Dopo 6 anni di battaglie legali, 4 ricorsi al TAR ed altrettanti accoglimenti è stata fatta giustizia in merito alla documentazione caratteristica di un militare, appartenente alla marina militare, che ha visto flettere la sua valutazione da eccellente a nella media a causa di una sanzione disciplinare illegittima e annullata anch’essa. Gli avvocati Maiella e Carbutti, tra i maggiori e veri esperti in diritto militare, hanno seguito il caso fin dalle sue origini ottenendo finalmente un accoglimento del ricorso ed una reformatio in melius della scheda valutativa del sottufficiale con una condanna complessiva del Ministero a circa 10.000 €.
Fatto
Il militare è un sottufficiale della marina militare. Nel corso della sua carriera ha sempre ricevuto una qualifica eccellente e, in quanto Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori a bordo nave (RLS), a causa di una problematica fatta presente e riguardante i mezzi di sicurezza dell'imbarcazione, veniva dapprima sanzionato illegittimamente e successivamente valutato "nella media". La vicenda nasce nel 2017 e di seguito gli veniva notificata una documentazione caratteristica con qualifica riportante "nella media" contenente diversi elementi peggiorativi del giudizio, ma attribuendo principalmente tale calo all'incarico di RSL e alla sanzione ricevuta che nel frattempo era stata annullata.
Infatti, il ricorso gerarchico della sanzione disciplinare si concludeva con l’annullamento della stessa, sia per motivi di merito ma anche per motivi di legittimità, in quanto all’interessato non erano stati garantiti correttamente i diritti a difesa.
Così, una volta ricevuta la documentazione caratteristica con qualifica di “nella media” procedeva a proporre un ricorso al TAR. L’amministrazione, visti gli evidenti motivi di illegittimità del documento lo annullava in autotutela obbligando il compilatore alla sua ri-edizione. Nel frattempo, il TAR, constatato l’intervenuto annullamento in autotutela, dichiarava la cessata materia del contendere condannando comunque l’amministrazione militare alla refusione delle spese legali per 1.800 € oltre oneri di legge e contributo unificato dato che tra i motivi di annullamento era presente quello dedotto in giudizio.
Successivamente, nel potere di riedizione dell’amministrazione, veniva notificata nuovamente la scheda valutativa riportante, a grandi linee, gli stessi vizi dedotti in precedenza. Così veniva proposto un secondo ricorso al TAR a seguito del quale l’amministrazione procedeva ad un nuovo annullamento in autotutela.
A seguito di ciò la documentazione viziata veniva nuovamente notificata e nonostante ben due annullamenti in autotutela, la stessa presentava i medesimi vizi dedotti nei precedenti ricorsi e stigmatizzati dagli annullamenti in autotutela della Direzione Generale del Personale Militare. La difesa procedeva quindi ad una nuova impugnazione con motivi aggiunti della scheda valutativa che il TAR annullava con sentenza nel 2022 e con la condanna del Ministero ad altri 2.000 € otre oneri di legge.
La precedente Sentenza di accoglimento
La motivazione di tale sentenza era chiara ed affermava che: “Venendo all'esame del ricorso per motivi aggiunti, esso è ad avviso del Collegio fondato e deve essere accolto, cogliendo nel segno la censura di contraddittorietà rispetto alle motivazioni rese nei provvedimenti di annullamento operati in via amministrativa dalla Direzione Generale del Personale Militare con due distinti provvedimenti riguardanti i precedenti atti adottati sempre con riferimento allo stesso periodo di valutazione, derivandone anche un difetto di motivazione nel terzo atto, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti oggi in esame.
