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MILANO - ROMA - VERONA

La riabilitazione penale militare: come ottenerla

La riabilitazione penale militare: come ottenerla

La riabilitazione è un concetto giuridico di fondamentale importanza contemplato nel codice penale ordinario, specificamente negli articoli 178-181 c.p.. Si tratta di un'istituzione che mira a ripristinare la posizione giuridica del condannato alla situazione precedente alla sentenza di condanna, consentendo una reale riabilitazione e una reintegrazione nella società. Nell'ambito del diritto militare, la riabilitazione assume un ruolo distintivo, richiedendo una specifica competenza da parte dell'Avvocato esperto in questo campo.

Gli avvocati Maiella e Carbutti, rinomati professionisti nel diritto militare, vantano una comprovata esperienza nella gestione di questioni legate al Diritto Penale militare ed anche alla riabilitazione nel medesimo contesto giuridico. La loro competenza si estende all'ambito della riabilitazione comune, nonché a quella specifica delle pene militari accessorie e degli effetti penali militari. Grazie alla loro conoscenza approfondita del codice penale militare, sono in grado di fornire una consulenza legale esperta e una rappresentanza adeguata durante il processo di riabilitazione.

Nel presente articolo, esploreremo in dettaglio il concetto di riabilitazione generale e nel contesto militare, evidenziando la sua distinzione dalla riabilitazione comune prevista dal codice penale. Approfondiremo i requisiti necessari per richiedere la riabilitazione, sia a livello generale che specifico per il contesto militare. Esamineremo anche gli effetti della riabilitazione, compresi gli aspetti relativi al casellario giudiziale.

La riabilitazione militare non solo offre la possibilità di eliminare le conseguenze penali della condanna, ma consente anche il recupero di decorazioni, distinzioni onorifiche di guerra e ricompense al valore e al merito militare perse a causa della condanna. Pertanto, la figura dell'Avvocato Esperto in Diritto Militare svolge un ruolo cruciale nel garantire una corretta rappresentanza legale e nel massimizzare le possibilità di successo durante il processo di riabilitazione militare.

Leggi l’approfondimento per scoprire tutti i dettagli sulla riabilitazione generale e militare, i requisiti necessari per richiederla e l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati.

 

La riabilitazione

La riabilitazione è un concetto giuridico contemplato nel codice penale (articoli 178-181 c.p.) che ha lo scopo di ripristinare la sua posizione giuridica precedente alla sentenza di condanna. Si tratta di un'istituzione che mira a eliminare le conseguenze penali diverse dalla pena principale, le quali possono ostacolare la reintegrazione del condannato nella società.

La riabilitazione è considerata una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, e ha una funzione premiale. La sua concessione da parte del Tribunale di sorveglianza richiede che il richiedente dimostri di essersi ravveduto, attraverso comportamenti corretti nel periodo di tempo stabilito dalla legge fino alla decisione sull'istanza. Inoltre, è necessario che il condannato si attivi per eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta criminosa, anche se nel processo penale non è stata costituita una parte civile e non sono state pronunciate sentenze sulle obbligazioni civili, scaturenti proprio dall’illecito penale.

La riabilitazione può essere richiesta da una persona che è stata condannata con una sentenza definitiva o un altro provvedimento esecutivo analogo. È necessario che sia trascorso un periodo di tempo minimo dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria, a meno che la pena principale sia stata estinta in altro modo. Durante questo stesso periodo, il condannato deve dimostrare un sicuro ravvedimento, attraverso un comportamento inequivoco.

La riabilitazione consente al condannato di ripristinare la capacità giuridica che era stata compromessa dalla sentenza di condanna.

 

I requisiti

I requisiti per richiede una riabilitazione sono indicati nell’art. 179 c.p. e nello specifico:

3.1. Requisiti positivi: buona condotta Prima di ottenere la riabilitazione, il condannato deve dimostrare una "buona condotta" con prove effettive e costanti di aver abbandonato scelte criminali e di aver adottato uno stile di vita rispettoso delle norme comuni di comportamento. La mera assenza di elementi negativi non è sufficiente; è essenziale manifestare comportamenti positivi che dimostrino un vero ravvedimento.

3.2. Requisiti negativi: a) mancato adempimento delle obbligazioni civili . Il condannato deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che dimostri di essere nell'impossibilità di farlo. Questa "impossibilità" non si limita solo a motivi economici, ma può comprendere situazioni oggettive che impediscono l'adempimento, come l'incapacità di identificare le vittime del reato.

3.2. Requisiti negativi: b) non sottoposizione a misure di sicurezza . La riabilitazione è esclusa per chi è stato sottoposto a misure di sicurezza, ad eccezione delle misure di sicurezza della confisca e dell'espulsione dello straniero. L'applicazione di una misura di sicurezza rende la persona inidonea a richiedere la riabilitazione, a meno che tale misura sia stata revocata.

3.3. Requisiti temporali Il condannato può richiedere la riabilitazione solo dopo almeno tre anni (anziché i precedenti cinque) dalla data in cui ha eseguito o estinto la pena principale, dimostrando buona condotta in questo periodo. I recidivi hanno tempi più lunghi (otto o dieci anni) per la riabilitazione. Il computo del termine inizia al termine della pena detentiva o al pagamento completo della pena pecuniaria. Per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, il termine di 10 anni decorre dalla revoca dell'assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola.

Se il condannato ha ottenuto la sospensione condizionale della pena, il termine per la riabilitazione coincide con la fine della sospensione condizionale. Allo stesso modo, se è stata concessa la liberazione condizionale, il termine decorre dalla data dell'ammissione alla liberazione condizionale.

