Cosa è la Messa alla Prova, conosciuta anche come MAP? Si può chiedere anche per i procedimenti penali militari? Come fare a sospendere un procedimento penale anche dinanzi alla Procura Militare? Lo studio legale degli Avvocati Carbutti e Maiella, in base al caso specifico ed alla situazione concreta, analizza le situazioni per cui può essere utile chiedere la Messa alla prova. Ma quando si può chiedere? Quali sono i reali benefici per un militare? Può determinare anche l’annullamento del procedimento disciplinare?
Andiamo per gradi e proviamo a fornire una risposta a tutti i quesiti:
LA MESSA ALLA PROVA
La messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento penale, a seguito del quale l’imputato viene affidato ad un Ente “sociale” o “caritatevole” individuato dall’UEPE (Ufficio esecuzioni penali esterne) a cui dovrà essere rivolta la domanda. In particolare, tale impiego consiste in un lavoro di pubblica utilità a titolo gratuito ed a favore della collettività intera, con lo scopo di riparare le conseguenze dannose scaturite dal reato e, se possibile, al risarcimento del danno cagionato con la sua condotta criminosa.
Il buon esito della messa alla prova comporterà l’estinzione del reato per cui si procede.
L’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale potrà chiedere la Messa alla prova:
- prima dell’esercizio dell’azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio;
- in corso di indagini con deposito alla cancelleria del GIP previo parere del PM;
- successivamente all’esercizio dell’azione penale: In sede di udienza preliminare dovrà essere presentata entro le conclusioni; Laddove vi sia un giudizio direttissimo o una citazione diretta a giudizio, prima dell’apertura del dibattimento; Quando segua ad un decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente all’atto di opposizione; Nel caso di giudizio immediato la richiesta dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
APPLICABILITÀ
Le disposizioni del codice penale di riferimento sono:
- 168 bis codice penale: “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato”
Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.
- 168-ter c.p., Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. […].L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
SOGGETTI
I soggetti che possono beneficiare di questo istituto sono colo che:
- sono stati condannati per reati puniti con la sola pena pecuniaria
- sono stati condannati con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (da sola o in aggiunta alla pena pecuniaria).
- per i delitti indicati all’art. 550, comma 2, cpp in tema di citazione diretta a giudizio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato, ricettazione).
LIMITI
- Non può essere concessa più di una volta;
- È esclusa qualora l’imputato sia stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza dal giudice;
- L’ultimo comma dell’art. 168 bis prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi di abitualità nel reato presunta dalla legge, abitualità nel reato ritenuta dal giudice, abitualità nelle contravvenzioni, professionalità nel reato, tendenza a delinquere.
REVOCA
L’art. 168-quater c.p. impone la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova in due casi:
- grave o reiterata trasgressione del programma o delle prescrizioni o in caso di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- commissione di un altro reato colposo o della stessa indole di quello per il quale è stato sospeso il procedimento durante il periodo di prova.
LA MESSA ALLA PROVA PER I REATI MILITARI
Possiamo dire fin da subito che la Messa alla Prova rappresenta certamente uno degli istituti deflattivi più importanti del procedimento penale che permette al tempo stesso , a tutti i militari una via d’uscita “indolore” nel relativo procedimento. La scelta di tale istituto deve essere vagliata con attenzione da parte dell’avvocato difensore che, dopo un’attenta analisi del caso di specie, dovrà valutare se percorrere o meno tale strada in base alle necessità dell’imputato.
Ad esempio, la maggior parte dei reati più comuni nell’ambito del codice penale militare può essere applicabile l’istituto, ma non sempre conviene utilizzarlo nel caso si tratti di specifiche categorie di personale, sia per i tempi non sempre ristretti del buon esito della messa alla prova, ma anche perché la MAP non esclude un procedimento disciplinare che può portare, comunque a gravi conseguenze per il militare, sia sotto il profilo di carriera che di impiego.
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