Le sanzioni disciplinari del personale militare e quindi del personale appartenente all’Esercito, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare, alla Guardia Costiera, ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, sono un istituto molto complesso e dagli effetti molto importanti su tantissimi aspetti della carriera del militare. Molto spesso il personale militare sottovaluta i riflessi negativi di tali sanzioni e non pone la giusta attenzione ad eventuali motivi di illegittimità delle stesse. Infatti, è molto frequente che il militare, per la non perfetta conoscenza delle normative, per consigli sbagliati di colleghi o amici, per motivi economici o ancora per mera opportunità, decida di non contestare una sanzione disciplinare di corpo o di stato.
Ma quali sono gli effetti negativi delle sanzioni disciplinari? Quali le conseguenze? Come evitare che tali provvedimenti possano arrecare danni, anche economici, al personale militare? In caso di ricorso posso essere rimborsato delle spese legali sostenute?
In questo breve approfondimento degli avvocati esperti in diritto militare, Selene J. G. Maiella e Pasquale Carbutti, vedremo sommariamente quali possono essere gli effetti negativi e quali possono essere, invece, degli utili consigli per contestare una sanzione disciplinare illegittima.
In molti militari c’è anche la errata convinzione che una sanzione disciplinare, non avendo riflessi economici diretti non meriti alcuna importanza contestarla. Questo non è esattamente un comportamento corretto perché nel lungo periodo, una sanzione disciplinare può avere importanti effetti, non solo economici indiretti che si possono riverberare sull’intera carriera del militare. Quindi occorre procedere con cautela ed in primo luogo porsi la domanda se la sanzione disciplinare, a prescindere dal merito, è legittima o meno.
Le domande sono molto complesse per cui si cercheranno di definire le problematiche maggiori. Ovviamente non discuteremo delle sanzioni disciplinari per cui si rimanda agli altri articoli presenti sul nostro portale, ma solo sugli effetti di queste da un punto di vista economico e di sviluppo di carriera.
Riflessi sulla documentazione caratteristica
Il primo e più immediato effetto è quello che una sanzione disciplinare può avere sulla documentazione caratteristica. Sui motivi di annullamento e legittimità della documentazione si è già discusso in altri approfondimenti, ma una o più sanzioni disciplinari possono rendere legittima una documentazione caratteristica redatta andando a flettere la qualifica finale, anche di più livelli. Non esiste un criterio matematico di valutazione ma certamente una sanzione disciplinare importante come una consegna di rigore (ex. art. 1362 C.o.m.) o ancora una sospensione dal servizio a causa di una sanzione di stato può sicuramente incidere negativamente sulla valutazione. In realtà anche più richiami che, come noto a norma dell’art. 1359 del C.o.m., non vengono trascritti , possono incidere negativamente nella valutazione ed utilizzati dai compilatori per giustificare eventuali flessioni. Come noto, purtroppo, la documentazione caratteristica soffre di un’elevata discrezionalità, definita “tecnica”, per cui risulta molto complesso e difficile contestarla nel merito delle azioni. Ecco perché ogni provvedimento disciplinare, anche il semplice richiamo (nel caso sia scritto), deve essere contestato. Discussione a parte meritano le cd. “riservate personali” o “lettere di biasimo” che ovviamente vengono spesso (ma erroneamente) assimilate a richiami formali. Queste comunicazioni unidirezionali, anche se non rappresentano un vero e proprio provvedimento disciplinare, al fine di evitare che possano essere pregiudizievoli sulla documentazione caratteristica, devono essere contestate attraverso delle risposte formali in modo da lasciare traccia.
