Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia – sede di Brescia, in una recentissima sentenza ha accolto un ricorso di un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, nel contesto di un immotivato diniego relativo ad un accesso agli atti amministrativi fondamentali per esercitare il diritto di difesa in un altro procedimento. La sentenza ha comportato la condanna dell'amministrazione al pagamento di 2.000 euro oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, evidenziando l'importanza della trasparenza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Il caso, difeso con successo dagli avvocati Selene Maiella e Pasquale Carbutti, esperti, tra l’altro, in diritto militare, si è focalizzato sui seguenti motivi di accoglimento:
- **Carenza di Motivazione del Rigetto**: Il diniego di accesso agli atti è stato ritenuto privo di motivazioni adeguate, violando i principi di trasparenza amministrativa sanciti dalla Legge 241/1990.
- **Necessità di Accesso per la Difesa degli Interessi Giuridici**: La richiesta di accesso era essenziale per la difesa dei diritti della ricorrente, il che prevale sulle esigenze di riservatezza.
- **Assenza di Pregiudizio Concreto agli Interessi Tutelati**: L'amministrazione non ha dimostrato come l'accesso ai documenti avrebbe arrecato pregiudizio a interessi come la sicurezza nazionale o la riservatezza.
LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti è un fondamentale strumento giuridico disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che rappresenta uno dei cardini della trasparenza amministrativa. Questa legge ha lo scopo di garantire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e di favorire l'imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione.
L'accesso agli atti consente ai cittadini di richiedere la visione e l'estrazione di copie di documenti amministrativi. La finalità principale è di assicurare che l'attività delle pubbliche amministrazioni sia il più possibile trasparente, in modo che i cittadini possano controllare l'operato delle istituzioni e tutelare i propri diritti e interessi legittimi.
In primo luogo, bisogna distinguere l’accesso agli atti informale da quello formale.
Il primo si può concretizzare con la mera visione del fascicolo attraverso una semplice istanza, appunto informale. Mentre il secondo attraverso l’estrazione di atti a seguito di istanza formale.
La legge 241/1990 stabilisce che l'accesso può essere esercitato nei confronti di tutti i documenti amministrativi, salvo quelli espressamente esclusi per motivi di sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico, e altre specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, inclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi ed è necessario che il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento richiesto.
La richiesta di accesso agli atti deve essere presentata all'amministrazione che detiene il documento. Questa può essere effettuata in forma scritta e deve contenere la specifica dei documenti richiesti e le motivazioni. L'amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
IL CASO E IL DINIEGO
Il caso trattato dagli avvocati Maiella e Carbutti riguarda un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, inviato a visita medica per inidoneità a seguito di segnalazione del proprio Comandante di Reparto. A seguito di accesso agli atti, l’amministrazione ha negato l’ostensione del documento richiesto motivando che “in considerazione delle indicazioni di cui al Compendio sul diritto di accesso dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e del dettato di cui agli artt. 1048 c. 1 lett l) e 1050 c. 1 lett. e) del DPR 90/2010, che sottraggono all’accesso i “rapporti informativi (…) sul personale militare arruolato” e “attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente i giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimento: fino all’adozione del provvedimento (…)”.
La difesa del militare ha proposto ricorso al TAR avverso tale decisione.
IL RICORSO E LA SENTENZA
Il ricorso è stato accolto condannando l’amministrazione a 2.000 € oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato versato. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia, sede di Brescia, nella sentenza ha rilevato che il diniego era affetto dai seguenti vizi:
- Carenza di Motivazione del Rigetto
Il rigetto della richiesta di accesso agli atti è stato ritenuto carente di motivazione. Il provvedimento impugnato affidava il diniego alla lettera del Comando Gruppo Forestale di Bergamo, senza fornire una motivazione diretta e adeguata. Questo è in violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa stabilito dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e dal DPR 184/2006.
- Necessità di Accesso per la Difesa degli Interessi Giuridici
L'articolo 24, comma 7, della Legge 241/1990, prevede che l’accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito quando la conoscenza di tali documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso specifico, la ricorrente necessitava di tali documenti per difendersi adeguatamente da accuse e per comprendere la legittimità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. Inoltre, la richiesta di accesso agli atti da parte della ricorrente è stata considerata un “accesso difensivo”, mirato a ottenere documenti essenziali per la difesa dei propri diritti. La giurisprudenza consolidata prevede che, in tali casi, il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di segretezza o riservatezza di terzi.
- Assenza di Pregiudizio Concreto agli Interessi Tutelati
L'amministrazione non ha dimostrato come l'accesso ai documenti richiesti avrebbe arrecato un pregiudizio concreto agli interessi tutelati, quali la sicurezza nazionale o la riservatezza di terzi. Pertanto, il diniego di accesso non era giustificato.
Il TAR ha quindi rilevato che la richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente era fondata e che il diniego opposto dall'amministrazione era illegittimo per carenza di motivazione e per violazione del diritto di difesa. Il tutto con condanna alle spese a carico dell’amministrazione.
Cosa fare in caso di diniego o preavviso di rigetto?
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