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Truffa Militare - art. 234 c.p.m.p. : Significato, Differenze con la Truffa Ordinaria

Truffa Militare - art. 234 c.p.m.p. : Significato, Differenze con la Truffa Ordinaria

La truffa militare rappresenta uno dei reati più comuni e affrontati all'interno dei Tribunali Militari e delle Procure Militari di Verona, Roma e Napoli. Ma cosa si intende esattamente per truffa militare? Chi può commettere questo reato e quali sono le differenze rispetto alla truffa ordinaria prevista dall'art. 640 del Codice Penale? È fondamentale farsi assistere e tutelare da un avvocato esperto in diritto militare? E soprattutto, può il reato di truffa militare comportare la rimozione dal grado? Lo Studio Legale degli Avvocati Militari Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare, ti possono assistere e tutelare in tutte le fasi del procedimento penale ed in un eventuale procedimento disciplinare. 

Nel presente articolo, esamineremo l'art. 234 del Codice Penale Militare di Pace, che riguarda il reato di truffa militare, analizzando le diverse condotte che possono configurare questo reato e le relative pene previste. Inoltre, confrontiamo la truffa militare con il reato di truffa ordinaria, evidenziando le differenze sostanziali tra le due fattispecie. Inoltre, in questo articolo esploreremo la pena accessoria della rimozione dal grado, evidenziando le conseguenze che potresti affrontare in caso di condanna.

Comprendiamo l'importanza di farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto militare in situazioni come queste. La nostra esperienza pluriennale ci ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle specificità del sistema giuridico militare, delle sue sfaccettature e delle implicazioni disciplinari che possono derivare da un procedimento penale. Affidandoti a noi, garantiamo una difesa adeguata e personalizzata in ogni fase del processo, tutelando i tuoi diritti e il tuo futuro militare. 

Siamo qui per offrirti il supporto legale di cui hai bisogno per affrontare questo delicato processo e proteggere la tua carriera militare. Continua a leggere per saperne di più sulle implicazioni di questo reato e sulle nostre competenze specifiche nel campo della difesa legale per i militari.

L’art. 234 del Codice penale militare di pace rubricato “truffa”

[I]. Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

 

Confronto tra il reato di cui all’art. 640 c.p. e l’art. 234 c.p.m.p.

Tale delitto, al pari di quanto accade con riferimento all’art. 640 c.p., se da un lato il profitto può essere considerato qualunque utilità o vantaggio patrimoniale e quindi non propriamente e strettamente economico, l’elemento del danno deve, invece, essere a carattere patrimoniale ed economico con l’effetto di produrre la perdita definitiva del bene della vittima (Cass. Pen. Sez. I , 5 giungo 2017, n. 31684).

Come già detto, tale reato, infatti, trova molti elementi in comune con la fattispecie delittuosa contenuta nell’art. 640 del Codice penale. Ne sono un esempio il riferimento al fatto che “l’amministrazione militare” dell’art. 234 c.p.m.p. deve essere ricompreso nel più ampio termine di “pubblica amministrazione” dell’art. 640 c.p.

Al pari, l’elemento oggettivo è quello della condotta fraudolenta che consiste proprio negli artifizi o raggiri che deve precedere necessariamente l’induzione in errore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto.

L’elemento soggettivo è, invece, costituito dal dolo generico sia esso diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (inganno – profitto – danno), anche se prevedibili dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o del motivo che ha spinto l’agente del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente a realizzare l’inganno (Cass. Pen. sez. II , 12/24643).

Anche le pene previste sono praticamente identiche. Se il soggetto passivo del reato “militare” deve essere, appunto, un altro militare, nel reato cosiddetto ordinario, deve essere un privato. In questo caso la pena va da sei mesi a tre anni. Diversamente, se il soggetto passivo è la pubblica amministrazione e quindi l’amministrazione militare, la pena è aumentata e da uno a cinque anni.

 

Casistiche

Tra le diverse casistiche in cui può configurarsi il reato di truffa cd. militare (ex. art. 234 c.p.m.p.)  troviamo, ad esempio, la condotta di un militare che utilizzi falsa documentazione presentata all’amministrazione militare al fine di ottenere l’indebita liquidazione di indennità in occasione di missioni o trasferimenti. Potrebbe costituire il reato di truffa anche la presentazione di dichiarazioni menzognere circa la durata del servizio fuori sede che abbia quindi le finalità e gli elementi di cui sopra per la configurazione del reato.

Va detto in proposito che il reato si consuma al momento della liquidazione e nel caso ciò avvenga in modo frazionato, la consumazione si protrae fino al momento in cui ha luogo l’ultimo atto di riscossione patrimoniale (De Luca, Truffa, p. 413).

Anche la presentazione di falsi certificati medici al fine di assentarsi dal servizio potrebbe integrare il reato di truffa, tuttavia, per queste fattispecie si rimanda ad altri approfondimenti, in quanto investono un’analisi più completa e più approfondita dei fatti contestati.

 

Perché farsi assistere da un avvocato militare

Molto spesso è diffusa la convinzione che anche per un reato “militare” o comunque per l’incriminazione di una fattispecie delittuosa commessa da un militare, ma contemplata nel Codice penale, sia sufficiente farsi assistere da un avvocato “penalista”. Come detto in più approfondimenti, sebbene la procedura penale sia la medesima anche per i procedimenti penali “militari”, è pur vero che vi sono molte sfaccettature e molte particolarità che necessitano di una profonda conoscenza della specifica materia militare. Tra l’altro, uno degli aspetti da non sottovalutare è il fatto che qualunque comportamento penalmente rilevante (sia esso propriamente militare che ordinario) incide inevitabilmente sulla sfera lavorativa dello stesso, comportando l’apertura di un procedimento disciplinare che può arrivare anche alla rimozione dal grado. Tra l’altro, per il rato di truffa non va sottaciuto la presenza della pena accessoria, proprio della rimozione.

 

Per contattare gli Avvocati Carbutti e Maiella

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