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MILANO - ROMA - VERONA

Documentazione caratteristica e carenza di armonia

Documentazione caratteristica e carenza di armonia

La documentazione caratteristica del personale militare dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è un istituto abbastanza complesso. Abbastanza complesse sono anche le problematiche sottese ad un eventuale annullamento in autotutela ovvero tramite ricorso gerarchico o al TAR. Questo breve approfondimento nasce dai numerosi successi nei ricorsi patrocinati dagli avvocati Carbutti e Maiella, esperti in diritto militare.

Innanzitutto, come viene redatta la documentazione caratteristica? Quali sono i documenti e quando devono essere compilati? La carenza di armonia tra il giudizio, le voci e la qualifica è un valido motivo per ottenere l’annullamento? È preferibile fare ricorso gerarchico o al TAR? Quali sono le tempistiche per la redazione della documentazione caratteristica?

Sull’istituto della documentazione caratteristica, conosciuto anche come note caratteristiche, sono tante le perplessità che vi girano intorno, in quanto il giudizio del compilatore è contraddistinto da una discrezionalità tecnica che difficilmente può essere contestata se non per abnormità o violazione di legge. Tuttavia, non sempre fare ricorso è tempo perso. Come abbiamo visto in un altro articolo (clicca qui per leggerlo), i motivi per i quali una documentazione può essere contestata ed annullata sono molteplici.

 

Fonti

Le fonti normative sono racchiuse principalmente nel Decreto Legislativo n. 66 del 2010 agli articoli 1025 e seguenti, nel DPR n. 90 del 2010 agli articoli 688 e seguenti, al DPR 15 ottobre 2008, n. 164 e, per il personale della Guardia di Finanza, il decreto legislativo n. 69 del 2001. All’interno dei vari dicasteri sono state poi emanate le disposizioni applicative in relazione alla redazione della documentazione caratteristica del personale militare (clicca qui per scaricare la circolare del Ministero della Difesa) e della Guardia di Finanza.

 

I documenti caratteristici

I principali documenti caratteristici per il personale militare sono il modello A ed il modello B. Il primo viene utilizzato per la valutazione del personale Dirigente con il grado superiore a quello di Colonnello e quindi dei Generali, mentre il secondo viene utilizzato per la valutazione del restante personale. La differenza principale tra i due documenti è che nel primo, ciascuna valutazione in riferimento alle diverse qualità del militare (Qualità fisiche, morali e di carattere – Qualità culturali ed intellettuali – Qualità professionali), deve essere valutata attraverso un giudizio discorsivo del compilatore. Nel modello B, invece, le predette qualità sono già descritte e quindi giudicate attraverso voci analitiche che contengono 5  aggettivazioni e giudizi pre costituiti . Ciascuna voce corrisponde ad una delle 5 qualifiche in ordine crescente (insufficiente, inferiore alla media, nella media, superiore alla media ed eccellente). Per quanto riguarda, invece, i giudizi finali della parte IV, poco o nulla risulta differente tra i due modelli.

Poi, all’interno, del modello B , il compilatore dovrà valutare o non valutare le singole voci in relazione alla tipologia di documento caratteristico da redigere ed in riferimento alla categoria di appartenenza del militare.

 

Scheda valutativa, rapporto informativo o mancata redazione?

La tipologia di documento da redigere segue la regola principale del periodo temporale di valutazione: se superiore a 180 giorni si dovrà redigere una scheda valutativa. Per periodi superiori a 60 ma inferiori a 180 giorni, sarà necessario valutare il militare con un rapporto informativo (senza espressione della qualifica) e per periodi inferiori a 60 giorni si dovrà redigere una mancata redazione. L’art. 691 del DPR 90 del 2010 indica con chiarezza i motivi che determinano la compilazione del documento caratteristico come, ad esempio, il compimento di un periodo calendariale massimo di un anno non documentato o variazione del rapporto di dipendenza tra il compilatore ed il militare valutato. Il successivo articolo 692, invece, descrive la tipologia di documento caratteristico da redigere in relazione alla tempistica di valutazione.