Invero, le motivazioni poste a sostegno dei tre diversi atti con cui è stata attribuita al ricorrente, per il periodo indicato, sempre la qualifica finale "nella media", risultano sostanzialmente immutate in essi ed anche i fatti ivi richiamati dal 1° revisore sono i medesimi”. “Tuttavia, come anticipato, il primo provvedimento di annullamento da parte della Direzione Generale del Personale Militare aveva evidenziato "l'insussistenza del necessario rapporto di armonia e consequenzialità tra le voci analitiche espresse dal 1° Revisore, la qualifica riportata nel relativo riquadro e la qualifica finale attribuita dalla stessa autorità valutatrice. Le valutazioni delle voci analitiche interne espresse dal 1° revisore nelle varie parti del documento non sono sufficienti a suffragare la qualifica finale di "nella media" ed il secondo provvedimento della medesima Direzione che "è stata rilevata disarmonia tra i giudizi espressi dal 1° revisore, nonché qualifica assegnata, e le voci interne, da esso, selezionate" . “Orbene, tali discrasie motivazionali già riscontrate dalla stessa amministrazione in sede di controllo della documentazione caratteristica relativa al periodo – OMISSIS - del ricorrente, risultano perpetrate anche nella documentazione caratteristica da ultimo adottata, in quanto, da un esame comparativo tra gli atti che si sono succeduti cronologicamente, permangono sostanzialmente immutati tutti i singoli giudizi sulle voci analitiche resi dal 1° revisore rispetto al precedente provvedimento annullato ed emerge il medesimo giudizio, anche in termini lessicali, espresso dal 1° revisore, sia nella Parte IV della scheda di valutazione, che nel giudizio complessivo finale”.
La Sentenza del TAR Sardegna del 09.12.2023
Nonostante la chiara indicazione del TAR a non perpetrare ulteriormente tale valutazione, stante la carenza del necessario rapporto di armonia, il documento caratteristico veniva redatto contrariamente al giudicato e senza tener conto delle indicazioni della Direzione Generale del Personale Militare. Così inducendo il ricorrente ad un nuovo ricorso che non solo lo accoglieva con una motivazione importante ma condannava il ministero ad ulteriori 3.000 € oltre oneri.
La sentenza del TAR Sardegna così accoglie e motiva: “Rispetto al precedente provvedimento annullato, per l’ennesima volta sono rimasti invariati tutti i singoli giudizi espressi dal 1° Revisore sulle voci analitiche, ad eccezione di quello relativo alla qualità n. 1 (“Aspetto esteriore”), che oltretutto non viene abbassato ma, al contrario, viene elevato, passando dalla qualifica mediana (“Decoroso/Dignitoso”) a quella para apicale (“Distinto nel portamento e nel tratto”). Il 1° Revisore ha dunque attribuito al ricorrente 6 voci apicali, 1 voce para apicale e 11 voci mediane. Ora, è evidente ictu oculi che la media di tali giudizi analitici, considerate le ben 6 voci apicali attribuite al ricorrente dallo stesso 1° Revisore, non possa che condurre giocoforza ad una qualifica equivalente almeno a quella “superiore alla media”. Si tratta di una mera constatazione numerico-quantitativa. In altri termini, è sicuramente irragionevole svalutare il peso delle sei voci analitiche per le quali l’interessato ha ottenuto un giudizio apicale (cui si aggiunge, peraltro, quella valutata come para apicale) fino al punto da appiattire sul livello “nella media” la qualifica finale. (…) In ragione delle suesposte considerazioni la domanda di annullamento va accolta, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di riformulare la scheda valutativa del ricorrente(…) ;
Tale Sentenza ha una portata storica perché non solo annulla il documento ma impone all’amministrazione una reformatio in melius, andando a cristallizzare tutte le altre parti del documento caratteristico.
Conclusioni
La vicenda che certamente si è conclusa bene per il nostro cliente ha lasciato comunque un velo di amarezza, in quanto sono stati necessari ben 6 anni di battaglie legali e 4 ricorsi al TAR per ottenere piena giustizia con una condanna a carico del Ministero per 6.800 € complessivi oltre oneri di legge, per un totale di oltre 10.000 € . Grazie all’esperienza degli avvocati Maiella e Carbutti si è riusciti ad ottenere finalmente giustizia ed una sentenza che, da un lato ribadisce un orientamento già noto, ma che dall’altro si spinge fino ad imporre all’amministrazione una reformatio in melius del documento. Evento assai raro nelle sentenze amministrative in riferimento alla documentazione caratteristica.
Come contattare gli avvocati esperti in Diritto Militare Maiella e Carbutti
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