La redazione della documentazione caratteristica è una procedura amministrativa molto importante per il personale militare delle forze armate e dell’arma dei Carabinieri. Grazie alla pluriennale esperienza maturata sul campo del Diritto Militare gli avvocati militari Maiella e Carbutti offrono un breve approfondimento delle "Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri" edizione 2023, confrontandola con l'edizione del 2008, per rivelare le differenze e gli aggiornamenti più rilevanti.
Nonostante la struttura e l'impostazione rimangano sostanzialmente invariate, le nuove disposizioni sulla documentazione caratteristica presentano alcune interessanti aggiunte che meritano di essere analizzate. Il documento, curato dallo Stato Maggiore della Difesa, sembra fornire una visione più dettagliata sulla gestione dei documenti caratteristici del personale militare, integrando le istruzioni del 2008 con le diverse disposizioni e circolari emanate nel corso degli ultimi 15 anni.
Tuttavia, è da notare che le nuove istruzioni non introducono significativi cambiamenti legislativi, ma ampliano solo alcuni concetti. Inoltre, nonostante le differenze tra i due documenti, l'edizione 2023 non affronta alcune criticità di lunga data, tra cui le conseguenze di una redazione ritardata della documentazione caratteristica e l'assenza di un quadro chiaro sui criteri oggettivi di redazione. Questa analisi mira ad offrire uno spunto di riflessione per il personale delle forze armate e chiunque sia interessato a comprendere l'evoluzione delle circolari in tema di istruzioni sulla redazione dei documenti caratteristici del personale militare.
LA PREMESSA
Dall’analisi comparativa dei due testi si può notare come nelle Istruzioni del 2023 viene enfatizzata l'importanza della valutazione del personale come responsabilità significativa e rilevante per la gestione delle risorse umane, legata alla figura del Comandante. Ciò nell’ottica di perseguimento degli scopi istituzionali, oltre che con le legittime aspettative alla progressione di carriera degli appartenenti alla compagine militare, secondo basi meritocratiche e premiali. In tale contesto viene posto anche l’accento sulla necessaria applicazione uniforme delle norme e delle procedure per evitare incertezze interpretative e conseguenti contenziosi.
Altra novità è il riferimento all’importanza del giudizio personale rispetto all'uso di "criteri matematici" o "automatismi o griglie precostituite". Inoltre, si evidenzia l'importanza dell'armonia e della coerenza nell'insieme delle singole voci di valutazione.
Infine, viene introdotto il principio della "trasparenza" come uno dei principi guida della valutazione.
CAPITOLO I
Il capitolo I riprende quanto già specificato nel capitolo I dell’edizione del 2008.
In particolare, il nuovo testo aggiunge specifiche sulla possibilità di compilare la scheda valutativa anche quando il giudicando presti servizio presso organismi in cui il compilatore o uno dei revisori siano autorità civili del Ministero della difesa.
Inoltre, viene fornita una descrizione dettagliata delle qualifiche da attribuire.
Per quanto concerne la determinazione del limite temporale minimo (180 giorni) per la formazione della scheda valutativa si specifica che i periodi di svolgimento di altri servizi o assenze devono essere sottratti dall'arco di tempo totale. Le nuove istruzioni indicano in maniera maggiormente analitica quali assenze devono essere sottratte per determinare il periodo di riferimento. Inoltre, viene spiegato che, nel caso di redazione del documento per il compimento del periodo massimo di un anno non documentato, i periodi di assenza o altri servizi non determinano alcun prolungamento del termine oggetto di valutazione.
Sul rapporto informativo e sulla redazione di mancata redazione non ci sono sostanziali cambiamenti. Ciò che forse è più rilevante risulta la specifica relativa al foglio di comunicazione. Infatti, sebbene sia ormai noto, le Istruzioni del 2023 specificano che la sottoscrizione del documento caratteristico non costituisce accettazione del contenuto. Ne deriva che il rifiuto di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei documenti caratteristici rende configurabile, integrandone i presupposti legali, astrattamente previsti, il reato di disobbedienza previsto dall’articolo 173 del Codice Penale Militare di Pace, in ossequio a quanto univocamente affermato, da consolidato orientamento giurisprudenziale.
CAPITOLO III
Una delle principali differenze riguarda la questione dei gravi giudizi. Infatti, nell'edizione del 2008, si afferma che i gravi giudizi negativi sulle qualità e il rendimento del militare devono essere motivati e, quando necessario, convalidati da specifiche sanzioni disciplinari riportate sul libretto personale o nella pratica personale riservata del valutato.
