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MILANO - ROMA - VERONA

Guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti: Procedimenti Penali e Disciplinari per i Militari

Guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti: Procedimenti Penali e Disciplinari per i Militari

Se sei un militare accusato di guida in stato di ebbrezza o per uso di sostanze stupefacenti, sai quanto questi reati possano mettere a rischio la tua carriera. Lo Studio Legale degli Avvocati Militari Maiella e Carbutti, specializzati nell'affrontare i procedimenti penali e disciplinari legati a questi casi delicati, possono offrirti la giusta assistenza e consulenza legale. Nel presente articolo, ti forniremo risposte concrete alle domande più frequenti riguardanti le pene previste per tale reato, l'importanza di affidarsi a un avvocato esperto in diritto militare e le possibili conseguenze disciplinari, come la destituzione o la perdita del grado. Scopri come la nostra esperienza nel settore può garantirti una difesa adeguata in ogni fase e grado di giudizio, tutelando così il tuo futuro militare. Leggi di più per conoscere i dettagli e le implicazioni di questo reato afflittivo per la tua carriera militare.

 

 

COS’E’ LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI?

L’ordinamento italiano sanziona la guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di bevande alcoliche in grado di alterare le capacità psicofisiche del soggetto alla guida, provocando con percezione distorta della realtà in conseguenza di una sopravvenuta incapacità intellettiva parziale e temporanea con rallentamento dei riflessi.

Al pari, la guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti, secondo la Cassazione Penale (sent. numero 31966 del 2010) deve farsi riferimento alla concorrenza di due elementi: “l’uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l’altro, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica”.

 

LE NORME

L’Art. 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool” è un disposto normativo molto complesso che è stato inasprito di anno in anno proprio per il disvalore sociale e i danni conseguenti ad incidenti causati per tale ragione. Qui si dirà solo delle pene previste per la violazione dell’art. 186:

“2.  Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

  1. a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  2. b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  3. c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter .

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222  . (…)

 

Invece, per quanto riguarda l’art. 187 Codice della Strada “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” la norma prevede che:

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter (2) .

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (…)

 

CONSEGUENZE DISCIPLINARI PER I MILITARI

Come abbiamo visto le conseguenze penali possono essere molto importanti, con pene molto severe anche e soprattutto sotto il profilo economico e, sebbene in prima analisi possa sembrare un reato comune che nulla abbia a che fare con il mondo militare, bisogna far presente che per tali categorie di soggetti quali militari, carabinieri, finanzieri e appartenenti ai ruoli della Polizia di stato e Penitenziaria, la commissione di un reato del genere potrebbe comportare gravi conseguenze sotto il profilo disciplinare. Addirittura, in casi gravi contraddistinti da particolari situazioni di commissione del fatto, da recidiva o anche più semplicemente da uno stato di servizio non impeccabile, potrebbero portare all’applicazione della massima sanzione, ovvero quella espulsiva della destituzione per il personale della polizia o della perdita del grado per rimozione per il personale militare.

È comunque un dato di fatto che molti procedimenti disciplinari di stato riguardino proprio la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. Ed infatti, va sottolineato come l’avvio di un procedimento disciplinare di stato sia una naturale conseguenza dato che il presupposto per l’azione va rintracciato proprio nella compromissione del rapporto fiduciario tra l’amministrazione ed il dipendente, oltre che per fatti che ledono l’interesse generale dell’Amministrazione o della collettività.

Pertanto, è molto importante che fin da subito il militare si faccia assistere, anche per quanto concerne il procedimento penale, da un avvocato esperto in diritto militare che possa condurre una difesa ed una assistenza adeguata in tutte le fasi ed il grado di giudizio.

Non dimentichiamoci che per un militare le conseguenze non solo soltanto di carattere disciplinare, ma possono riguardare anche la sospensione della patente militare, una difficoltà alla partecipazione a concorsi interni, etc….

 

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