un superiore o un collega, anche in assenza di qualsiasi nome.
Le pene previste dall'articolo 595 del codice penale
La disposizione articola il trattamento sanzionatorio su più livelli.
- Ipotesi base: reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro.
- Offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato: reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro.
- Offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro.
- Offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio: le pene sono aumentate.
Sul versante costituzionale va segnalato un passaggio importante: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che imponeva obbligatoriamente la pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, ritenendola incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero. Ha invece ritenuto compatibile con la Costituzione il terzo comma dell'articolo 595, che prevede la reclusione e la multa in alternativa tra loro, lasciando quindi al giudice un margine di scelta.
La diffamazione militare: l'articolo 227 del codice penale militare di pace
Quando l'offesa intercorre tra militari, entra in gioco una fattispecie autonoma.
L'articolo 227 del codice penale militare di pace punisce il militare che, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, se il fatto non costituisce più grave reato. La struttura è sostanzialmente speculare a quella della diffamazione comune: la differenza sta nella necessaria qualità militare tanto dell'autore quanto della persona offesa.
Anche qui è prevista una forma aggravata quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, e un'ulteriore aggravante quando l'offesa è diretta a un corpo militare o a un ente amministrativo o giudiziario militare.
Chi può attivare il procedimento penale
È qui che la disciplina militare si distacca in modo netto da quella comune.
Nell'ipotesi base dell'articolo 227 il Comandante di Corpo dispone della facoltà prevista dall'articolo 260 del codice penale militare di pace: può chiedere il procedimento penale. Se non se ne avvale, la vicenda viene trattata unicamente in sede disciplinare.
Tuttavia, il militare che si ritiene diffamato conserva la possibilità di presentare autonoma denuncia-querela all'autorità giudiziaria militare, che valuterà se ricorrono i presupposti per procedere. Si tratta di due iniziative distinte e indipendenti: quella del Comandante di Corpo e quella della persona offesa.
Il quadro cambia nelle ipotesi aggravate, tra cui rientra la diffusione con un mezzo di pubblicità come un social network. Qui il più severo trattamento sanzionatorio incide sul regime di procedibilità e la vicenda non resta rimessa alla facoltà del Comandante di Corpo.
La conseguenza pratica è rilevante: la stessa frase, scritta in una chat ristretta o pubblicata su un profilo aperto, può determinare esiti processuali radicalmente differenti.
Per un esame dedicato di questa fattispecie si rinvia all'approfondimento su diffamazione militare e articolo 227 c.p.m.p..
Il doppio binario: processo penale e procedimento disciplinare
È l'aspetto che nella pratica preoccupa di più, e spesso viene sottovalutato.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale. Un contenuto pubblicato online può essere valutato dall'amministrazione sotto il profilo dei doveri di contegno, riservatezza e correttezza che gravano sul militare, indipendentemente dall'esito del processo penale e anche quando l'autorità giudiziaria non abbia proceduto.
Il militare conserva i diritti costituzionalmente riconosciuti a ogni cittadino, inclusa la libertà di manifestazione del pensiero, ma è soggetto a una disciplina particolare che pone limiti specifici al loro esercizio, in ragione dello status e dell'appartenenza all'organizzazione.
I riflessi sulla carriera
Le conseguenze non si esauriscono nella sanzione.
Un episodio di questo tipo può riflettersi sulla documentazione caratteristica, incidere sulle valutazioni ai fini dell'avanzamento, pesare sull'assegnazione di incarichi. Per questo la difesa non può essere impostata guardando al solo procedimento penale: le due sedi vanno gestite in modo coordinato fin dal primo atto.
Il confine con il diritto di critica
Non ogni giudizio negativo è diffamazione.
Il diritto di critica consiste nell'espressione di un giudizio su fatti di interesse pubblico e opera entro tre limiti tradizionali: la verità del fatto su cui la critica si fonda, la pertinenza rispetto a un interesse concreto alla conoscenza, la continenza espressiva, cioè la moderazione della forma.
Il superamento del limite della continenza è ciò che trasforma la critica in attacco personale gratuito. È un passaggio delicato per il personale militare e delle forze di polizia, che può avere ragioni legittime di dissenso rispetto a scelte organizzative o a provvedimenti dell'amministrazione, ma che deve misurare con attenzione il registro con cui quel dissenso viene espresso in un contesto pubblico.
Va inoltre considerato che la scriminante non opera quando la notizia diffusa non è verificabile: il rilancio di contenuti anonimi o non controllabili non gode della tutela riconosciuta all'esercizio del diritto di cronaca.
Come si prova la diffamazione online
Sul piano probatorio, gli scritti scambiati tramite messaggistica e i contenuti pubblicati online sono acquisibili come prova documentale.
Le riproduzioni dei messaggi e delle schermate rientrano tra i documenti utilizzabili nel processo penale, e la giurisprudenza si è orientata nel senso della loro idoneità probatoria, quando il contenuto non sia specificamente contestato e sia corroborato da altri elementi, come le dichiarazioni di chi ha visualizzato il contenuto.