La riabilitazione è un processo giudiziario attraverso il quale una persona condannata può ottenere la cancellazione parziale o totale degli effetti della condanna, dimostrando una reale riabilitazione e una reintegrazione nella società. Questo è importante per consentire a una persona che ha commesso un reato di avere una seconda possibilità e di non essere continuamente penalizzata dai precedenti penali.

 

Gli effetti della riabilitazione

La riabilitazione penale ha diversi effetti sulla condizione giuridica del condannato. Come detto, essa permette la revoca delle pene accessorie e degli effetti penali derivanti dalla condanna.

Le pene accessorie sono automaticamente applicate alla sentenza di condanna e si applicano indipendentemente dalla durata della pena principale. Le pene accessorie che possono essere revocate tramite la riabilitazione includono:

Interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.): La persona condannata non può ricoprire incarichi pubblici.

Interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.): La persona condannata è privata del diritto di esercitare una specifica professione o arte.

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater c.p.): La persona condannata non può stipulare contratti con l'amministrazione pubblica.

Decadenza dalla potestà di genitore (art. 34 c.p.): La persona condannata perde i diritti e i doveri derivanti dalla paternità o maternità.

Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e dell'impresa (art. 35 bis c.p.): La persona condannata non può svolgere funzioni di gestione o direzione in organizzazioni o imprese.

La riabilitazione non si applica all'interdizione legale (art. 32 c.p.), che rimane in vigore solo durante l'esecuzione della pena principale, né alla pubblicazione della sentenza (art. 36 c.p.), che ha effetto immediato senza influenzare la capacità giuridica.

Gli "altri effetti penali della condanna" (art. 178 c.p.) si riferiscono a tutte le conseguenze afflittive che derivano direttamente dalla sentenza di condanna e che riducono le capacità giuridiche del condannato. Non essendoci una definizione codicistica specifica degli effetti penali, la Corte di Cassazione ha stabilito che questi effetti sono la conseguenza di una sentenza di condanna irrevocabile e non di altri provvedimenti discrezionali dell'amministrazione pubblica basati sulla condanna. Gli effetti penali hanno una natura sanzionatoria, anche se influiscono su ambiti diversi dal diritto penale sostanziale o processuale.

La riabilitazione impedisce il computo della condanna per la recidiva, la dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, permette di beneficiare di amnistia e indulto a condizione che non ci siano condanne precedenti e elimina gli effetti preclusivi della condanna per ottenere la cittadinanza italiana.

Tuttavia, l'estinzione degli effetti penali è soggetta alle disposizioni di legge. Ad esempio, la sospensione condizionale della pena non è concessa se il condannato ha precedenti condanne, anche se è stato riabilitato. Allo stesso modo, il perdono giudiziale è vietato al condannato nonostante la riabilitazione, come stabilito dall'art. 169, comma 4, c.p.

L'effetto estintivo dei effetti penali si verifica a partire dalla data in cui la decisione di riabilitazione diventa definitiva (effetto retroattivo), non dalla data in cui si verificano le condizioni per ottenere la riabilitazione. La pronuncia di riabilitazione ha valore costitutivo e dipende dalla valutazione dei requisiti previsti dalla legge da parte dell'autorità giudiziaria.

Il provvedimento di riabilitazione diventato definitivo viene annotato nella sentenza di condanna dalla cancelleria, così come il provvedimento di revoca, come stabilito dall'art. 192 del codice di procedura penale.

 

Conseguenze sul casellario

Le condanne per le quali è stata concessa e non revocata la riabilitazione (art. 24 DPR 313/2002, lett. d) non sono incluse nel certificato richiesto dall'interessato né nel certificato richiesto dal datore di lavoro, in conformità all'art. 25-bis che fa riferimento all'art. 24 dello stesso Decreto. Tuttavia, i provvedimenti relativi alla riabilitazione sono iscritti in forma ridotta nel casellario giudiziale, come stabilito dall'art. 3 del DPR 313/2002, ed è pertanto possibile ottenerne conoscenza, per ragioni di giustizia, da parte di tutti gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e da quelli del pubblico ministero (art. 21 e 21-bis). Inoltre, previa autorizzazione del giudice competente, il difensore può accedere a tali informazioni per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale (art. 22). Le autorità amministrative e i gestori dei servizi pubblici possono consultare le informazioni relative alla riabilitazione, conformemente all'art. 39 del DPR 303/2002, per l'esercizio delle loro funzioni (art. 28).

 

La riabilitazione militare

La riabilitazione militare è un istituto separato e distinto dalla riabilitazione comune prevista dall'art. 178 e seguenti del codice penale. La riabilitazione comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari, i quali devono essere affrontati secondo quanto stabilito dalla legge penale militare (art. 72 e 412 c.p.m.p.).

La riabilitazione militare non comporta il ripristino del grado militare perso a causa della condanna (art. 73 c.p.m.p.), ma permette il recupero delle decorazioni, delle distinzioni onorifiche di guerra e delle ricompense al valore e al merito militare che erano state perse a seguito della condanna. Inoltre, elimina l'incapacità di ottenerle in futuro (artt. 1430 e 1452 del codice dell'ordinamento militare, D.lgs. n. 66/2010).

La riabilitazione militare può essere richiesta da un membro delle Forze armate che abbia già ottenuto la riabilitazione secondo la legge comune, oppure può essere richiesta dal Procuratore generale militare al Tribunale di sorveglianza militare, che ha sede a Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale. Il procedimento avviene in camera di consiglio (art. 412 c.p.m.p.).

La riabilitazione comune costituisce un requisito preliminare per la riabilitazione militare. Pertanto, il richiedente deve aver ottenuto la riabilitazione comune per lo stesso reato per il quale chiede la riabilitazione militare. La concessione della riabilitazione militare tiene conto della meritevolezza del soggetto in relazione ai valori specifici dell'ordinamento militare.

 

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