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MILANO - ROMA - VERONA

Forzata consegna. Chi può commetterla?

Forzata consegna. Chi può commetterla?

Nell’ambito militare si sente spesso parlare di Violata e Forzata consegna, ma in realtà quando si concretizzano? Quali sono i presupposti soggettivi ed oggettivi? Ma soprattutto quando si commettono i reati di violata e forzata consegna? Quali sono le differenze?

Lo studio degli avvocati militari, esperti in diritto militare, Pasquale Carbutti e Selene Maiella hanno provato a dare una concreta risposta alle domande poste da molti clienti. In prima battuta si darà una definizione dei reati partendo dalla disciplina contenuta nel Codice Penale Militare di Pace.

LA FORZATA CONSEGNA

L’art. 140, sulla forzata consegna, al comma 1 prevede che: “il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni”.

Questa disposizione è inserita nel Capo II inerente ai reati contro militari in servizio.

Vi è poi l’art. 118 c.p.m.p. che in tema di abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta, prevede al comma 1 che: “il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni”.

Le disposizioni in tema di violata consegna tutelano la persona durante lo svolgimento del servizio e proprio in ragione di esso, non è però necessario un ostacolo concreto al buon andamento del servizio stesso.

Il soggetto attivo per questa tipologia di reati può essere chiunque (art. 14, comma 2, c.p.m.p.), non solo il militare.

La consegna è sì rivolta al militare che la riceve ma la sua oggettivizzazione, nel suo contenuto obbligatorio, si ha solo nel momento in cui il militare, adempiendo a un obbligo, ne fa conoscere il contenuto ad un soggetto terzo.

Anche in questo caso è necessario che vi sia una consegna il cui contenuto è specifico, determinato e non astratto.

Non è necessario che la forzata consegna si sostanzi di una condotta violenta. Ciò che serve è che il soggetto agisca in contrasto con ciò che gli viene richiesto, di fare o non fare, in conformità con il contenuto della consegna stessa.

Tale azione può concretizzarsi in qualsiasi modo: violenza, frode, inganno, mera contravvenzione.

Quindi in sostanza la condotta tipica si concretizza in un contrasto con l’intimazione ricevuta a sua volta derivante dalla consegna. In sostanza quindi il soggetto deve violare l’intimazione direttamente derivante dalla consegna.

È sufficiente il dolo eventuale: il soggetto deve agire nella consapevolezza che tale azione potrebbe comportare anche la violazione della consegna e non solo dell’intimazione.

L’art. 118, commi 2 e 3, c.p.m.p. prevede delle aggravanti. Si tratta dei casi in cui il militare abbia commesso il reato: (a) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; (b) a bordo di una nave o di un aeromobile; c) in qualsiasi circostanza di grave pericolo; (d) e dallo stesso sia derivato un danno grave.

Nell’ipotesi generica di cui all’art. 140 c.p.m.p. il reato è punito con la reclusione militare da 6 mesi a 2 anni.

Nel caso dell’art. 118, comma 1, c.p.m.p. il militare è punito con la reclusione militare fino a 3 anni.

Per quanto riguarda le ipotesi aggravanti: la pena è innalzata da 1 a 5 anni di reclusione militare nelle ipotesi sub a)b)c); mentre nell’ipotesi sub d) la reclusione militare va da 7 anni a 15 anni.

Giurisprudenza

Più volte la Cassazione penale ha affermato che “forzare una consegna” non deve essere inteso esclusivamente come sinonimo di coercizione fisica o morale nei confronti del militare incaricato della consegna, ma ha un significato più ampio. Ricomprenderebbe infatti anche la sorpresa, l’artificio, l’inganno e qualsiasi altro fatto che renda possibile la violazione di cui all’art. 140 c.p.m.p.

Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 4/4/1984, n. 102 con la quale ha affermato che “a previsione dell'art. 120 […] si riferisce ad un'ipotesi chiaramente di minimo rilievo e ha carattere meramente sussidiario, il raffronto della pena per il reato dell'art. 118 non può essere limitato a quella stabilita nel primo comma, poiché vanno tenuti presenti i successivi capoversi, i quali comminano nel minimo una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122 (e cioè la reclusione militare non inferiore a sette anni) e nel massimo prevedono la medesima sanzione fino a quindici anni”.

Vi è poi l’art. 141, c.p.m.p., Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta:



  1. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno
  2. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Il legislatore ha voluto tutelare il servizio di sentinella sanzionando condotte che, pur non costituendo forzamento della consegna, sono in grado di contraddire l’autorità della sentinella attraverso la contravvenzione ad una sua intimazione.

Violazione dell’intimazione della sentinella che non si concretizza però come forzata consegna in quanto il contenuto dell’intimazione non coincide con il contenuto della consegna.

Reclusione militare fino a 1 anno per colui che non ottempera all’ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta.

La pena è innalzata da 1 a 3 anni di reclusione per colui che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel momento in cui viene imputato al militare il compimento di uno dei reati sopra indicati si dovrà valutare innanzitutto se il comportamento è stato preceduto da una consegna e, successivamente, che la stessa abbia i caratteri di specificità, precisione e che non lasci in alcun modo il militare libero di agire discrezionalmente.

Qualora il comportamento non sia preceduto da una consegna con tali caratteristiche non si dovrebbe mai imputare al militare né il reato di violata consegna e né quello di forzata consegna.

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