Lo studio legale degli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, esperti in Diritto Militare, hanno recentemente ottenuto una importantissima sentenza di assoluzione con formula piena perché “il fatto non sussiste” in un caso relativo ad un Carabiniere accusato di disobbedienza ex. art. 173 del c.p.m.p. presso il Tribunale Militare di Verona.
La vicenda che qui si discute riguarda un Carabiniere che, durante il servizio di pattuglia, nel mentre era impiegato nella gestione degli esiti di un sinistro stradale, viene raggiunto da una chiamata della Centrale Operativa con richiesta di recarsi in un altro luogo per verificare la chiamata di un privato cittadino che aveva sentito dei lamenti provenire dalla casa contigua. Il militare rappresentava, che oltre ad essere impiegato nella gestione del già menzionato sinistro stradale, concordemente con quanto indicato dalla stessa centrale operativa, non era il caso che si recasse in quanto era stata già preallertata un’altra pattuglia che stava raggiungendo il luogo, cosa che effettivamente si concretizzava qualche minuto più tardi. Così, di fatto, rendendo inutile il suo intervento anche qualora avesse deciso di raggiungere il sito della richiesta d’aiuto.
Nell’udienza preliminare il GUP lo rinviava a giudizio nonostante le corpose memorie presentate a discolpa. Invece, nel corso del dibattimento, a seguito dell’interrogazione dei testi e dell’imputato emergeva che l’ordine non era stato fornito con chiarezza e che nessun pregiudizio era stato arrecato all’amministrazione, tantomeno al privato cittadino.
Alle conclusioni, il Pubblico Ministero chiedeva comunque l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituiva reato, mentre la difesa degli Avvocati Selene J. G. MAIELLA e Pasquale CARBUTTI ne chiedeva l’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussisteva.
Il Giudice, concordando con la linea proposta dalla difesa decideva di assolvere l’imputato con formula piena perché “il fatto non sussiste”.
Udienza tenuta a Verona il giorno 11 novembre 2022.
Il reato di disobbedienza
Il reato di Disobbedienza è disciplinato dal Titolo III – Capo I “della disobbedienza” – art. 173 “Nozione del reato e circostanza aggravante” il quale afferma che: “Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
[II]. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo”.
Casistica
Per comprendere appieno il reato di disobbedienza risulta necessario fare riferimento al concetto di Ordine. In particolare, l’art. 727 del DPR 90 del 2010 rubricato “Emanazione di ordini” dispone che “Gli ordini, emanati in conformità e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve”. Pertanto, dalla semplice lettura dell’articolo 727 del TUOM non deve residuare alcun dubbio in chi riceve la disposizione che si tratti di un ordine.
Per la configurazione del reato di disobbedienza è sufficiente il dolo generico, ovvero nel semplice rifiuto di obbedire ad un ordine attinente al servizio e quindi nella volontà libera e cosciente di non ottemperare ad un ordine legittimamente impartito (Cass. Pen. Sez. I, 23 settembre 1993, n. 8716 in Codici Penali Militari di A. Tencati – La Tribuna 23^ edizione).
Tra l’altro rileva il reato di disobbedienza anche qualora vi si chieda una esecuzione differita, ovvero quando, a seguito di un ordine impartitogli dal superiore si chieda un’esecuzione non immediata. Quindi è punibile il militare che era obbligato al solo dovere di acquiescenza e di disponibilità ad un futuro facere. (Corte Militare d’Appello se. Dist. Verona, 7 luglio 1989, in Rass. Giust. Militare 1989, n. 475).
Tra gli altri aspetti meritevoli di menzione troviamo quello relativo ad una mancata prontezza nell’eseguire l’ordine, infatti, non può essere punito il militare che non lo faccia con prontezza dato che il reato di disobbedienza è configurabile unicamente quando vi sia rifiuto, omissione o ritardo nella sua esecuzione.
Ultima fattispecie che merita certamente attenzione è quella relativa alla mancata firma della comunicazione della sanzione disciplinare e della documentazione caratteristica con il relativo foglio di comunicazione.
Bisogna, però, distinguere le due casistiche. Nel caso il militare non firmi la comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento disciplinare possiamo notare due orientamenti giurisprudenziali: il primo che ritiene integrata la condotta per i reati di disobbedienza per quanto al rifiuto del militare di sottoscrivere, per presa visione, il documento che attesta l’avvenuta inflizione a suo danno della sanzione disciplinare (Cass. Pen. Sez. I , 28 febbraio 2008, n. 8987 in Codici Penali Militari di A. Tencati – La Tribuna 23^ edizione), dall’altra, invece, troviamo l’orientamento secondo cui non integrerebbe il reato di disobbedienza il rifiuto nel sottoscrivere tale comunicazione in quanto l’ordine del superiore gerarchico di sottoscrivere il documento conclusivo non è funzionale alle esigenze di servizio o della disciplina (Cass. Pen. Sez. I , 15 gennaio 2018, n. 1522 Codici Penali Militari di A. Tencati – La Tribuna 23^ edizione).
Va detto, però che la mancata firma di presa visione o per presa d’atto, al di fuori della valutazione circa la configurabilità o meno del reato ex. art. 173 c.p.m.p. , ha anche il duplice scopo di identificare il dies a quo per i termini di impugnazione amministrativi. Pertanto, è sempre consigliabile firmare la notifica al fine di ottenerne copia e quindi avere certezza della tempistica entro cui impugnare il provvedimento amministrativo.
Nel caso, invece, ci si trovi di fronte alla fattispecie del militare che si rifiuti di firmare il foglio di comunicazione della documentazione caratteristica, ben si può configurare il reato di disobbedienza in quanto la sottoscrizione del foglio di comunicazione è espressamente previsto dall’art. 19 del DPR 15 giugno 1965 n. 1431 trattandosi di adempimento attinente al servizio.
PER CONTATTARE GLI AVVOCATI MAIELLA E CARBUTTI
In caso di assistenza, consulenza o tutela legale in Diritto Penale Militare puoi CONTATTARCI via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure via Telefono, WhatsApp o Telegram chiamando il 351- 8799894 (avv. Maiella) oppure 345 - 2238661 (avv. Carbutti).
Invece, per saperne di più sugli istituti di DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE consigliamo anche il nostro MANUALE ESPLICATIVO DI DIRITTO MILITARE (Per maggiori info sul manuale e sui contenuti clicca qui)
Ti potrebbe interessare anche...
Guarda anche i nostri approfondimenti VIDEO