È importante rammentare in proposito che, laddove il militare abbia prestato un servizio alle dipendenze di un’autorità diversa rispetto a quella a cui spetta il compito della relativa redazione, dovrà compilare un ulteriore documento denominato “elementi di informazione” che non sarà vincolante al fine della valutazione. Tuttavia, laddove il compilatore del documento conclusivo dovesse effettuare una valutazione sostanzialmente diversa da quella effettuata dal compilatore del rapporto informativo, dovrà adeguatamente motivarne la discordanza.

 

Tempistiche di redazione e comunicazione all’interessato

Le tempistiche di redazione del documento caratteristico sono ordinatorie e sono contenute nell’art. 1046 del DPR n. 90 del 2010, dove, alla lettera i) punto 2) afferma che il documento caratteristico dovrà essere redatto entro 60 giorni dal motivo che ne ha determinato la chiusura e comunicato all’interessato entro i successivi 30 giorni. Tuttavia, tale tempistica, in quanto ordinatoria, non determina in ogni caso l’annullamento del documento caratteristico.

 

La carenza di armonia tra il giudizio, le voci e la qualifica finale

La carenza di armonia tra il giudizio del compilatore o dei revisori, le voci analitiche e la qualifica finale determina l’annullamento del documento caratteristico. È importante notare come tale errore sia il motivo principale di annullamento della documentazione caratteristica sia in sede di autotutela che di ricorso (sia gerarchico che al TAR). Per comprendere se il documento abbia profili di illegittimità sotto il profilo della carenza di armonia si dovrà valutare se le voci analitiche, nella loro espressione di scelta, siano coerenti con la qualifica ed il giudizio apportato. Per mero esempio una predominanza di voci analitiche “nella media” non potrà determinare quale qualifica finale una che non sia proprio “nella media”. Diversamente si potrà esperire ricorso. Attraverso la competenza di un legale esperto in tali contenziosi si potrà valutare se sia meglio proporre un ricorso gerarchico ovvero al TAR. Tale valutazione è fondamentale in quanto una errata proposizione o non enucleazione di tutti i motivi di illegittimità potrebbe precludere un eventuale risarcimento delle spese di giudizio o di accoglimento dello stesso ricorso.

 

Il Comando può annullare il documento e soprattutto in quali casi?

Una volta che il documento diventa “perfetto” e quindi notificato all’interessato, l’unica autorità a cui è devoluto il potere di annullamento in autotutela è quello centrale (Ministero della Difesa per il personale militare o Comando Generale della Guardia di Finanza per il personale della Guardia di Finanza). Quindi l’interessato potrà esperire ricorso gerarchico ovvero al TAR, mentre le autorità gerarchiche del militare (compilatore e revisore inclusi) per poter procedere ad un annullamento in caso di evidenza di vizi del documento non prima sanati, dovranno avanzare apposita istanza all’autorità competente per la valutazione del motivo di annullamento ed attendere il relativo decreto che consentirà di rieditare la documentazione caratteristica e sanare l’errore.

 

Contatti dello studio legale degli Avvocati Carbutti e Maiella

Per una valutazione in ordine alla proponibilità di un ricorso gerarchico (scarica qui il fac simile del ricorso gerarchico) ovvero al TAR CONTATTA subito gli Avvocati Carbutti e Maiella, potranno darti un contributo significativo e valutare la proponibilità di un ricorso. Ricorda che la proposizione di un ricorso gerarchico senza inserire tutti i motivi corretti, potrebbe determinare il mancato accoglimento del ricorso e la eventuale e successiva proposizione del ricorso al TAR. Per contattarci invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando il documento caratteristico oppure contattaci via Telefono, WhatsApp o Telegram chiamando il 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).

Per saperne di più ti consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)

 

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