Possibile trasferimento per incompatibilità ambientale
In alcuni casi trattati dallo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti si è assistito ad un trasferimento per incompatibilità ambientale a seguito di una sanzione disciplinare. Ebbene, sul punto occorre fare una opportuna riflessione oltre che premessa. Come già noto, un trasferimento ambientale utilizzato per sanzionare un dipendente risulta essere illegittimo; tuttavia, un trasferimento ambientale a seguito di una sanzione disciplinare, tale da pregiudicare il rapporto fiduciario tra il militare e la scala gerarchica presso la sede di servizio e quindi tale da pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione inteso quale principio cardine dell’agire amministrativo, può essere ammissibile e non escluso a priori. La questione del trasferimento per incompatibilità ambientale è stata già affrontata, ma ciò su cui qui si vuole porre l’attenzione è il riflesso negativo della sanzione disciplinare che, in estrema conseguenza, può portare anche ad un cambio della sede di servizio del dipendente. Tale problematica è maggiormente sentita nelle forze di polizia ad ordinamento militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in modo minore, invece, nelle forze Armate come l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica. La differenziazione deve essere vista in relazione ai compiti istituzionali ad essi affidati. Pertanto, ciò che si assiste nella prassi è una maggiore incidenza dei trasferimenti per incompatibilità ambientale nelle Forze di polizia a differenza delle Forze Armate, dove questo avviene solo in casi molto limitati e ristretti. Pertanto, contestare un trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale senza contestare la sanzione disciplinare a premessa dello stesso, diventerebbe molto complesso. I due provvedimenti devono essere letti in modo congiunto e, sebbene, ogni trasferimento deve essere valutato in punto di fatto e di diritto, diventa difficile contestarlo in presenza di una sanzione disciplinare non impugnata. Ovviamente laddove ne ricorrano i presupposti.
Ritardi negli avanzamenti di carriera
Gli avanzamenti di grado sono disciplinati dagli artt. 1030 e ss. del D. Lgs. 66 del 2010. Come si evince chiaramente dalla lettura del disposto normativo, l’amministrazione può valutare il comportamento del dipendente attraverso uno storico del suo rendimento e, pertanto, può valutare la sua idoneità alle funzioni e all’avanzamento al grado superiore. Tale problematica è presente in tutte le Forze Armate e per tutti i gradi e tutte le categorie. È evidente che maggiore sarà il grado e maggiore sarà il danno economico indiretto che un mancato avanzamento può comportare per il militare, basti pensare all’avanzamento al grado di Maggiore, dove sono in gioco importanti aumenti a carattere stipendiale. La problematica degli avanzamenti di carriera trova il suo apice negli Ufficiali Dirigenti a partire dal grado di Colonnello, dove una sola sanzione può pregiudicare inevitabilmente l’avanzamento al grado superiore.
Ulteriori riflessi
Quelli sopra citati sono ovviamente solo alcuni dei riflessi più importanti che una sanzione disciplinare può avere sulla vita professionale di un militare, tuttavia, ve ne sono molti altri che a vario titolo possono comportare importanti conseguenze in relazione alla tipologia del fatto ed alla situazione circostanziata. Si pensi ad esempio ad una sanzione disciplinare che può essere utilizzata a premessa di un’inchiesta tecnico – amministrativa per danno erariale o ancora per la gradazione di ulteriori sanzioni successive. Un consiglio importante è certamente quello di procedere, non appena possibile, alla cancellazione. Ciò al fine di evitare che alcuni degli effetti sopra citati possano riverberarsi su eventuali e successivi provvedimenti amministrativi.
Conclusioni
La logica conclusione è che ogni sanzione disciplinare deve essere valutata attentamente al fine di comprendere se vi sono elementi che possano portare ad un suo annullamento. Ciò in ragione dei riflessi negativi che porta con sé, in caso di mancata impugnazione e quindi annullamento.
Non va nemmeno sottaciuto che una sanzione disciplinare può essere contestata unicamente attraverso il ricorso gerarchico e, solo successivamente, in caso di rigetto si può impugnare dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Orbene, tale preclusione reca con sé altri problemi. In primis perché il ricorso gerarchico, può essere proposto senza l’ausilio di un professionista esperto in diritto militare, pertanto senza le garanzie che il ricorso possa essere effettuato sia in punto di fatto, ma soprattutto in punto di diritto. La mancanza di eventuali motivi di doglianza pregiudica in maniera importante il successivo ricorso al TAR in quanto, se proposti verranno dichiarati inammissibile nel gravame dinanzi al TAR. Altro aspetto da non sottovalutare è che in ragione dell’art. 26 del CPA il Giudice Amministrativo può condannare l’amministrazione alla refusione totale o parziale delle spese legali in caso di annullamento ed accoglimento del ricorso.
Lo studio legale degli avvocati Maiella e Carbutti, grazie all’esperienza pluriennale nel settore e all’esperienza “sul campo” può offrire una tutela ed una assistenza legale completa in tutto il Diritto militare, sia penale che amministrativo. Per comprendere le attività dello studio puoi vedere l’ampia rassegna di casi trattati e risolti.
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