Nella versione del 2023, si sottolinea l'importanza di un riscontro documentato per i gravi giudizi negativi, possibilmente attraverso provvedimenti disciplinari presenti negli atti personali dell'individuo. Tuttavia, è importante notare che si precisa l'assenza di qualsiasi riferimento a procedimenti penali e disciplinari nei documenti caratteristici, come stabilito dall'art. 694 del TUOM. In altre parole, mentre un giudizio negativo dovrebbe idealmente avere un riscontro documentato, questo non dovrebbe implicare un riferimento esplicito a procedimenti specifici.
Inoltre, si ribadisce che nella espressione dei giudizi, debbano essere evitate formulazioni che possano ingenerare dubbi di interpretazione sottolineando che in caso di discordanza di giudizio tra le autorità intervenute nella valutazione, quella che discorda deve darne adeguata motivazione. Recependo così un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Rilievo particolare viene dato anche all’istituto dell’astensione dalla valutazione ribadendo la necessità di ancorare la scelta operata, a ragioni obiettive e documentabili a posteriori.
Nella restante parte delle Istruzioni non sono rilevabili modifiche sostanziali per quanto qui di interesse.
Considerazioni Conclusive
Chi si attendeva una disposizione che introducesse nuovi concetti o andasse a specificarne altri, o ancora richiamare orientamenti giurisprudenziali, dalla lettura delle nuove istruzioni sulla redazione della documentazione caratteristica, rimarrà certamente deluso.
In particolare, si può rilevare come la nuova direttiva non indichi quali siano le conseguenze per una redazione ritardata della documentazione caratteristica oltre i 60 giorni imposti dalla norma. Il fatto stesso che siano termini ordinatori e che non vi siano conseguenze oggettive e riscontrabili a carico delle autorità che si siano rese responsabili di eventuali ritardi lascia presupporre che saranno ancora molti i casi in cui vi saranno ritardi nella redazione della documentazione caratteristica.
Altra criticità, forse quella più importante, è quella legata alla cosiddetta discrezionalità tecnica del documento caratteristico che impone un reale ed oggettivo metro di valutazione del militare. Anche in questo caso non viene assolutamente fornito un quadro chiaro ed esaustivo su come debba essere effettuata questa valutazione.
Come contattare gli avvocati esperti in Diritto Militare Maiella e Carbutti
Gli avvocati Maiella e Carbutti vantano centinaia di ricorsi patrocinati, molti dei quali con esito positivo. La loro esperienza è stata anche trasfusa nel primo manuale esplicativo, proprio in diritto amministrativo militare. Gli avvocati operano principalmente a Milano, dove sono iscritti al foro di competenza, ma possono fornire assistenza e tutela legale in tutta Italia. Tra l’altro si segnala anche la possibilità di delegare professionisti sparsi per tutto il territorio nazionale e presenziare dinanzi i TAR di tutta Italia oltre che fornire una prima consulenza on line via zoom.
Per assistenza, valutazione del documento caratteristico o per fissare una consulenza, CONTATTA subito lo Studio Legale Maiella e Carbutti all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero 351-8799894 (avv. Maiella) oppure al numero 345-2238661 (avv. Carbutti) .
Per saperne di più sulla DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA e gli altri istituti di DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui).
Ti potrebbe interessare anche...
Reati militari commessi dai subordinati: insubordinazione con violenza e minaccia - Artt. 186 e 189 c.p.m.p.
L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente
L’importanza della motivazione nel procedimento disciplinare: Sanzione Annullata
Secondo lavoro (attività extraprofessionale) per i militari. E' legittimo?
Tabella e benefici vittime del dovere e vittime del terrorismo
Limite di età nei concorsi pubblici
L'Aspettativa per i militari
Il militare può esercitare le funzioni di CTU e CTP?
Accesso abusivo allo SDI - Art. 615-ter c.p. . Cosa c'è da sapere
Nuove sull’ Art. 42 bis, d.lgs. 151/2001: Secondo la giurisprudenza, per le Forze Armate (eccetto per i Carabinieri) continua ad applicarsi la vecchia disciplina del rigetto solo in caso di eccezionali esigenze
Guarda anche i nostri approfondimenti VIDEO