Ingiuria e minaccia nel diritto penale militare: cosa cambia rispetto al codice penale ordinario
Un insulto rivolto da un civile a un altro civile non costituisce più reato dal 2016. Lo stesso insulto, rivolto da un militare a un altro militare, resta un reato punito con la reclusione militare. È una delle differenze più nette tra codice penale ordinario e codice penale militare di pace, e riguarda due figure che nella descrizione sembrano identiche ma che nelle conseguenze non lo sono affatto: l'ingiuria (art. 226 c.p.m.p.) e la minaccia (art. 229 c.p.m.p.).
La ragione non sta nella gravità del gesto in sé, ma in ciò che le due discipline proteggono. Il codice penale ordinario tutela l'onore e la libertà morale della singola persona. Il codice penale militare tutela, oltre a questi, la disciplina e il servizio: l'offesa tra militari non incide soltanto su chi la riceve, ma sul funzionamento della struttura in cui entrambi operano.
Due sistemi penali che convivono
Il militare è soggetto sia alla legge penale comune sia alla legge penale militare. Nella maggior parte dei casi le due discipline si occupano di fatti diversi, ma in alcune materie si sovrappongono e prevedono soluzioni differenti.
Può accadere che una stessa condotta sia punita con pene diverse a seconda del codice applicabile. Può accadere, come nel caso dell'ingiuria, che una condotta esca dal perimetro penale ordinario e vi resti all'interno di quello militare. Comprendere quale sistema entra in gioco è quindi il primo passaggio per orientarsi.
L'ingiuria nel codice penale ordinario: perché non è più reato
L'ingiuria era prevista dall'art. 594 del codice penale, che puniva chi offendeva l'onore o il decoro di una persona presente.
La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Da quel momento l'ingiuria non è più un reato nel sistema penale comune ed è stata trasformata in illecito civile.
Cosa resta oggi a tutela di chi viene offeso
La depenalizzazione non ha lasciato la persona offesa priva di tutela: l'ha semplicemente spostata su un piano diverso.
Chi subisce un'offesa può agire davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Accanto al risarcimento, il D.Lgs. 7/2016 prevede una sanzione pecuniaria civile a carico dell'autore dell'offesa, in una forbice che va da 100 a 8.000 euro.
Sono due strumenti distinti: il risarcimento compensa il pregiudizio subito da chi ha ricevuto l'offesa, la sanzione pecuniaria civile ha invece funzione punitiva.
Ingiuria o diffamazione: una distinzione che cambia tutto
C'è un punto che merita attenzione, perché la depenalizzazione non ha riguardato tutte le offese.
Si è nel campo dell'ingiuria quando l'offesa è diretta alla persona offesa: quando questa è presente, oppure quando la comunicazione è rivolta direttamente a lei. Si è invece nel campo della diffamazione quando l'offesa è comunicata a più persone e il destinatario dell'offesa resta estraneo alla comunicazione, senza poter replicare nell'immediato.
La differenza è decisiva perché la diffamazione, prevista dall'art. 595 del codice penale, è tuttora un reato. La stessa espressione, quindi, può restare sul piano civile o rientrare in quello penale a seconda di come e verso chi è stata veicolata.
La minaccia nel codice penale ordinario
La minaccia, prevista dall'art. 612 del codice penale, è rimasta un reato. Si realizza quando una persona prospetta ad altri un danno ingiusto, incidendo sulla sua libertà morale.
Il bene protetto è la libertà psichica, intesa come possibilità di autodeterminarsi senza condizionamenti esterni. Le forme rilevanti non sono solo quelle verbali: possono venire in rilievo gesti, messaggi, scritti e ogni altra modalità idonea a intimidire.
Nella figura base, la minaccia è punita con la multa fino a 1.032 euro e si procede a querela della persona offesa. Se la minaccia è grave, oppure è commessa con una delle modalità indicate dall'art. 339 del codice penale, la pena è della reclusione fino a un anno.
Il terzo comma dell'art. 612 c.p. individua poi i casi in cui si procede d'ufficio: quando la minaccia è commessa con le modalità dell'art. 339 c.p.; quando è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva; quando la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Ingiuria e minaccia nel codice penale militare di pace
Nel codice penale militare di pace entrambe le figure sono rimaste reati. La depenalizzazione del 2016 non le ha toccate.
