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Art. 615 - ter c.p. - Accesso Abusivo Sistema informatico - Assoluzione perchè il fatto non sussiste

Art. 615 - ter c.p. - Accesso Abusivo Sistema informatico - Assoluzione perchè il fatto non sussiste

In un mondo sempre più interconnesso, la sicurezza informatica e la protezione dei dati sono diventate questioni di primaria importanza, specialmente quando si tratta di sistemi informativi utilizzati dalle forze dell'ordine e da altri enti governativi. Il caso che qui verrà analizzato riguarda un militare dell’Arma dei Carabinieri imputato per il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” che è stato assolto dall'accusa di accesso abusivo a un sistema informatico con formula piena anche grazie alla difesa degli Avvocati Maiella e Carbutti che emergono come figure di spicco, grazie alla loro profonda esperienza e specializzazione in diritto militare.

L’art. 615-ter codice penale

L'articolo 615-ter del Codice Penale italiano riguarda il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Introdotto per contrastare le violazioni informatiche, questo articolo mira a tutelare l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici.

In base a questo articolo, è considerato reato l'accesso, senza autorizzazione, a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o il mantenimento dell'accesso contro la volontà espressa o presunta di chi ha il diritto di escluderlo. La legge si applica anche nei casi in cui l'accesso sia ottenuto superando le misure di sicurezza poste a protezione del sistema.

Il reato prevede una pena “base” fino a 3 anni di reclusione, ma nei casi più gravi come quelli generalmente contestati ad appartenenti delle Forze di polizia viene prevista una pena da tre a otto anni di reclusione.

Infatti, la specificità dell'articolo 615-ter sta nel punire non solo l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici (già contemplato dall'art. 615-ter del codice penale), ma anche l'uso improprio di dati ai quali si è legittimamente accesso in virtù della funzione rivestita. Ciò significa che anche i dipendenti pubblici come militari e forze di polizia in generale, che per natura del loro incarico hanno accesso a sistemi informatici sensibili, possono essere soggetti a sanzioni penali se abusano della loro posizione per accedere o divulgare dati in modo non autorizzato.

Il caso

La vicenda prende avvio dalla segnalazione da parte dei superiori del militare per una serie di accessi sospetti al sistema informatico, i quali sono stati ritenuti non giustificati dalle esigenze di servizio. Secondo l'accusa, questi accessi avevano lo scopo di consultare dati sensibili senza un legittimo motivo professionale. La difesa, d'altra parte, ha sostenuto l'assenza di una violazione concreta delle norme, argomentando la legittimità degli accessi effettuati dall'imputato sulla base delle proprie responsabilità lavorative e delle autorizzazioni possedute.

Durante il processo, è stata esaminata la natura degli accessi al sistema informatico, con un focus particolare sulle intenzioni e sulle modalità con cui l'imputato ha consultato i dati. La questione centrale è stata stabilire se tali accessi fossero effettivamente abusivi o se rientrassero nelle prerogative lavorative dell'imputato, considerando anche le misure di sicurezza e le procedure interne stabilite per regolamentare l'uso dei sistemi informatici in questione.

Il tribunale, dopo aver valutato le prove e le testimonianze presentate, ha dovuto decidere sulla sussistenza o meno del reato di accesso abusivo a sistema informatico, tenendo conto delle disposizioni regolamentari e della giurisprudenza esistente in materia.

La motivazione della sentenza

Il militare è stato assolto perché il fatto non sussiste in quanto non è stato dimostrato con il necessario grado di certezza che avesse abusato della propria autorizzazione accedendo al sistema informatico per motivi non inerenti alle esigenze di servizio. Le conclusioni e le motivazioni dell'assoluzione si fondano su vari punti chiave:

  1. **Accessi Autorizzati**: Era pacifico che l'imputato avesse effettuato tutti gli accessi al sistema SDI. Inoltre, in virtù della sua posizione di Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio, era autorizzato ad accedere al sistema per ragioni inerenti alla sua attività d'ufficio.
  2. **Valutazione della Legittimità degli Accessi**: La questione centrale era determinare se gli accessi fossero stati abusivi o lecitamente effettuati. La legge prevede che l'accesso ai sistemi informatici è consentito solo per perseguire finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della criminalità. Non è stato dimostrato che gli accessi effettuati dall'imputato si discostassero da queste finalità.
  3. **Assenza di Prove di Abuso**: Non sono emerse prove concrete che indicassero che l'imputato avesse consultato il sistema informatico violando le specifiche regole di condotta imposte dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso. Inoltre, non è emerso che avesse agito seguendo input esterni o per interessi personali.
  4. **Procedura e Intenzioni**: Le testimonianze e le prassi operative interne indicavano che l'imputato non aveva agito in modo ontologicamente diverso dalle attività istituzionali a lui affidate. Anzi, sembra che ogni accesso fosse mosso dalla convinzione della necessità di effettuare ulteriori verifiche su casi specifici, ritenuti astrattamente idonei a generare ulteriori piste investigative.
  5. **Legittimità dell'Acquisizione dei Dati**: È stato riconosciuto che, data la sua autorizzazione all'accesso, l'acquisizione di dati da parte dell'imputato era di per sé legittima. Non è stato dimostrato alcun uso improprio dei dati acquisiti che avrebbe potuto configurare un reato.

In sintesi, la sentenza ha stabilito l'assenza di abuso nell'accesso al sistema SDI da parte dell'imputato, sottolineando che le sue azioni erano in linea con le prerogative lavorative e le autorizzazioni possedute, non violando le normative e le procedure stabilite per l'uso dei sistemi informatici in contesti sensibili come quello delle forze dell'ordine.

 

Per contattare gli Avvocati Maiella e Carbutti

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