Nel contesto dell'Operazione Strade Sicure, un militare impiegato si trova coinvolto in un caso di violata consegna durante un'ispezione del Comandante di Corpo. Come conseguenza di tale comportamento, il Comandante di Corpo emette automaticamente una comunicazione di notizia di reato, in base all'articolo 120 del Codice Penale Militare di Pace, che punisce l'abbandono di posto o la violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio con una pena massima di un anno di reclusione.
In queste situazioni, è difficile per l'avvocato difendere il militare dall'accusa, a meno che non sia in grado di dimostrare l'assenza di elementi soggettivi o escludere il reato attraverso una delle cause di non punibilità. Tuttavia, nel sistema giuridico italiano, esistono strumenti deflattivi che consentono al reo di ottenere una formula di assoluzione, anche se non completamente soddisfacente, ma che comunque garantisce l'assoluzione per un reato che potrebbe compromettere la sua carriera militare.
Gli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, esperti nel campo del Diritto Penale Militare, hanno recentemente trattato un caso simile ottenendo l'assoluzione per particolare tenuità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale. Questo articolo di legge, applicabile anche ai reati militari, esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Attraverso un'analisi attenta della fattispecie e del fatto-reato, gli avvocati sono riusciti a dimostrare che il militare coinvolto nel caso in questione aveva commesso una violazione della consegna, ma che tale comportamento era poco grave in tutti gli aspetti costituenti l'accusa. . La sentenza emessa dal Giudice del Tribunale Militare di Verona ha assolto il militare, prendendo in considerazione la sua condotta e la esigua durata della condotta che non ha compromesso la funzionalità del sito e la sicurezza dell'operazione. Se hai bisogno di assistenza legale qualificata nel campo del Diritto Penale Militare, rivolgiti pure agli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, che possono offrire competenza e esperienza in quest'ambito specifico.
ASSOLUZIONE PER PARTICOLARE TENUITA’
Partiamo subito con il dire che tutti gli istituti del rito ordinario (salvo rarissimi distinguo) sono applicabili al rito dinanzi ai Tribunali Militari; pertanto, anche l’assoluzione per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. è applicabile ai reati militari.
Ma quando può essere applicabile? Vediamo i requisiti.
Il comma 1 dell’art. 131-bis c.p., prima della riforma di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affermava che: Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
A ben vedere la non punibilità per particolare tenuità deve rispondere necessariamente a dei prerequisiti: il primo è quello della pena che non deve essere superiore nel massimo a cinque anni; il secondo è che l’offesa deve essere di particolare tenuità così come il comportamento non dovrà risultare abituale.
Orbene, su tutti gli aspetti anzidetti si dovrà necessariamente procedere ad un’attenta disamina della fattispecie e del fatto-reato, tuttavia possiamo affermare che per il caso qui in commento la questione più difficile risulta essere certamente quella della particolare tenuità dell’offesa che nel caso dei reati di pericolo diventa una questione maggiormente spinosa.
Per mera precisazione, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 "Riforma Cartabia" la norma di cui all'art. 131bis c.p. ha visto alcune importanti modifiche, tra cui, la più significativa, è stata sostituito il limite massimo della pena nel massimo a cinque anni con il limite minimo dei due anni. Con ciò estendendo la portata applicativa dell'istituto anche ad altri reati.
Vediamo nel dettaglio il caso in questione
IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA (ART. 120 C.P.M.P.)
Normativa
L’art. 120 (Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio), comma 1, si occupa della violata consegna[1]: “fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno”. (Capo I, Sezione II, inerenti all’abbandono di posto e della violazione di consegna).
Questa disposizione è conforme al principio di offensività in astratto in quanto la violazione della consegna è di per sé idonea a ledere interessi tutelati costituzionalmente (art. 52 Cost.). È poi compito del giudice valutare caso per caso l’offensività come in concreto si è realizzata e se è stata determinata dalla condotta del militare.
Presupposti
L’art. 120 c.p.m.p. si basa sui concetti di ‘servizio’ e di ‘consegna’ in quanto il primo deve essere regolato dalla seconda:
- Il servizio deve essere regolato da uno schema normativo astratto dettato dall’autorità militare che vale per tutti i militari che svolgono tale servizio;
- Lo schema astratto deve essere poi suscettibile di soggettivizzazione verso il singolo militare attraverso il turno e mediante il comando, ovvero il militare deve essere individuato quale titolare della consegna che deve essere precisa, specifica e non astratta. La consegna deve quindi essere individuata formalmente e necessita di soggettivizzazione.
Quanto al contenuto della consegna ci sono 3 tipologie di prescrizioni:
- Prescrizioni di carattere generale: sono rilevanti solo quando sia riconducibile al contenuto della consegna;
- Prescrizioni implicite: sono in grado di integrare le prescrizioni espressamente impartite in quanto derivano dalle caratteristiche essenziali del servizio;
- Prescrizioni di dettaglio: sono consegna solo se riguardano direttamente le finalità specifiche del servizio richiesto al militare.
In relazione al tipo di servizio si deve ritenere che rilevano solo quei servizi che si sviluppano attraverso turni di avvicendamento tra i militari.
A fronte di una duplicità di impostazioni dottrinali, la giurisprudenza ritiene che il militare in servizio sia colui che sia chiamato a svolgere un compito particolare, determinato nell’oggetto, nel tempo e nel luogo e purché compia il fatto con dolo.
La violata consegna è un reato di pericolo, pertanto, ciò che andrà considerato, nella valutazione della particolare tenuità sarà proprio il pericolo che da tale violazione sia scaturito.
LA SENTENZA
Nel procedimento che ha visti difensori del militare gli avvocati MAIELLA e CARBUTTI il Giudice del Tribunale Militare di Verona ha così assolto il Graduato perché “(…) la condotta dell’imputato, pur configurando il reato attribuitogli, appare particolarmente poco grave sotto ogni profilo. Non pare possa essere messo in dubbio che effettivamente nel caso di specie si sia trovato (…) e che sia stato solo non eccessivamente attento agli obblighi che comunque avrebbero dovuto rispettare (…). Non ci sono motivi per ritenere che l’imputato fosse soggetto ordinariamenteo inosservante delle regole imposte dal ruolo rivestito, anzi depone in senso contrario la circostanza (…). Il periodo che ne è derivato da tale inosservanza è stato assolutamente minimo (…)”.
Per contattare gli Avvocati Carbutti e Maiella
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