Sul piano pratico questo significa che, per chi ritiene di essere stato diffamato, la conservazione immediata del materiale è decisiva: contenuti pubblicati online possono essere rimossi in poche ore.
Cosa può fare chi è stato diffamato
Sul versante penale il delitto di diffamazione comune è punibile a querela della persona offesa. La querela va proposta entro il termine di legge, che decorre dalla conoscenza del fatto. È dunque essenziale non lasciar trascorrere tempo dopo aver appreso della pubblicazione.
Sul versante civile, chi ha subito la lesione può agire per il risarcimento del danno. La giurisprudenza distingue tra danno patrimoniale, che richiede la prova dell'incidenza diretta della divulgazione sulla sfera economica della vittima, e danno non patrimoniale, riferito alla sofferenza derivante dalla diffusione del contenuto lesivo.
Va infine ricordato che, anche laddove il fatto sia qualificabile come ingiuria e quindi privo di rilievo penale, resta possibile l'azione civile: il responsabile può essere condannato al risarcimento e a una sanzione pecuniaria civile a favore dello Stato.
Cosa fare se si riceve una querela o un atto giudiziario
Ricevere un invito a comparire, un avviso di garanzia o una richiesta di procedimento non equivale a una condanna. Ma è il momento in cui le scelte difensive iniziano a produrre effetti.
Alcuni istituti introdotti dalla riforma del processo penale possono assumere rilievo in questa materia: la remissione della querela, che nei reati procedibili a querela estingue il reato; i percorsi di giustizia riparativa, il cui esito può incidere sulla vicenda processuale; la non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutabile alla luce anche del comportamento successivo alla condotta. L'applicabilità di ciascuno di questi strumenti dipende dalla qualificazione concreta del fatto e va verificata caso per caso.
Nel contesto militare, la definizione della vicenda penale non chiude automaticamente il fronte disciplinare. È in quella sede che spesso si gioca la parte più rilevante per la carriera.
DOMANDE FREQUENTI
Un commento su un social network è sempre diffamazione aggravata? Non automaticamente, ma la pubblicazione su un profilo o una bacheca accessibile è ricondotta con larga stabilità alla nozione di mezzo di pubblicità, con conseguente applicazione della forma aggravata. Occorre comunque che il contenuto sia concretamente offensivo della reputazione.
Un messaggio in un gruppo di messaggistica costituisce reato? Può integrare diffamazione, se i partecipanti sono più di uno e l'offeso non percepisce l'offesa contestualmente. Più controverso è se al gruppo si applichi l'aggravante del mezzo di pubblicità: un orientamento la esclude, valorizzando il carattere riservato della comunicazione a destinatari identificati.
Se non faccio il nome della persona, rischio comunque? Sì, se la persona è individuabile attraverso gli elementi del contesto. Riferimenti a incarico, reparto, periodo o circostanze specifiche possono essere sufficienti.
Che differenza c'è tra diffamazione e ingiuria? L'ingiuria presuppone la presenza della persona offesa e la contestualità tra offesa e percezione; dal 2016 non è più reato ma illecito civile. La diffamazione presuppone l'assenza dell'offeso e la comunicazione con più persone, e resta penalmente rilevante.
Che cosa cambia se l'offesa avviene tra militari? Si applica la fattispecie di diffamazione militare, che ha regole di procedibilità proprie. Nell'ipotesi base il Comandante di Corpo può chiedere il procedimento penale ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace; se non lo fa, la vicenda viene trattata solo in sede disciplinare. Resta comunque ferma la possibilità, per il militare che si ritiene diffamato, di presentare autonoma denuncia-querela all'autorità giudiziaria militare, che procederà se ne ricorrono i presupposti.
Posso essere sanzionato dall'amministrazione anche se il procedimento penale non è iniziato? Sì. Il procedimento disciplinare è autonomo e valuta la condotta sotto il profilo dei doveri connessi allo status militare, con presupposti e tempi propri. In tal senso si vedano i presupposti dell’art. 1393 del C.o.m.
Criticare un provvedimento dell'amministrazione su un social è diffamazione? Non lo è se la critica rispetta i limiti di verità, pertinenza e continenza. Diventa penalmente rilevante quando trascende nell'attacco personale o quando si fonda su fatti non verificabili.
Uno screenshot è sufficiente come prova? Le riproduzioni dei contenuti online rientrano tra i documenti utilizzabili. La loro forza probatoria è tanto maggiore quanto più è supportata da elementi di riscontro. Per chi ritiene di aver subito la diffamazione, la conservazione tempestiva del materiale è essenziale.
Hai bisogno di assistenza?
Lo Studio Legale Avvocati Maiella e Carbutti assiste militari, appartenenti alle forze di polizia e dipendenti pubblici in materia di diritto penale militare, procedimenti disciplinari e diritto amministrativo militare, su tutto il territorio nazionale anche in modalità da remoto.
Per una valutazione della tua posizione puoi contattare lo studio:
- Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Sede: Milano, Via Bisceglie n. 76
Si precisa che lo studio non fornisce consulenze gratuite.
Ti potrebbe interessare anche...