Nell'ambito del diritto penale militare, le cause di giustificazione rivestono un ruolo di fondamentale importanza. A differenza del diritto penale ordinario, il contesto militare presenta specifiche peculiarità legate all'ordinamento militare stesso. In questo articolo, gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare, esploreranno le cause di giustificazione presenti nel codice penale militare di pace. Si analizzeranno le differenze rispetto alle disposizioni del rito ordinario e vedremo a quali reati si applicano tali cause. Approfondiremo in particolare l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere, l'uso legittimo delle armi, la difesa legittima delle armi e i casi particolari di necessità militare. Attraverso questa disamina, cercheremo di comprendere come queste cause di giustificazione influiscano sulla determinazione della punibilità del militare in sede penale militare. Affidarsi a esperti, come gli avvocati Maiella e Carbutti, è fondamentale per una corretta valutazione delle circostanze specifiche e delle eventuali cause di giustificazione che possono influenzare il giudizio.
Esercizio di un diritto e Adempimento di un dovere
La prima causa di giustificazione contenuta nel Codice penale ordinario è certamente quella dell’esercizio di un diritto. Senza entrare nel merito di tale disposizione e quale possa essere il perimetro applicativo dobbiamo verificare se, all’interno del Codice penale militare sia contemplata tale causa di giustificazione. Orbene, la risposta è negativa. Infatti, il legislatore ha ritenuto opportuno non contemplarla in quanto non si attagliava correttamente all’ordinamento militare. Infatti, nella concezione del legislatore del tempo, l’esercizio di un diritto mal si conciliava con l’esecuzione di ordini in un ambiente gerarchico caratterizzato dalla disciplina. Ed è così che l’art. 51 del c.p. è stato ripensato in favore dell’art. 40 c.p.m.p. che non considera l’esercizio di un diritto bensì l’adempimento di un dovere. Questione molto più vicina all’ordinamento militare.
Tuttavia, tale interpretazione ha trovato diversi limiti scontrandosi con casi pratici che rendevano inapplicabile una siffatta causa di giustificazione. Pertanto, con l’entrata in vigore della legge 382 del 1978, l’art. 40 del c.p.m.p. fu espressamente abrogato.
Infatti, prima del 1978 era insita la convinzione che il militare dovesse obbedire a qualunque ordine fosse proveniente dalla scala gerarchica e che gli fosse impedito qualunque valutazione in ordine allo stesso.
In tale contesto si arrivò (finalmente) alla considerazione che il militare potesse sindacare la legittimità dell’ordine, soprattutto se contrario alla legge. Questo percorso avrebbe portato inevitabilmente ad escludere la punibilità per il reato di disobbedienza militare nel caso di ordini contrari alla legge.
Uso legittimo delle armi
L’art. 41 del Codice penale militare di pace “Uso legittimo delle armi” disciplina un’ulteriore causa di giustificazione tipica del codice militare. Nel testo della norma si afferma che: “Non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica”. Tale norma è molto simile a quella contenuta nell’art. 53 del Codice penale.
Tuttavia, sussistono alcune sostanziali differenze: Nell’art. 41 c.p.m.p. si trovano tre elementi identificativi fondamentali: 1 – Il soggetto “militare” che nell’art. 53 c.p. è il “pubblico ufficiale”; 2 – il “servizio” che nell’art. 53 c.p. è il “proprio ufficio”; 3 – il comportamento del militare che si deve frapporre tra un suo dovere e la necessità di respingere la violenza o vincere la resistenza. Mentre, nell’art. 53 il comportamento contrastato è consistente in una resistenza o violenza all’ ”autorità”.
Ulteriore differenziazione è data dal co. 2 dell’art. 53 c.p. , il quale estende la previsione di cui al comma 1 a “qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza”.
La difesa Legittima delle armi
La difesa legittima è contemplata dall’art. 42 c.p.m.p. il quale recita: “[I]. Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del Codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
[II]. Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
[III]. Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo [186-198], per esservi stato costretto dalla necessità:
1) di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;
2) di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.
[IV]. Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2 del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”.
In particolare, va detto che per concretizzarsi una difesa legittima devono ricorrere due presupposti: 1 – il soggetto deve trovarsi nella necessità di respingere da sé o da altri una violenza e non di difendere un proprio o altrui “diritto”; 2 – la reazione difensiva deve essere giustificata solo da una violenza attuale e ingiusta.
Casi particolari di necessità militare
L’art. 44 del Codice penale militare di pace disciplina l’ultima causa di giustificazione. In particolare: “[I]. Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto della necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile”.
Conclusioni
Dall’elencazione di quelle che sono le cause di giustificazione contenute nel Codice penale militare si evince chiaramente che per ciascuna fattispecie bisogna analizzare nel dettaglio gli elementi che hanno determinato l’imputazione, proprio per individuare eventuali cause di giustificazione.
Per tale ragione è opportuno affidarsi ad avvocati esperti nella specifica materia ed in questo gli avvocati Selene J. G. Maiella e Pasquale Carbutti vantano una considerevole esperienza in tema di Diritto Penale Militare.
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