Una delle principali problematiche riscontrate dai concorrenti a concorsi pubblici per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è quello relativo alla contestazione di eventuali provvedimenti di non idoneità espressi dalle Commissioni mediche nella fase degli accertamenti medici e psicoattitudinali.
In questo approfondimento non ci soffermeremo sulle singole problematiche fisiche o psicofisiche ma affronteremo la questione dal punto di vista tecnico e procedurale relativamente alla contestazione dei giudizi di non idoneità espressi dalle competenti commissioni mediche istituite per i diversi concorsi per Carabinieri, Polizia, Esercito, Marina, Aeronautica e Giardia di Finanza.
Ebbene, grazie all’esperienza maturata dagli Avvocati Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare e procedure concorsuali, possiamo trarre qualche giusta conclusione e consiglio su come affrontare detta problematica.
Infatti, la questione non è di poco conto dato che una scarsa conoscenza e praticità dei passi corretti per affrontare un ricorso avverso tali provvedimenti può pregiudicarne il buon esito anche se la non idoneità è stata adottata in modo illegittimo.
Per analizzare il problema appare opportuno fare riferimento ad un caso concreto che ha visto un ricorrente impugnare il provvedimento di non idoneità relativo al reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Lo stesso, dopo aver superato la prova scritta e quelle di efficienza fisica è stato giudicato non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, in quanto “ha riportato il coefficiente 2 nell’appartato PS”.
In sede di impugnativa, lo stesso aveva prodotto una serie di documenti di natura sanitaria che in realtà non attestavano alcuna patologia psichiatrica, o quantomeno nessuna che potesse comportare problemi in ambito lavorativo. Con ciò a ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.
Il concorrente proponeva ricorso al TAR Lazio che con Decreto monocratico disponeva una nuova verificazione, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente della patologia causa di esclusione e quindi la sua idoneità o meno al reclutamento.
Così l’organo verificatore ha effettuato la relazione di verificazione che, concentrandosi sulla documentazione prospettata dal ricorrente ne ha comunque valutato la non idoneità in quanto la patologia sofferta non era compatibile con lo svolgimento del servizio militare come carabiniere.
In esito a tale valutazione il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, contestando le conclusioni della Commissione di verificazione e chiedendo il rinnovo della valutazione attraverso una struttura pubblica “civile”.
Tuttavia, il TAR rigettava tali ricorsi con particolare riferimento alla necessità di addivenire ad una nuova valutazione avvalendosi di struttura pubblica “civile” in quanto l’Organismo Verificatore “ha dimostrato di avere eseguito uno scrupoloso esame della documentazione medica rilevante; ha sottoposto il candidato a -OMISSIS- nonché a visita specialistica. L'esame ha confermato la problematica già emersa e classificata dalla Commissione medica di concorso, con conseguente declaratoria di non idoneità del ricorrente.
Alla luce dell'istruttoria svolta e degli esiti della verificazione effettuata il Collegio può dunque concludere che sono stati adeguatamente approfonditi tutti i profili "critici" che assumevano rilievo in base alle norme tecniche di riferimento, che debbono essere rigorosamente applicate dalle commissioni che operano nel settore delle verifiche sanitarie, le quali devono necessariamente attenersi a parametri scientificamente consolidati e a principi di uniformità procedurale, oltre che a parametri valutativi omogenei, operando esse nell'ambito di contesti selettivi pubblici, in cui la parità di trattamento tra i candidati è uno dei principi cardine da osservare (…) Giova rammentare che, in procedure concorsuali di ambito militare, quale quella in esame, le valutazioni della preposta Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, come tale tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che vi sia prova (da parte del ricorrente) di macroscopiche abnormità, nella specie non dimostrate (cfr. Cons. Stato, IV, 28 giungo 2018, n. 3982). (TAR Lazio – Roma – sez. I – 01/02/2022, Sent. n. 1204)
Pertanto, quale giusta conclusione appare opportuno ribadire che, sebbene sia possibile contestare una esclusione concorsuale per non idoneità agli accertamenti sanitari è pur vero che tale ricorso deve essere fatto e proposto seguendo le giuste procedure per la verifica della reale condizione sanitaria del ricorrente al fine di evitare che il TAR possa esprimersi rigettando il gravame pur in presenza di una effettiva illegittimità soprattutto nella valutazione medica.
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