Art. 226 c.p.m.p. — Ingiuria
Il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, oppure con scritti o disegni diretti alla persona offesa.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena sale fino a sei mesi di reclusione militare.
Art. 229 c.p.m.p. — Minaccia
Il militare che minaccia ad altro militare un ingiusto danno è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, la pena arriva fino a sei mesi. Se è commessa con una delle modalità indicate dall'art. 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Chi può attivare il procedimento: la richiesta del Comandante di Corpo
Qui si trova una delle differenze procedurali più rilevanti e meno conosciute.
L'art. 260, comma 2, c.p.m.p. prevede che nei casi di ingiuria (art. 226) e di minaccia non grave (art. 229, comma 1) il reato sia procedibile a seguito di richiesta del Comandante di Corpo o di altro ente superiore da cui il militare dipende.
Non è quindi la persona offesa a decidere se il procedimento penale militare debba avviarsi. La valutazione passa attraverso la linea di comando: un meccanismo che non ha equivalenti nel sistema penale ordinario, dove la scelta appartiene a chi ha subito il fatto.
Quando entra in gioco la gerarchia
Ingiuria e minaccia tra militari assumono un rilievo diverso quando intervengono tra soggetti legati da un rapporto gerarchico. Il codice penale militare di pace dedica a queste ipotesi disposizioni autonome e più severe:
- art. 189 c.p.m.p. — Insubordinazione con minaccia o ingiuria
- art. 196 c.p.m.p. — Minaccia o ingiuria a un inferiore
- art. 245 c.p.m.p. — Minaccia o ingiuria a superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare
- art. 248 c.p.m.p. — Minaccia o ingiuria a un inferiore
Si tratta di fattispecie più complesse, che richiedono una trattazione separata. Quello che conta rilevare in questa sede è che la presenza di un rapporto di sovraordinazione o subordinazione non è un dettaglio di contorno: cambia la norma applicabile e cambia la risposta sanzionatoria.
Perché queste differenze contano nella pratica
La conseguenza più immediata è che un comportamento privo di rilievo penale nella vita civile può, in ambito militare, dare luogo a un procedimento penale militare. È una circostanza che non sempre viene percepita, proprio perché il dibattito pubblico sull'ingiuria si è concentrato sulla depenalizzazione del 2016.
A questo si aggiunge che i medesimi fatti possono rilevare anche sul piano disciplinare, secondo regole e valutazioni proprie.
Ogni vicenda va inquadrata nel contesto concreto: il grado dei soggetti coinvolti, la presenza o meno di terzi, il canale attraverso cui l'offesa è stata veicolata, la situazione di servizio. Sono elementi che incidono sulla qualificazione del fatto e, di conseguenza, sulle possibili linee difensive.
Domande frequenti
L'ingiuria tra militari è ancora reato? Sì. La depenalizzazione del 2016 ha riguardato l'art. 594 del codice penale, non l'art. 226 del codice penale militare di pace, che continua a punire il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare presente.
Che pena è prevista per l'ingiuria militare? La reclusione militare fino a quattro mesi, se il fatto non costituisce un reato più grave. La pena sale fino a sei mesi quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Un'offesa scritta o inviata per telefono rientra nell'art. 226 c.p.m.p.? La norma equipara all'offesa proferita in presenza quella commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, oppure con scritti o disegni diretti alla persona offesa.
Chi decide se avviare il procedimento per ingiuria militare? Per l'ingiuria e per la minaccia non grave, l'art. 260, comma 2, c.p.m.p. richiede la richiesta del Comandante di Corpo o di altro ente superiore da cui il militare dipende.
Che differenza c'è tra ingiuria e diffamazione? L'ingiuria presuppone che l'offesa sia diretta alla persona offesa. La diffamazione ricorre quando l'offesa è comunicata a più persone e il destinatario resta estraneo alla comunicazione. La diffamazione, prevista dall'art. 595 del codice penale, è tuttora un reato.
La minaccia è ancora reato nel codice penale ordinario? Sì. L'art. 612 del codice penale non è stato depenalizzato e continua a punire chi minaccia ad altri un ingiusto danno.
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